IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti  i  regolamenti  (UE)  della  Commissione  n.  540/2011,   n.
541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011,  n.  546/2011,  n.  547/2011,  di
attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda del 30 marzo 2006  presentata  dall'impresa  Compo
Agricoltura Spa, successivamente  denominata  Compo  Agrospecialities
Srl, con sede legale in Cesano Maderno  (MB),  via  Marconato  n.  8,
diretta ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto  fitosanitario
denominato Com 106 05 AI AL contenente la sostanze  attive  piretrine
ed abamectina; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanita', per l'esame
delle istanze  di  prodotti  fitosanitari  corredati  di  dossier  di
allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto del 22 aprile 2009 di  inclusione  della  sostanza
attiva abamectina, nell'allegato I del decreto legislativo  17  marzo
1995, n. 194, fino al 30 aprile 2019 in  attuazione  della  direttiva
2008/107/CE della Commissione del 25 novembre 2008; 
  Visto il decreto del 22 aprile 2009 di  inclusione  della  sostanza
attiva piretrine, nell'allegato I del decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 194, fino al 31 agosto 2019 in  attuazione  della  direttiva
2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione  tecnico-scientifica  presentata  dall'impresa   Compo
Agricoltura  Spa  a  sostegno  dell'istanza  di  autorizzazione   del
prodotto fitosanitario in questione; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 25 agosto 2008, prot. 27860, con
la quale e' stata richiesta la documentazione  per  il  proseguimento
dell'iter di registrazione; 
  Vista la nota pervenuta in data 4 ottobre 2011 da cui  risulta  che
l'impresa Compo  Agricoltura  Spa  ha  presentato  la  documentazione
richiesta  dall'Ufficio  ed  ha  comunicato  di  voler   variare   la
denominazione del prodotto in «Compo Fazilo pronto uso»; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto «Compo Fazilo pronto uso»  fino
al 31 agosto 2019 data di scadenza dell'approvazione  della  sostanza
attiva piretrine; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'impresa Compo Agrospecialities Srl, con  sede  legale  in  Cesano
Maderno (MB),  via  Marconato  n.  8,  autorizzata  ad  immettere  in
commercio il prodotto fitosanitario denominato  COMPO  FAZILO  PRONTO
USO con la composizione e  alle  condizioni  indicate  nell'etichetta
allegata al presente  decreto,  fino  al  31  agosto  2019,  data  di
scadenza   dell'iscrizione   della    sostanza    attiva    piretrine
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: 
  Trigger: ml 250 - 350 - 500 - 600 - 750 - 1000; 
  Twin-chamber spray system: ml 200 - 250 - 300 - 350 - 400 -  450  -
500 - 550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 850 -1000. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego  dagli  stabilimenti  delle  imprese  estere:  Schirm  GmbH
Standort Baar-Ebenhausen (DE). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13215. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 29 dicembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello