IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, concernente condizioni  per  l'autorizzazione  di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato
I; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 200, relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, ed  in  particolare  l'art.  80  del  citato
regolamento concernente «misure transitorie»; 
  Visti  i  regolamenti  (UE)  della  Commissione  n.  540/2011,   n.
541/2011, n. 542/2011, n. 544/2011,  n.  545/2011,  n.  546/2011,  n.
547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Vista la domanda del  29  settembre  2010  presentata  dall'impresa
Probelte S.A., con sede legale in Ctra de Madrid Km 384,6 -  P.I.  El
Tiro - 30100 Espinardo  (Murcia),  Spagna,  diretta  ad  ottenere  la
registrazione del  prodotto  fitosanitario  denominato  «Mig  40  SC»
contenente la sostanza attiva propizamide; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero della salute  e  l'Universita'  degli  studi  di  Milano  -
MURCOR, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari  corredati
di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto del 16 ottobre 2003 di inclusione  della  sostanza
attiva propizamide, nell'allegato I del decreto legislativo 17  marzo
1995, n. 194, fino al 31 marzo 2014  in  attuazione  della  direttiva
2003/39/CE della Commissione del 15 maggio 2003; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione tecnico-scientifica presentata  dall'impresa  Probelte
S.A.  a  sostegno  dell'istanza  di   autorizzazione   del   prodotto
fitosanitario in questione; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 9 giugno 2011, prot. 19465,  con
la quale e' stata richiesta  la  documentazione  per  la  conclusione
dell'iter di autorizzazione del prodotto di cui trattasi; 
  Vista la nota pervenuta in data 17 giugno 2011 da cui  risulta  che
l'impresa Probelte S.A. ha  presentato  la  documentazione  richiesta
dall'Ufficio; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto «Mig 40 SC» fino  al  31  marzo
2014  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza   attiva
propizamide; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'impresa Probelte S.A., con sede legale in Ctra de Madrid Km 384,6
- P.I. El Tiro - 30100 Espinardo (Murcia), Spagna, e' autorizzata  ad
immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MIG 40 SC
con  la  composizione  e  alle  condizioni  indicate   nell'etichetta
allegata al presente decreto, fino al 31 marzo 2014, data di scadenza
dell'iscrizione della sostanza attiva propizamide nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 250 - 500; litri 1 -
5 - 10 - 20. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere:  Probelta  S.A.  -
Ctra de Madrid Km 384,6 - P.I. El Tiro -  30100  Espinardo  (Murcia),
Spagna. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15067. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 23 gennaio 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello