IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti  i  regolamenti  (UE)  della  Commissione  n.  540/2011,   n.
541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011,  n.  546/2011,  n.  547/2011,  di
attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda presentata in data 7  novembre  2011  dall'impresa
IQV Italia Srl, con sede legale  in  Fiano  Romano  (Roma),  via  del
Progresso n. 2, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in
commercio  del  prodotto   fitosanitario   denominato   «Mexil   Cop»
contenente le sostanze attive rame metallo da idrossido e  metalaxil,
uguale al prodotto di riferimento denominato Mevaxil Cobre registrato
al  n.  14127  con  decreto  direttoriale  in  data  26  agosto  2009
modificato  successivamente  con  decreto  in  data  10  marzo  2011,
dell'impresa medesima; 
  Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290, e in particolare che il prodotto e' uguale al citato prodotto
di riferimento Mevaxil Cobre registrato al n. 14127; 
  Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di  recepimento
della direttiva 2009/37/CE relativa all'iscrizione dei  composti  del
rame nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 2010  di  recepimento
della direttiva 2010/28/UE  relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva metalaxil nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato  decreto  di  recepimento  per  le  sostanze  attive  rame   e
metalaxil; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009  del
Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione
n.  546/2011  della  Commissione,  e  all'allegato  VI  del   decreto
legislativo n. 194/1995, sulla  base  di  un  fascicolo  conforme  ai
requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011  e  n.  545/2011  ed
all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995; 
  Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione al 26  agosto
2014, data di scadenza attribuita al prodotto di  riferimento,  fatti
salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei  principi
uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011  della
Commissione; 
  Considerato altresi' che per il prodotto fitosanitario in questione
dovra' essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al
regolamento (UE) n. 545/2011, nonche' ai sensi dell'art. 3 del citato
decreto ministeriale del 30 dicembre 2010, entro il 30  giugno  2012,
pena la revoca dell'autorizzazione; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  26  agosto
2014, l'impresa IQV Italia Srl,  con  sede  legale  in  Fiano  Romano
(Roma), via del Progresso 2, e' autorizzata ad immettere in commercio
il prodotto fitosanitario denominato MEXIL COP con la composizione  e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 100  -  250  -  500;
litri 1 - 5 - 10 - 20. 
  Il  prodotto  e'  importato  in  confezioni  pronte  all'uso  dallo
stabilimento estero: IQV Industrias Quimicas del Valles s.a -  Mollet
del Valles Barcellona (Spagna). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15299. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 23 gennaio 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello