IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti  i  regolamenti  (UE)  della  Commissione  n.  540/2011,   n.
541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011,  n.  546/2011,  n.  547/2011,  di
attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la  domanda  del  2  novembre  2009  presentata  dall'impresa
Agriphar S.A., con sede legale in Ougree  (Belgio),  Rue  de  Renory,
26/1, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario
denominato First contenente la sostanza attiva clormequat; 
  Visti i documenti attestanti il cambio di composizione in corso  di
registrazione  del  prodotto  fitosanitario  in  questione   con   la
sostituzione della sostanza attiva clormequat con l'idrazide maleica; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero  della  salute  e  Universita'  degli  studi  di   Pisa   -
dipartimento di biologia delle  piante  agrarie,  per  l'esame  delle
istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III
di cui al decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto del 20 giugno 2003 di  inclusione  della  sostanza
attiva idrazide maleica nell'allegato I del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, fino al 31  dicembre  2013  in  attuazione  della
direttiva 2003/31/CE della Commissione dell'11 aprile 2003; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione tecnico-scientifica presentata  dall'impresa  Agriphar
S.A  a  sostegno  dell'istanza   di   autorizzazione   del   prodotto
fitosanitario in questione; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 17 novembre 2011,  prot.  36496,
con  la  quale  e'  stata  richiesta   la   documentazione   per   il
proseguimento dell'iter di registrazione; 
  Vista la nota pervenuta in data 9 dicembre 2011 da cui risulta  che
l'impresa Agriphar S.A. ha  presentato  la  documentazione  richiesta
dall'Ufficio e con la quale ha comunicato di voler cambiare  il  nome
del prodotto fitosanitario in corso di registrazione in «Himalaya  60
SG»; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto «Himalaya 60  SG»  fino  al  31
dicembre 2013  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza
attiva idrazide maleica; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'impresa Agriphar S.A., con sede legale in Ougree (Belgio), Rue de
Renory, 26/1, e' autorizzata ad immettere in  commercio  il  prodotto
fitosanitario denominato HIMALAYA 60 SG con la  composizione  e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino
al 31 dicembre 2013, data di scadenza dell'iscrizione della  sostanza
attiva idrazide maleica nell'allegato I del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da kg 1 - 5 - 10 - 20. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: Chimac S.A.  -  Rue
de Renory, 26/2 - B- 4102 Ougree (Belgio). 
  Il  prodotto  in  questione  e'  confezionato  nello   stabilimento
dell'impresa: Terranalisi S.r.l. - via Nino Bixio n. 6 - 44042  Cento
(Ferrara). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14896. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 17 gennaio 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello