All'organismo pagatore AGEA; 
All'organismo pagatore della regione Veneto - AVEPA; 
All'organismo pagatore della regione Emilia-Romagna - AGREA; 
All'organismo pagatore della regione Lombardia -  presidenza  regione
Lombardia - direzione centrale programmazione integrata; 
All'organismo pagatore della regione Toscana - ARTEA; 
All'organismo pagatore della regione Piemonte - ARPEA; 
All'APPAG Trento; 
All'OPPAB; 
All'organismo pagatore della regione Calabria - ARCEA; 
All'Ente nazionale risi; 
Al Centro assistenza agricola Coldiretti S.r.l.; 
Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.; 
Al C.A.A. CIA S.r.l.; 
Al CAA Copagri S.r.l.; 
Al Coordinamento CAA c/o CAALPA; 
Al Coordinamento CAA c/o AIPO; 
Al Coordinamento CAA AGCI; 
e, per conoscenza: 
Al Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  -
Dipartimento delle politiche comunitarie e internazionali; 
Alla regione Puglia  -  assessorato  alle  risorse  agroalimentari  -
coordinamento commissione politiche agricole. 
1. Premessa. 
  Con riferimento alla normativa elencata al paragrafo 2, la presente
circolare illustra le casistiche, le modalita' e  le  condizioni  per
l'attuazione del regime di pagamento unico nella  campagna  2012,  ai
sensi del regolamento (CE) n.  73/2009,  in  particolare  per  quanto
riguarda le procedure di ricognizione preventiva e per la  fissazione
dei titoli provvisori. 
2. Riferimenti normativi. 
2.1. Normativa comunitaria. 
  Regolamento (CE) n. 73/2009 del  Consiglio  del  19  gennaio  2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L  30/16  del
31gennaio 2009, che stabilisce norme comuni  relative  ai  regimi  di
sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola
comune  e  istituisce  taluni  regimi  di  sostegno  a  favore  degli
agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE)  n.
247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003. 
  Regolamento (CE) N. 1120/2009  della  Commissione  del  29  ottobre
2009, recante modalita' di applicazione del regime di pagamento unico
di cui al titolo III del regolamento (CE) n.  73/2009  del  Consiglio
che stabilisce norme comuni relative ai regimi  di  sostegno  diretto
nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi
di sostegno a favore degli agricoltori. 
  Regolamento (CE) N. 1122/2009 della  Commissione  del  30  novembre
2009, recante modalita'  di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.
73/2009 del Consiglio per  quanto  riguarda  la  condizionalita',  la
modulazione e  il  sistema  integrato  di  gestione  e  di  controllo
nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al
medesimo regolamento e modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio per  quanto  riguarda  la  condizionalita'
nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo. 
2.2. Normativa nazionale. 
  Decreto MiPAAF del 10 novembre 2009, disposizioni per  l'attuazione
della   riforma   della   politica   agricola    comune    ai    fini
dell'assegnazione dei titoli  all'aiuto  nell'ambito  del  regime  di
pagamento  unico  agli  agricoltori  che  aderiscono  al  regime   di
estirpazione dei vigneti. 
  Decreto MiPAAF  n.  8137  del  10  agosto  2011,  disposizioni  per
l'integrazione del sostegno al  settore  dei  foraggi  essiccati  nel
regime di pagamento unico. 
  Decreto MiPAAF  n.  8138  del  10  agosto  2011,  disposizioni  per
l'integrazione del sostegno al settore della  canapa  nel  regime  di
pagamento unico. 
  Decreto MiPAAF  n.  8141  del  10  agosto  2011,  disposizioni  per
l'integrazione del sostegno al settore  della  frutta  a  guscio  nel
regime di pagamento unico. 
  Decreto MiPAAF  n.  8148  del  10  agosto  2011,  disposizioni  per
l'integrazione del  sostegno  al  settore  del  riso  nel  regime  di
pagamento unico. 
  Decreto MiPAAF  n.  8149  del  10  agosto  2011,  disposizioni  per
l'integrazione del sostegno al settore delle  colture  proteiche  nel
regime di pagamento unico. 
  Decreto MiPAAF  n.  8150  del  10  agosto  2011,  disposizioni  per
l'integrazione del sostegno al settore delle sementi  nel  regime  di
pagamento unico. 
3. Ricognizione preventiva - registrazione dei movimenti aziendali. 
  Ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1120/2009,
nonche' di quanto disciplinato  nel  decreto  ministeriale  5  agosto
2004, n. 1787, e' possibile registrare i movimenti aziendali relativi
a  successione  effettiva  o  anticipata,  cambiamenti  della   forma
giuridica o  della  denominazione,  scissioni  e  fusioni,  entro  il
termine previsto per la presentazione delle domande di aiuto. 
  Le variazioni aziendali potranno essere effettuate per  il  settore
del riso, delle colture proteiche, della frutta a guscio, dei foraggi
essiccati, della canapa e lino,  delle  sementi  e  dell'estirpazione
vigneti. 
  Le fattispecie disponibili sono le seguenti: 
  successione effettiva e anticipata; 
  trasformazione  ditta  individuale  in  societa'   o   in   impresa
familiare; 
  trasformazione da societa' in ditta individuale; 
  trasformazione di forma societaria; 
  cambio  di  denominazione  (cambio  di  intestatario  della   ditta
individuale) o di partita IVA; 
  fusione; 
  scissione; 
  correzione codice fiscale. 
  a) Ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CE) n. 1120/2009 nel caso
di contratti di compravendita conclusi o modificati entro la data  di
presentazione delle domande e' possibile indicare, con  le  modalita'
definite  dagli  organismi  pagatori  competenti,  il  soggetto  o  i
soggetti  acquirenti  dei  titoli  trasferiti  contestualmente   alla
cessione dell'azienda. 
  b) Ai sensi dell'art. 27 del regolamento (CE) n. 1120/2009 nel caso
di contratti di affitto  conclusi  o  modificati  entro  la  data  di
presentazione delle domande e' possibile indicare, con  le  modalita'
definite  dagli  organismi  pagatori  competenti,  il  soggetto  o  i
soggetti  locatari   dei   titoli   trasferiti   contestualmente   al
trasferimento temporaneo dell'azienda. 
  Si allega in proposito la  tabella  concernente  la  documentazione
giustificativa che deve essere presentata ai fini della registrazione
dei movimenti aziendali (allegato 1). 
4. Integrazione dei vigneti estirpati nel regime di pagamento unico. 
  Il decreto ministeriale 10 novembre 2009, recante «Disposizioni per
l'attuazione della riforma della politica  agricola  comune  ai  fini
dell'assegnazione dei titoli  all'aiuto  nell'ambito  del  regime  di
pagamento  unico  agli  agricoltori  che  aderiscono  al  regime   di
estirpazione dei vigneti» disciplina le  modalita'  di  ingresso  dei
produttori con superfici estirpate nel regime di pagamento unico. 
  Secondo le disposizioni dell'art. 2  «Agli  agricoltori  che  hanno
partecipato al regime di aiuto per l'estirpazione ai sensi  dell'art.
85-sexdecies e seguenti  del  regolamento  (CE)  n.  1234/2007  viene
assegnato un titolo  all'aiuto  al  regime  di  pagamento  unico  per
superficie  estirpata  per  la  quale  hanno   ricevuto   il   premio
all'estirpazione». 
  Per «superficie estirpata» si  intende  la  superficie  cosi'  come
definita dall'art. 75 del regolamento CE 555/2008. 
  Tali agricoltori, dunque, sono assegnatari  di  titoli  che  devono
essere fissati prima dell'attivazione. 
4.1. Titoli provvisori. 
  Il numero e l'importo unitario dei titoli provvisori  derivano  dai
dati di riferimento in possesso degli organismi pagatori, cosi'  come
essi  risultano  contenuti  negli  archivi  del  Sistema  informativo
agricolo nazionale (SIAN). 
  Il  valore  unitario  dei  titoli  all'aiuto  da  attribuire   agli
agricoltori, secondo le disposizioni di cui all'art.  3  del  decreto
ministeriale 10 novembre 2009, e' pari  alla  media  del  valore  dei
titoli relativi alle  regioni  di  cui  all'allegato  A  del  decreto
ministeriale stesso e calcolata secondo le  disposizioni  di  cui  al
punto 2 dello stesso  allegato  A,  con  il  limite  massimo  di  350
euro/ha. 
  Sulla base della media regionale applicabile, pertanto,  il  valore
dei titoli da attribuire agli agricoltori che  hanno  partecipato  al
regime di aiuto per l'estirpazione dei vigneti e' pari a 350 Euro/ha,
in tutte le regioni identificate dal predetto decreto ministeriale. 
  I titoli calcolati sono registrati presso  il  Sistema  informativo
agricolo nazionale (SIAN), in conformita' con quanto previsto per  il
sistema di  identificazione  e  registrazione  dei  titoli  all'aiuto
dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 1122/2009, nel Registro nazionale
titoli istituito ai sensi dell'art. 3  della  legge  n.  231  dell'11
novembre 2005, di cui alla circolare prot. n.  ACIU.2005.736  del  30
novembre 2005, e successive modificazioni. 
5. Integrazione del sostegno  al  settore  del  riso  nel  regime  di
  pagamento unico. 
  Il  regolamento  (CE)  n.  73/2009  ha  rivisto   le   disposizioni
riguardanti i regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito
della  politica  agricola  comune,  in  particolare   le   norme   di
concessione dell'aiuto per il riso, che cessa a partire dal 2012. 
  Le  condizioni  e  le  procedure  sono  stabilite  con  il  decreto
ministeriale  10  agosto  2011,  relativo  alle   «Disposizioni   per
l'integrazione del  sostegno  al  settore  del  riso  nel  regime  di
pagamento unico». 
  Secondo le disposizioni dell'art. 2 del decreto  ministeriale  «Gli
importi relativi all'aiuto di  cui  all'art.  1  sono  attribuiti,  a
valere dal 1° gennaio 2012, agli agricoltori  che  rispondevano  alle
condizioni di ammissibilita'  per  tale  aiuto  per  almeno  un  anno
all'interno del periodo di presentazione di domanda unica 2005, 2006,
2007 e 2008». 
  I titoli provvisori relativi al  settore  del  riso  devono  essere
fissati prima dell'attivazione. 
  In sede di assegnazione  definitiva  dei  titoli  in  questione  si
applica  l'art.  64  del  regolamento  (CE)  73/2009  modificato  dal
regolamento (CE) 1250/2009. 
5.1. Titoli provvisori. 
  Il numero e l'importo unitario dei titoli provvisori  derivano  dai
dati di riferimento in possesso degli organismi pagatori, cosi'  come
essi  risultano  contenuti  negli  archivi  del  Sistema  informativo
agricolo nazionale (SIAN). 
  L'importo di  riferimento  e'  basato  sulla  media  degli  importi
ricevuti nel citato periodo di riferimento. Per gli agricoltori, cosi
come definiti  all'art.  2,  lettera  l),  del  regolamento  (CE)  n.
1120/2009, che hanno iniziato l'attivita' agricola  nel  periodo  dal
2005 al 2008, la media  si  basa  sugli  anni  in  cui  hanno  svolto
l'attivita' agricola. 
  I titoli calcolati sono registrati presso  il  Sistema  informativo
agricolo nazionale (SIAN), in conformita' con quanto previsto per  il
sistema di  identificazione  e  registrazione  dei  titoli  all'aiuto
dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 1122/2009, nel Registro nazionale
titoli istituito ai sensi dell'art. 3  della  legge  n.  231  dell'11
novembre 2005, di  cui  alla  circolare  Agea  ACIU.2005.736  del  30
novembre 2005, e successive modificazioni. 
  L'organismo pagatore competente,  secondo  modalita'  dallo  stesso
definite, rende  disponibili  per  gli  interessati  le  informazioni
registrate. 
6. Integrazione del sostegno al settore della  frutta  a  guscio  nel
  regime di pagamento unico. 
  Il  regolamento  (CE)  n.  73/2009  ha  rivisto   le   disposizioni
riguardanti i regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito
della  politica  agricola  comune,  in  particolare   le   norme   di
concessione dell'aiuto per la frutta a guscio, che  cessa  a  partire
dal 2012. 
  Le  condizioni  e  le  procedure  sono  stabilite  con  il  decreto
ministeriale  10  agosto  2011,  relativo  alle   «Disposizioni   per
l'integrazione del sostegno al settore  della  frutta  a  guscio  nel
regime di pagamento unico». 
  Secondo le disposizioni dell'art. 2 del decreto  ministeriale  «Gli
importi relativi all'aiuto di  cui  all'art.  1  sono  attribuiti,  a
valere dal 1° gennaio 2012, agli agricoltori  che  rispondevano  alle
condizioni di ammissibilita'  per  tale  aiuto  per  almeno  un  anno
all'interno del periodo rappresentativo che comprende gli anni  2005,
2006, 2007 e 2008». 
  I titoli provvisori relativi  al  settore  della  frutta  a  guscio
devono essere fissati prima dell'attivazione. 
  In sede di assegnazione  definitiva  dei  titoli  in  questione  si
applica  l'art.  64  del  regolamento  (CE)  73/2009  modificato  dal
regolamento (CE) 1250/2009. 
6.1. Titoli provvisori. 
  Il numero e l'importo unitario dei titoli provvisori  derivano  dai
dati di riferimento in possesso degli organismi pagatori, cosi'  come
essi  risultano  contenuti  negli  archivi  del  Sistema  informativo
agricolo nazionale (SIAN). 
  L'importo di  riferimento  e'  basato  sulla  media  degli  importi
ricevuti nel citato periodo di riferimento. Per gli agricoltori, cosi
come  definiti  all'art.  2,  lettera  l)  del  regolamento  (CE)  n.
1120/2009, che hanno iniziato l'attivita' agricola  nel  periodo  dal
2005 al  2008,  la  media  si  basa  sugli  anni  in  cui  ha  svolto
l'attivita' agricola. 
  Nel citato decreto ministeriale, all'art. 3 e'  stata  prevista  la
possibilita' per gli agricoltori di escludere uno  o  piu'  anni  del
periodo di riferimento 2005-2008, nel caso in cui per cause di  forza
maggiore o circostanze eccezionali non abbiano potuto presentare  una
domanda di aiuto per il pagamento per la frutta  a  guscio.  Per  gli
agricoltori ai quali viene riconosciuta la causa di forza maggiore  o
la sussistenza di circostanze eccezionali l'importo di riferimento e'
calcolato sulla base  degli  anni  del  periodo  di  riferimento  non
interessati da cause di forza maggiore o da circostanze eccezionali. 
  I titoli calcolati sono registrati presso  il  Sistema  informativo
agricolo nazionale (SIAN), in conformita' con quanto previsto per  il
sistema di  identificazione  e  registrazione  dei  titoli  all'aiuto
dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 1122/2009, nel Registro nazionale
titoli istituito ai sensi dell'art. 3  della  legge  n.  231  dell'11
novembre 2005, di  cui  alla  circolare  Agea  ACIU.2005.736  del  30
novembre 2005, e successive modificazioni. 
  L'organismo pagatore competente,  secondo  modalita'  dallo  stesso
definite, rende  disponibili  per  gli  interessati  le  informazioni
registrate. 
7. Integrazione del sostegno al settore delle colture  proteiche  nel
  regime di pagamento unico. 
  Il  regolamento  (CE)  n.  73/2009  ha  rivisto   le   disposizioni
riguardanti i regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito
della  politica  agricola  comune,  in  particolare   le   norme   di
concessione dell'aiuto per le colture proteiche, che cessa a  partire
dal 2012. 
  Le  condizioni  e  le  procedure  sono  stabilite  con  il  decreto
ministeriale  10  agosto  2011,  relativo  alle   «Disposizioni   per
l'integrazione del sostegno al settore delle  colture  proteiche  nel
regime di pagamento unico». 
  Secondo le disposizioni dell'art. 2 del decreto  ministeriale  «Gli
importi relativi all'aiuto di  cui  all'art.  1  sono  attribuiti,  a
valere dal 1° gennaio 2012, agli agricoltori  che  rispondevano  alle
condizioni di ammissibilita'  per  tale  aiuto  per  almeno  un  anno
all'interno del periodo di presentazione di domanda unica 2005, 2006,
2007 e 2008». 
  I titoli provvisori relativi al  settore  delle  colture  proteiche
devono essere fissati prima dell'attivazione. 
  In sede di assegnazione  definitiva  dei  titoli  in  questione  si
applica  l'art.  64  del  regolamento  (CE)  73/2009  modificato  dal
regolamento (CE) 1250/2009. 
7.1. Titoli provvisori. 
  Il numero e l'importo unitario dei titoli provvisori  derivano  dai
dati di riferimento in possesso degli organismi pagatori, cosi'  come
essi  risultano  contenuti  negli  archivi  del  Sistema  informativo
agricolo nazionale (SIAN). 
  L'importo di  riferimento  e'  basato  sulla  media  degli  importi
ricevuti nel citato periodo  di  riferimento.  Per  gli  agricoltori,
cosi' come definiti all'art. 2, lettera l), del regolamento  (CE)  n.
1120/2009, che hanno iniziato l'attivita' agricola  nel  periodo  dal
2005 al  2008,  la  media  si  basa  sugli  anni  in  cui  ha  svolto
l'attivita' agricola. 
  I titoli calcolati sono registrati presso  il  Sistema  informativo
agricolo nazionale (SIAN), in conformita' con quanto previsto per  il
sistema di  identificazione  e  registrazione  dei  titoli  all'aiuto
dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 1122/2009, nel Registro nazionale
titoli istituito ai sensi dell'art. 3  della  legge  n.  231  dell'11
novembre 2005, di  cui  alla  circolare  Agea  ACIU.2005.736  del  30
novembre 2005, e successive modificazioni. 
  L'organismo pagatore competente,  secondo  modalita'  dallo  stesso
definite, rende  disponibili  per  gli  interessati  le  informazioni
registrate. 
8. Integrazione del sostegno al  settore  della  canapa  e  lino  nel
  regime di pagamento unico. 
  Il  regolamento  (CE)  n.  73/2009  ha  rivisto   le   disposizioni
riguardanti i regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito
della  politica  agricola  comune,  in  particolare   le   norme   di
concessione dell'aiuto per il lino e la canapa, che cessano a partire
dal 2012. 
  Le  condizioni  e  le  procedure  sono  stabilite  con  il  decreto
ministeriale  10  agosto  2011,  relativo  alle   «Disposizioni   per
l'integrazione del sostegno al settore della canapa e  del  lino  nel
regime di pagamento unico». 
  Con successiva nota  del  17  febbraio  2012,  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e  forestali  ha  specificato  che  nel
calcolo dei dati di riferimento sono considerati gli aiuti  percepiti
per la trasformazione sia della canapa che del lino. 
  Secondo le disposizioni dell'art. 2 del decreto  ministeriale  «Gli
importi relativi all'aiuto di  cui  all'art.  1  sono  attribuiti,  a
valere dal 1° gennaio 2012, agli agricoltori  che  rispondevano  alle
condizioni di ammissibilita'  per  tale  aiuto  per  almeno  un  anno
all'interno del periodo 2005, 2006, 2007 e 2008». 
  I titoli provvisori relativi al settore della  canapa  e  del  lino
devono essere fissati prima dell'attivazione. 
  In sede di assegnazione  definitiva  dei  titoli  in  questione  si
applica  l'art.  64  del  regolamento  (CE)  73/2009  modificato  dal
regolamento (CE) 1250/2009. 
8.1. Titoli provvisori. 
  Il numero e l'importo unitario dei titoli provvisori  derivano  dai
dati di riferimento in possesso degli organismi pagatori, cosi'  come
essi  risultano  contenuti  negli  archivi  del  Sistema  informativo
agricolo nazionale (SIAN). 
  Il calcolo degli importi di  riferimento  per  gli  agricoltori  e'
effettuato sulla base della media della produzione di canapa  e  lino
destinato alla produzione  di  fibre  consegnata  nell'ambito  di  un
contratto di compravendita, impegno di trasformazione o contratto  di
trasformazione per conto terzi, di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del
regolamento  (CE)  n.  1673/2000,   sostituito   dall'art.   91   del
regolamento (CE) n. 1234/2007 e di cui  all'art.  5  del  regolamento
(CE) n. 507/2008. 
  Il dato quantitativo si riferisce alle fibre ottenute dal  prodotto
consegnato per  ciascun  produttore  alla  trasformazione,  per  ogni
annualita'. 
  Il calcolo  del  valore  e  del  numero  dei  titoli  all'aiuto  e'
effettuato secondo quanto previsto dall'art. 64 del regolamento  (CE)
n. 73/2009. 
  Per gli agricoltori, cosi come definiti all'art. 2, lettera l)  del
regolamento  (CE)  n.  1120/2009,  che  hanno  iniziato   l'attivita'
agricola nel periodo dal 2005 al 2008, la media si basa sugli anni in
cui ha svolto l'attivita' agricola. 
  I titoli calcolati sono registrati presso  il  Sistema  informativo
agricolo nazionale (SIAN), in conformita' con quanto previsto per  il
sistema di  identificazione  e  registrazione  dei  titoli  all'aiuto
dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 1122/2009, nel Registro nazionale
titoli istituito ai sensi dell'art. 3  della  legge  n.  231  dell'11
novembre 2005, di  cui  alla  circolare  Agea  ACIU.2005.736  del  30
novembre 2005, e successive modificazioni. 
  L'organismo pagatore competente,  secondo  modalita'  dallo  stesso
definite, rende  disponibili  per  gli  interessati  le  informazioni
registrate. 
9. Integrazione del sostegno al settore  dei  foraggi  essiccati  nel
  regime di pagamento unico. 
  Il  regolamento  (CE)  n.  73/2009  ha  rivisto   le   disposizioni
riguardanti i regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito
della  politica  agricola  comune,  in  particolare   le   norme   di
concessione dell'aiuto per i foraggi essiccati, che cessa  a  partire
dal 2012. 
  Le  condizioni  e  le  procedure  sono  stabilite  con  il  decreto
ministeriale  10  agosto  2011,  relativo  alle   «Disposizioni   per
l'integrazione del sostegno al  settore  dei  foraggi  essiccati  nel
regime di pagamento unico». 
  Secondo le disposizioni dell'art. 2 del decreto  ministeriale  «Gli
importi relativi all'aiuto di  cui  all'art.  1  sono  attribuiti,  a
valere dal 1° gennaio 2012, agli agricoltori  che  rispondevano  alle
condizioni di ammissibilita' per tale aiuto per uno o piu'  anni  del
periodo 2005, 2006, 2007 e 2008». 
  I titoli provvisori  relativi  al  settore  dei  foraggi  essiccati
devono essere fissati prima dell'attivazione. 
  In sede di assegnazione  definitiva  dei  titoli  in  questione  si
applica  l'art.  64  del  regolamento  (CE)  73/2009  modificato  dal
regolamento (CE) 1250/2009. 
9.1. Titoli provvisori. 
  Il numero e l'importo unitario dei titoli provvisori  derivano  dai
dati di riferimento in possesso degli organismi pagatori, cosi'  come
essi  risultano  contenuti  negli  archivi  del  Sistema  informativo
agricolo nazionale (SIAN). 
  I dati di  riferimento  si  riferiscono  alle  campagne  2005/2006,
2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, poiche'  per  i  foraggi  essiccati
l'anno di campagna va dal 1° aprile al 31 marzo di ciascun anno.  Per
i contratti «tardivi» stipulati oltre la  scadenza  di  campagna  con
riferimento  alle  produzioni  dell'anno  precedente,  le   quantita'
totalizzate saranno considerate come prodotte nell'anno precedente. 
  Il calcolo degli importi di  riferimento  per  gli  agricoltori  e'
effettuato  sulla  base  della  media  della  produzione  di  foraggi
consegnata nell'ambito di un contratto  o  di  una  dichiarazione  di
consegna cui all'art. 5, del decreto ministeriale 15 marzo 2005 
  Il dato quantitativo si riferisce  alle  quantita'  consegnate  per
ciascun produttore alla trasformazione, per ogni annualita',  secondo
l'art. 2 del decreto ministeriale del 10 agosto 2011. 
  Il calcolo  del  valore  e  del  numero  dei  titoli  all'aiuto  e'
effettuato secondo quanto previsto dall'art. 64 del regolamento  (CE)
n. 73/2009. 
  Per gli agricoltori, cosi come definiti all'art. 2, lettera l)  del
regolamento  (CE)  n.  1120/2009,  che  hanno  iniziato   l'attivita'
agricola nel periodo dal 2005 al 2008, la media si basa sugli anni in
cui ha svolto l'attivita' agricola. 
  I titoli calcolati sono registrati presso  il  Sistema  informativo
agricolo nazionale (SIAN), in conformita' con quanto previsto per  il
sistema di  identificazione  e  registrazione  dei  titoli  all'aiuto
dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 1122/2009, nel Registro nazionale
titoli istituito ai sensi dell'art. 3  della  legge  n.  231  dell'11
novembre 2005, di  cui  alla  circolare  Agea  ACIU.2005.736  del  30
novembre 2005, e successive modificazioni. 
  L'organismo pagatore competente,  secondo  modalita'  dallo  stesso
definite, rende  disponibili  per  gli  interessati  le  informazioni
registrate. 
10. Integrazione del sostegno al settore delle sementi nel regime  di
  pagamento unico. 
  Il  regolamento  (CE)  n.  73/2009  ha  rivisto   le   disposizioni
riguardanti i regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito
della  politica  agricola  comune,  in  particolare   le   norme   di
concessione dell'aiuto per le sementi, che cessa a partire dal 2012. 
  Le  condizioni  e  le  procedure  sono  stabilite  con  il  decreto
ministeriale  10  agosto  2011,  relativo  alle   «Disposizioni   per
l'integrazione del sostegno al settore delle Sementi  nel  regime  di
pagamento unico». 
  Secondo le disposizioni dell'art. 2 del decreto  ministeriale  «Gli
importi relativi all'aiuto di  cui  all'art.  1  sono  attribuiti,  a
valere dal 1° gennaio 2012, agli agricoltori  che  rispondevano  alle
condizioni di ammissibilita'  per  tale  aiuto  per  almeno  un  anno
all'interno del periodo rappresentativo che comprende gli anni  2005,
2006, 2007 e 2008». 
  I titoli provvisori relativi al settore delle sementi devono essere
fissati prima dell'attivazione. 
  In sede di assegnazione  definitiva  dei  titoli  in  questione  si
applica  l'art.  64  del  regolamento  (CE)  73/2009  modificato  dal
regolamento (CE) 1250/2009. 
10.1. Titoli provvisori. 
  Il numero e l'importo unitario dei titoli provvisori  derivano  dai
dati di riferimento in possesso degli organismi pagatori, cosi'  come
essi  risultano  contenuti  negli  archivi  del  Sistema  informativo
agricolo nazionale (SIAN). 
  Il calcolo degli importi di  riferimento  per  gli  agricoltori  e'
effettuato sulla base della media degli importi ricevuti nel  periodo
di riferimento. 
  Il calcolo  del  valore  e  del  numero  dei  titoli  all'aiuto  e'
effettuato secondo quanto previsto dall'art. 64 del regolamento  (CE)
n. 73/2009. 
  Per gli agricoltori, cosi come definiti all'art. 2, lettera l)  del
regolamento  (CE)  n.  1120/2009,  che  hanno  iniziato   l'attivita'
agricola nel periodo dal 2005 al 2008, la media si basa sugli anni in
cui ha svolto l'attivita' agricola. 
  I titoli calcolati sono registrati presso  il  Sistema  informativo
agricolo nazionale (SIAN), in conformita' con quanto previsto per  il
sistema di  identificazione  e  registrazione  dei  titoli  all'aiuto
dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 1122/2009, nel Registro nazionale
titoli istituito ai sensi dell'art. 3  della  legge  n.  231  dell'11
novembre 2005, di  cui  alla  circolare  Agea  ACIU.2005.736  del  30
novembre 2005, e successive modificazioni. 
  L'organismo pagatore competente,  secondo  modalita'  dallo  stesso
definite, rende  disponibili  per  gli  interessati  le  informazioni
registrate. 
11. Fissazione dei titoli. 
  I  titoli  calcolati  e  assegnati  secondo  le  casistiche   sopra
riportate sono provvisori,  e  per  poter  essere  utilizzati  devono
essere «fissati». 
  La fissazione dei titoli provvisori consegue ad  apposita  domanda,
che ha  ad  oggetto  la  fissazione  di  tutti  i  titoli  provvisori
attribuiti all'agricoltore: non e' infatti consentita  la  fissazione
parziale dei titoli stessi. 
  Le domande di fissazione  dei  titoli  provvisori  comunicati  sono
presentate, da parte dei soggetti intestatari di  titoli  provvisori,
persone fisiche o giuridiche, all'organismo pagatore competente sulla
base della regione di residenza (per le persone fisiche) ovvero della
sede legale (per le persone giuridiche), con  le  modalita'  definite
dal medesimo. 
  La domanda di  fissazione  deve  pervenire  all'organismo  pagatore
competente entro il 15 maggio 2012. 
  La domanda di fissazione dei titoli deve  essere  presentata  prima
dell'eventuale domanda di accesso al regime di  pagamento  unico  per
l'anno 2012. E'  tuttavia  consentita  la  presentazione  contestuale
delle due  domande,  secondo  le  modalita'  definite  dall'organismo
pagatore competente. 
  I soggetti che presentano  la  domanda  di  fissazione  dei  titoli
provvisori devono dichiarare: 
  di essere  agricoltore  ai  sensi  dell'art.  2,  lettera  a),  del
regolamento (CE) n. 73/2009; 
  di avere la disponibilita' di almeno 0,3 ha di superficie  agricola
ai sensi dell'art. 6, comma 9,  del  decreto  ministeriale  5  agosto
2004, n. 1787. 
  Infine, non si fa luogo alla comunicazione  dei  titoli  provvisori
assegnati  in  relazione  alle  casistiche  sopra  richiamate,  e  si
provvede alla pubblicazione della presente circolare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. 
 
    Roma, 29 febbraio 2012 
 
                     Il direttore dell'area coordinamento: Martinelli