IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19  gennaio
2009, che stabilisce norme comuni  relative  ai  regimi  di  sostegno
diretto nell'ambito  della  politica  agricola  comune  e  istituisce
taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica  i
regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n.  378/2007  e
abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della  Commissione,  del  29
ottobre  2009,  recante  modalita'  di  applicazione  del  regime  di
pagamento unico di cui al titolo III del citato regolamento  (CE)  n.
73/2009 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della  Commissione,  recante
modalita' di applicazione della condizionalita', della modulazione  e
del sistema integrato di gestione e controllo di cui  al  regolamento
(CE) n. 73/2009; 
  Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n.  428,
concernente disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  alle  Comunita'  europee,  cosi'  come
modificato dall'articolo 2, comma 1,  del  decreto  legge  24  giugno
2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto  2004
n. 204, con il quale si  dispone  che  il  Ministro  delle  politiche
agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nell'ambito   di   propria   competenza,   provvede    con    decreto
all'applicazione nel territorio  nazionale  dei  regolamenti  emanati
dalla Comunita' europea; 
  Visto il decreto ministeriale  29  luglio  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 22  settembre
2009, recante disposizioni  per  l'attuazione  dell'articolo  68  del
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009; 
  Considerato che lo scopo della misura prevista all'articolo  7  del
decreto  ministeriale  29  luglio  2009  e'  il  miglioramento  della
qualita' del tabacco e che il termine fissato all'articolo  7,  comma
9, ha carattere ordinatorio; 
  Viste  le   richieste   delle   associazioni   di   categoria   che
rappresentano sopraggiunte condizioni particolari che non consentono,
per il corrente anno, di rispettare il termine  per  le  consegne  di
tabacco, fissato all'articolo 7, comma 9, del decreto ministeriale 29
luglio 2009, e chiedono nel  contempo  di  differire  il  termine  di
scadenza; 
  Ritenuto opportuno, per la domanda 2011, prorogare al 2 aprile 2012
il termine ultimo per la consegna; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il termine del 15 marzo fissato all'art. 7, comma 9, del decreto
ministeriale 29 luglio  2009,  per  la  domanda  di  aiuto  2011,  e'
prorogato al 2 aprile 2012. 
  Il presente decreto sara' trasmesso all'Organo di controllo per  la
registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 9 marzo 2012 
 
                                                 Il Ministro: Catania