IL DIRETTORE GENERALE 
     per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica 
 
  Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19  novembre  1990,
n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto  ministeriale  28
maggio 1992; il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297;  il
decreto  ministeriale  21  ottobre  1994,  n.   298,   e   successive
modificazioni; il decreto del  Presidente  della  Repubblica  del  31
luglio 1996, n. 471; i1 decreto ministeriale del 30 gennaio 1998,  n.
39; il decreto ministeriale 26 maggio  1998;  la  legge  21  dicembre
1999, n. 508; il decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300;  il
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;  il
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165;   il   decreto
interministeriale 4 giugno 2001;  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53;  il
decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge  16
maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;  il
decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206;  il  decreto   del
Presidente della Repubblica  20  gennaio  2009,  n.  17;  il  decreto
ministeriale 26 marzo 2009,  n.  37;  la  circolare  ministeriale  23
settembre 2010, n. 81; 
  Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art.  16,  comma  1,  del
citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche
professionali per  l'insegnamento  acquisito  in  Paese  appartenente
all'Unione europea dalla prof.ssa Alexandra Haller; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto legislativo n. 206, relativa  al  sotto  indicato  titolo  di
formazione; 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Considerato che l'interessata, ai sensi  della  C.M.  23  settembre
2010, n. 81, e' esentata  dalla  presentazione  della  certificazione
relativa alla  conoscenza  linguistica,  in  quanto  ha  compiuto  la
formazione primaria e secondaria in istituzioni scolastiche  italiane
con insegnamento in lingua tedesca, dove l'italiano e' studiato  come
lingua seconda; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo  n.  206,  il  riconoscimento  e'   richiesto   ai   fini
dell'accesso alla professione corrispondente a quella  per  la  quale
l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; 
  Rilevato,  altresi',  che,  ai  sensi  dell'art.  19  del   decreto
legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in  argomento  e'
subordinata, nel Paese di provenienza al  possesso  di  un  ciclo  di
studi post-secondari di durata di almeno quattro anni; 
  Tenuto conto della  valutazione  favorevole  espressa  in  sede  di
conferenza dei servizi nella seduta  esterna  del  26  gennaio  2012,
indetta ai sensi  dell'art.  16,  comma  3,  decreto  legislativo  n.
206/2007; 
  Accertato  che,  ai  sensi  del  comma  6,  art.  22  del   decreto
legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale  dell'interessata
ne integra e completa la formazione; 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessata   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il seguente titolo di formazione professionale post  secondario:
«Diplomprüfungszeugnis,   studienrichtung   instrumental    (gesangs)
pädagogik - violine»  rilasciato  dall'Universita'  di  Vienna  il  9
ottobre 2001 posseduto dalla cittadina italiana Alexandra Haller nata
a Merano (Bolzano) l'11 ottobre 1976, ai sensi e per gli  effetti  di
cui al decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.  206,  e'  titolo  di
abilitazione all'esercizio in Italia  della  professione  di  docente
nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di abilitazione  o
concorso: 
    77/A - strumento musicale (violino); 
    31/A  -  Educazione  musicale  negli   istituti   di   istruzione
secondaria di II grado; 
    32/A - Musica. 
  2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6,  del
citato decreto legislativo  n.  206,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 1° marzo 2012 
 
                                       Il direttore generale: Palumbo