IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti  i  regolamenti  (UE)  della  Commissione  n.  540/2011,   n.
541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011,  n.  546/2011,  n.  547/2011,  di
attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda presentata in data 25  ottobre  2011  dall'impresa
Makhteshim Chemical Works LTD, con sede legale  POB  60,  84100  Beer
Sheva - Israele, rappresentata in Italia dall'impresa Makhteshim Agan
Italia srl, con sede legale in Bergamo, via G. Falcone n. 13,  intesa
ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto
fitosanitario denominato «Drum  SC»  contenente  la  sostanza  attiva
fluazinam,  uguale  al  prodotto  di  riferimento  denominato   Banjo
registrato al n. 13905 con decreto direttoriale in  data  9  dicembre
2010, dell'impresa medesima; 
  Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290, e in particolare che il prodotto e' uguale al citato prodotto
di riferimento Banjo registrato al n. 13905; 
  Visto il decreto ministeriale del 28 febbraio 2009  di  recepimento
della direttiva 2008/108/CE relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva fluazinam nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per la sostanza fluazinam; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009  del
Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione
n.  546/2011  della  Commissione,  e  all'allegato  VI  del   decreto
legislativo n. 194/1995, sulla  base  di  un  fascicolo  conforme  ai
requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011  e  n.  545/2011  ed
all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995; 
  Ritenuto  di  limitare  la  validita'  dell'autorizzazione  al   31
dicembre  2018,  data  di  scadenza   attribuita   al   prodotto   di
riferimento,  fatti  salvi  gli  adempimenti  e  gli  adeguamenti  in
applicazione  dei  principi  uniformi  di  cui  al  regolamento  (UE)
1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE)
di attuazione n. 546/2011 della Commissione; 
  Considerato  altresi'  che  per  il   prodotto   fitosanitario   di
riferimento e' stato presentato un fascicolo conforme ai requisiti di
cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonche' ai sensi dell'art. 3 del
citato decreto  ministeriale  del  28  febbraio  2009,  entro  il  28
febbraio 2011, pena la revoca dell'autorizzazione; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al  31  dicembre
2018, l'impresa Makhteshim Chemical Works LTD, con  sede  legale  POB
60, 84100 Beer Sheva - Israele, rappresentata in Italia  dall'impresa
Makhteshim Agan Italia srl,  con  sede  legale  in  Bergamo,  via  G.
Falcone n. 13, e' autorizzata ad immettere in commercio  il  prodotto
fitosanitario  denominato  DRUM  SC  con  la  composizione   e   alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 250 - 500; litri 1 -
5 - 10. 
  Il  prodotto  e'  importato  in  confezioni  pronte  all'uso  dallo
stabilimento estero: Makhteshim Chemical  Works  LTD,  Beer  Sheva  -
Israele. 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15315. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 23 gennaio 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello