LA COMMISSIONE 
 
  Premesso: 
    che l'azienda ATAP S.p.A. di Pordenone e' un'azienda  che  svolge
attivita' di trasporto pubblico nella provincia di Pordenone; 
    che, in data 19 dicembre 2011, la ATAP S.p.A. di Pordenone  e  le
R.S.A. aziendali di Filt Cgil, Fit Cisl e Faisa Cisal, hanno concluso
un accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in  caso  di
sciopero del personale dipendente dall'azienda,  in  applicazione  di
quanto previsto dalla Regolamentazione provvisoria delle  prestazioni
indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata
dalla Commissione di garanzia con delibera del 31  gennaio  2002,  n.
02/13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; 
    che, in data 21 dicembre 2011, il testo del predetto  Accordo  e'
stato inviato alla Commissione di  garanzia  per  la  valutazione  di
idoneita'; 
    che, in data 31 gennaio 2012, prot. n. 1629,  il  testo  di  tale
Accordo e' stato trasmesso  alle  Associazioni  degli  utenti  e  dei
consumatori  per  l'acquisizione  del  relativo   parere   ai   sensi
dell'art.13, comma 1, lettera a), della legge  n.  146  del  1990,  e
successive modificazioni; 
    che,  in  data  15  febbraio  2012,  prot.  n.  07/2012/PG/GS/aa,
ADICONSUM ha espresso, al riguardo, parere favorevole; 
    che, decorso  il  termine  di  15  giorni,  nessuna  altra  delle
predette Associazioni ha espresso il  proprio  avviso  in  ordine  al
citato Accordo; 
  Considerato: 
    1. che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico  locale  e'
attualmente disciplinato dalla legge n.146  del  1990,  e  successive
modificazioni, nonche'  da  una  Regolamentazione  provvisoria  delle
prestazioni indispensabili per  il  settore  del  trasporto  pubblico
locale adottata dalla Commissione di garanzia  con  delibera  del  31
gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  del  23
marzo 2002, n. 70; 
    2. che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi
collettivi aziendali o territoriali, per  la  definizione  di  alcuni
suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda: 
      dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella
quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10,  lettera
A); 
      individuazione delle fasce orarie durante le quali deve  essere
garantito il servizio completo (art. 11, lettera B), 
      nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie  al  fine
di emanare i regolamenti di servizio (art. 16); 
      i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della  disciplina
dell'esercizio del diritto  di  sciopero  (noleggio,  sosta,  servizi
amministrativi ...); 
      procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla  ripresa
del servizio; 
      procedure da adottare per garantire il servizio  durante  tutta
la durata delle fasce; 
      criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga
percorrenza; 
      garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la  sicurezza
e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli  impianti  e  dei
mezzi; 
      eventuali  procedure  da  adottare  per  forme  alternative  di
agitazioni sindacali; 
      in caso di trasporto di merci, garanzia dei  servizi  necessari
al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di  beni  di
prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili,  nonche'  per
la continuita' delle attivita' produttive; 
      individuazione delle aziende  che  per  tipo,  orari  e  tratte
programmate  possano  garantire  un  servizio  alternativo  a  quello
erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; 
      individuazione dei servizi  da  garantire  in  occasione  dello
sciopero di cui all'art. 15; 
    3. che l'art. 10, lettera  A),  della  predetta  Regolamentazione
provvisoria, stabilisce, inoltre, che «in via sperimentale l'area del
bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di  operativita'
dell'azienda interessata dallo sciopero»; 
  Rilevato: 
    che le fasce orarie durante le quali  deve  essere  garantito  il
servizio completo, individuate nell'Accordo, oggetto  della  presente
valutazione, sono state cosi' individuate: 
      per il servizio urbano: 
        periodo invernale: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e  dalle  ore
12.30 alle ore 15.30; 
        periodo estivo: dalle ore 6.00 alle  ore  9.00  e  dalle  ore
17.00 alle ore 20.00; 
        giornate festive: dalle ore 9.15 alle ore 12.15 e  dalle  ore
17.00 alle ore 20.00; 
      per il servizio extraurbano: 
          annuale feriale: dalle ore 6.00 alle ore 8.30 e  dalle  ore
12.30 alle ore 16.00; 
          giornate festive: dalle ore 9.15 alle ore 12.15 e dalle ore
17.00 alle ore 20.00; 
  Precisato: 
    che, per tutti gli  ulteriori  profili  considerati  dall'art.  2
della legge n. 146 del  1990,  e  successive  modificazioni,  ma  non
disciplinati nell'accordo in  esame,  restano  in  vigore  le  regole
contenute nella citata Regolamentazione provvisoria del settore; 
  Valuta idoneo: 
    ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della  legge  n.  146
del 1990,  e  successive  modificazioni,  l'Accordo  aziendale  sulle
prestazioni indispensabili da  garantire  in  caso  di  sciopero  del
personale dipendente dalla ATAP S.p.A. di Pordenone, concluso in data
19 dicembre 2011 con le R.S.A. aziendali di Filt  Cgil,  Fit  Cisl  e
Faisa Cisal; 
 
                               Dispone 
 
la comunicazione della presente delibera all'azienda ATAP  S.p.A.  di
Pordenone, alle R.S.A. aziendali di Filt Cgil, Fit Cisl e Faisa Cisal
e,  per  opportuna  conoscenza,  al  Prefetto  di   Latina,   nonche'
l'inserimento sul sito Internet della Commissione; 
 
                           Dispone inoltre 
 
la pubblicazione della presente  delibera  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  Roma, 27 febbraio 2012 
 
                                                Il presidente: Alesse