IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato», e in particolare l'art. 1, comma 7, che prevede che, fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, e' fatto salvo, tra gli altri, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute; Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208, recante «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011, con cui il Prof. Renato Balduzzi e' stato nominato Ministro della salute; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2011, recante la nomina a Sottosegretario di Stato alla salute, tra l'altro, del prof. Adelfio Elio Cardinale; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente ad oggetto «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Ritenuta la necessita' di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato prof. Adelfio Elio Cardinale; Decreta: Art. 1 1. Il Sottosegretario di Stato prof. Adelfio Elio Cardinale e' delegato alla trattazione ed alla firma degli atti relativi: a) alla formazione medico-specialistica; b) ai rapporti con le facolta' di medicina e chirurgia o strutture corrispondenti ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento; c) alle funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati; d) alle funzioni di rappresentanza nell'ambito di attivita' di cooperazione internazionale a supporto del Ministro; e) alle competenze in materia di sanita' pubblica veterinaria; f) alle competenze in materia di «termalismo»; g) ai rapporti tra Ministero della salute e Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con riferimento alle relazioni funzionali del Ministero della salute con le universita'; 2. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attivita' espletate in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il Sottosegretario di Stato prof. Adelfio Elio Cardinale opera in costante raccordo con il Ministro stesso. 3. Nelle materie delegate il Sottosegretario di Stato prof. Adelfio Elio Cardinale firma i relativi atti e provvedimenti; tali atti sono inviati alla firma per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro.