IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il Reg. (CE) n. 834  del  Consiglio  del  28  giugno  2007  e
successive  modifiche,   relativo   alla   produzione   biologica   e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  Reg.  (CEE)
n. 2092/91; 
  Visto il Reg. (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008  e
successive modifiche, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE)
n. 834/2007  del  Consiglio  relativo  alla  produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti  biologici,  per  quanto  riguarda  la
produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; 
  Visto il Reg. (CE) n. 1235 della Commissione dell'8 dicembre  2008,
recante modalita' di applicazione  del  Reg.  (CE)  n.  834/2007  del
Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione  di  prodotti
biologici dai Paesi terzi; 
  Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n.  426  della  Commissione
del 2 maggio 2011 che modifica il Reg. (CE) n. 889/2008, introducendo
l'art. 92-bis, che stabilisce  l'obbligo  per  gli  Stati  membri  di
mettere a disposizione del pubblico,  compresa  la  pubblicazione  su
internet, gli elenchi aggiornati degli operatori del biologico, con i
relativi documenti giustificativi; 
  Vista la legge 4 giugno 1984, n. 194, di istituzione del Sian quale
fornitore  dei  servizi  necessari  alla  gestione,  da  parte  degli
organismi pagatori  e  delle  Regioni  e  degli  Enti  locali,  degli
adempimenti derivanti dalla politica agricola comune,  connessi  alla
gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi; 
  Visto il decreto legislativo del 4 giugno 1997, n. 143, che dispone
per il SIAN caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e
di interoperabilita' e delle architetture  di  cooperazione  previste
dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  1°  dicembre
1999,  n.  503,  recante  norme   per   l'istituzione   della   Carta
dell'agricoltore  e  del  pescatore  e  dell'anagrafe  delle  aziende
agricole, in attuazione dell'art. 14 comma 3 del decreto  legislativo
30 aprile 1998, n.  173,  che  all'art.  9  istituisce  il  fascicolo
aziendale   riepilogativo    dei    dati    aziendali,    finalizzato
all'aggiornamento delle informazioni di cui all'art.  3  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 503/1999; 
  Visto il decreto  ministeriale  4  agosto  2000,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2000, recante modalita'  di
attuazione  del  Reg.  (CE)  n.  1804/99  sulle  produzioni   animali
biologiche; 
  Visto il decreto ministeriale del 7 luglio 2005,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  160  del  12  luglio  2005,  che  disciplina
l'approvazione   della   modulistica   relativa   alle   preparazioni
alimentari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
129,  recante  la  riorganizzazione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto ministeriale  del  27  novembre  2009,  n.  18354,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  31  dell'8  febbraio  2010,
recante  disposizioni  per  l'attuazione  dei  regolamenti  (CE)   n.
834/2007,  n.  889/2008,  n.   1235/2008   e   successive   modifiche
riguardanti la produzione biologica e  l'etichettatura  dei  prodotti
biologici, ed in particolare l'art. 10 che  stabilisce  le  modalita'
attuative dell'invio delle informazioni di cui all'art. 27  del  Reg.
(CE)  n.  834/2007,  nonche'   l'art.   12   paragrafo   2   relativo
all'informatizzazione della nuova modulistica; 
  Visto il decreto ministeriale  del  30  luglio  2010,  n.  11955  e
relativo  allegato,  che   costituisce   il   modello   di   notifica
dell'attivita' di produzione di animali e alghe marine d'acquacoltura
biologica; 
  Considerata la necessita' di perseguire l'obiettivo di semplificare
gli strumenti a disposizione degli operatori del settore ottimizzando
il flusso  delle  informazioni,  integrando  i  dati  provenienti  da
diverse fonti e aumentando l'efficienza delle attivita' relative alla
gestione delle notifiche di attivita' con metodo biologico; 
  Considerata l'opportunita' che tra gli obiettivi sia compreso anche
il rafforzamento del sistema di controllo e vigilanza, inserendo  nel
sistema informativo le informazioni pertinenti allo  svolgimento  dei
controlli da parte degli Organismi di  Controllo,  secondo  modalita'
procedurali condivise; 
  Considerato opportuno prevedere che l'accesso e la permanenza negli
elenchi  degli  operatori  biologici  avvenga  per   via   telematica
attraverso sistemi informativi; 
  Considerata la necessita'  di  integrare  le  attivita'  di  alcune
Regioni che hanno gia' sviluppato sistemi informativi  che  prevedono
l'acquisizione telematica di  tutte  le  informazioni  relative  alle
aziende  agricole   e   di   trasformazione   anche   attraverso   la
Dichiarazione Unica Aziendale; 
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole ha  l'obbligo
di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi  quali
servizi  di  interesse  pubblico,  anche  per  quanto   concerne   le
informazioni derivanti dall'esercizio delle  competenze  regionali  e
degli   enti   locali   nelle   materie   agricole,   forestali    ed
agroalimentari; 
  Ritenuto opportuno impiegare i servizi telematici, le basi  dati  e
gli   strumenti   resi   disponibili   attraverso    l'infrastruttura
tecnologica del SIAN e dei sistemi informativi delle Regioni e  delle
Province autonome e renderli disponibili agli operatori del  comparto
biologico e, ove previsto, agli altri soggetti all'uopo autorizzati; 
  Ritenuto  opportuno  definire   le   modalita'   dell'invio   delle
informazioni relative agli elenchi degli operatori biologici  tramite
inserimento informatico degli stessi elenchi nel Sistema  Informativo
Agricolo Nazionale; 
  Ritenuto opportuno fornire alcune definizioni al fine di  garantire
una gestione coerente delle informazioni presenti nelle  banche  dati
in materia di produzione biologica; 
  Ritenuto necessario modificare nonche' abrogare alcune disposizioni
previste dal citato D.M. 27 novembre 2009, n. 18354,  in  quanto  non
piu' conformi alle disposizioni del presente decreto; 
  Sentito  il  comitato  Consultivo  per  l'Agricoltura  Biologica  e
Ecocompatibile nella riunione del 13 ottobre 2011; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
riunione del 21 dicembre 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi relativi alla
  notifica di attivita' con metodo biologico 
  1. Il presente decreto istituisce il Sistema Informativo Biologico,
di seguito SIB,  per  la  gestione  informatizzata  dei  procedimenti
amministrativi  relativi  alla  notifica  di  attivita'  con   metodo
biologico  e  definisce  le  relative   modalita'   applicative,   in
conformita' a  quanto  disposto  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 503/1999 e dal decreto legislativo n. 173/1998. Il  SIB
utilizza l'infrastruttura del Sistema Informativo Agricolo Nazionale,
di seguito SIAN, che  garantisce  la  disponibilita'  di  servizi  di
certificazione delle informazioni attraverso procedure  di  controllo
supportate da banche dati delle Pubbliche Amministrazioni. 
  2.  Il  SIB  integra  i  relativi  sistemi  informativi   regionali
esistenti, sulla base delle disposizioni vigenti  per  i  servizi  di
cooperazione applicativa della Pubblica Amministrazione,  di  seguito
SPCoop. 
  3. Le  Regioni  e  Provincie  Autonome,  di  seguito  Regioni,  che
dispongono  di   propri   sistemi   informativi   per   la   gestione
informatizzata dei procedimenti amministrativi relativi alla notifica
di prima attivita' e  variazione,  applicano  le  disposizioni  dalle
medesime adottate, fatta salva l'integrazione dei sistemi informativi
regionali come previsto al paragrafo 2 del  presente  articolo  e  le
modifiche per l'adeguamento alle disposizioni del presente decreto.