L'AUTORITA' 
 
  Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del  15
marzo 2012; 
  Visto l'articolo 1, comma 6, lettera  b),  n.  9,  della  legge  31
luglio 1997, n.  249,  recante  "Istituzione  dell'Autorita'  per  le
garanzie   nelle   comunicazioni   e   norme   sui   sistemi    delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo"; 
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  "Disposizioni  per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne
elettorali e referendarie e  per  la  comunicazione  politica",  come
modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313; 
  Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante  "Disposizioni  per
l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione  delle
emittenti radiofoniche e televisive locali"; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni  8  aprile  2004,
che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi  della  legge  6
novembre 2003, n. 313; 
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi", come modificata dalla  legge
5 novembre 2004, n. 261; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177,   come
modificato dal decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  44,  recante
"Testo unico dei servizi  di  media  audiovisivi  e  radiofonici",  e
successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, l'articolo 7; 
  Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante "Elezione diretta  del
Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del
consiglio provinciale" e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 
  Vista la legge 7  giugno  1991,  n.  182,  recante  "Norme  per  lo
svolgimento delle  elezioni  dei  consigli  provinciali,  comunali  e
circoscrizionali" e, in particolare, l'art. 3; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, recante "Testo unico  delle  leggi  per  la  composizione  e  la
elezione  degli  organi  delle  amministrazioni   comunali"   e,   in
particolare, l'art. 18; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 febbraio 2012 con  il
quale sono  state  fissate  per  i  giorni  6  e  7  maggio  2012  le
consultazioni per l'elezione  diretta  dei  sindaci  e  dei  consigli
comunali nonche' per l'elezione dei consigli circoscrizionali e per i
i giorni 20 e 21 maggio 2012 l'eventuale turno  di  ballottaggio  per
l'elezione diretta dei sindaci dei comuni; 
  Visto  il  decreto  legge  27  febbraio  2012,   n.   15,   recante
"Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012"
con il quale sono stati anticipati i  termini  per  la  presentazione
delle liste e delle candidature in vista delle elezioni  del  6  e  7
maggio 2012; 
  Visto  il  decreto  legge  6  dicembre  2011,   n.   201,   recante
"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei  conti  pubblici",  convertito  con  modificazioni  in  legge  22
dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l'art. 23, commi 14 e ss.; 
  Vista la propria delibera n. 22/06/CSP del 1 febbraio 2006, recante
"Disposizioni applicative delle  norme  e  dei  principi  vigenti  in
materia di comunicazione politica e parita' di accesso  ai  mezzi  di
informazione nei periodi non elettorali"; 
  Vista la propria  delibera  n.  256/10/CSP  del  9  dicembre  2010,
recante il "Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione  dei
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa"; 
  Vista la propria delibera  n.  243/10/CSP  del  15  novembre  2010,
recante  "Criteri  per  la  vigilanza  sul  rispetto  del  pluralismo
politico  e  istituzionale  nei  telegiornali  diffusi   dalle   reti
televisive nazionali"; 
  Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  2,  recante  lo
Statuto della Regione Siciliana; 
  Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana  20  agosto
1960, n. 3, modificato  con  decreto  del  Presidente  della  Regione
Siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante "Approvazione del Testo Unico
delle leggi  per  l'elezione  dei  consigli  comunali  nella  Regione
Siciliana" e successive modifiche; 
  Vista la legge regionale della Regione Siciliana 3 giugno 2005,  n.
7, recante "Nuove norme per l'elezione del Presidente  della  Regione
siciliana  a  suffragio  universale  e  diretto.  Nuove   norme   per
l'elezione   dell'Assemblea   regionale    siciliana.    Disposizioni
concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali"; 
  Vista la legge regionale della regione Sicilia 5 aprile 2011, n.  6
recante "Modifica di norme in materia  di  elezione,  composizione  e
decadenza degli  organi  comunali  e  provinciali"  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana  4  aprile  2011,  n.  16,
parte I; 
  Visto il  decreto  assessoriale  n.  13  del  6  marzo  2012,  come
integrato dal decreto n. 14 del 12 marzo 2012, con  il  quale  si  e'
provveduto a fissare per i giorni 6 e 7 maggio  2012,  con  eventuale
turno di ballottaggio al 20 e 21 maggio 2012, la data delle  elezioni
amministrative nella regione Sicilia; 
  Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  4,  recante  lo
Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta; 
  Vista la legge della Regione Valle d'Aosta 12 gennaio 1993,  n.  3,
recante "Norme per l'elezione del  Consiglio  regionale  della  Valle
d'Aosta" e successive modificazioni; 
  Visto il  decreto  del  Presidente  della  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta n. 63 del 7 marzo 2012 con il quale sono  stati  convocati  i
comizi elettorali per il rinnovo dei Sindaci e dei consigli  comunali
di tre Comuni per il giorno 27 maggio 2012  con  eventuale  turno  di
ballottaggio fissato al 10 giugno 2012; 
  Visto  lo  Statuto  speciale  della  Regione   Autonoma   Sardegna,
approvato  con  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3   e
successive modifiche; 
  Vista la legge della Regione Autonoma Sardegna 17 gennaio 2005,  n.
2, recante "Indizione delle elezioni comunali e provinciali"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"; 
  Visto  il   decreto   del   Presidente   della   Regione   Autonoma
Trentino-Alto Adige 1° febbraio 2005, n. 1/L, recante il Testo  unico
delle leggi regionali sulla composizione  ed  elezione  degli  organi
delle amministrazioni comunali; 
  Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963,  n.  1,  recante  lo
Statuto speciale per la Regione Friuli - Venezia Giulia, e successive
modifiche e integrazioni; 
  Vista la legge della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  29  dicembre
2011, n. 18, che estende alle  elezioni  comunali  e  provinciali  la
disciplina contenuta nella legge regionale n. 18  dicembre  2007,  n.
28, in tema di elezione del Presidente della Regione e del  Consiglio
regionale; 
  Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n.
14, recante "Norme per le  elezioni  comunali  nel  territorio  della
Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, nonche' modificazioni  alla
legge regionale 12 settembre 1991, n. 49"; 
  Vista la legge della Regione Friuli  -  Venezia  Giulia  21  aprile
1999, n. 10,  recante  "Norme  in  materia  di  elezioni  comunali  e
provinciali, nonche' modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995,  n.
14"; 
  Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio  1999,
n. 13, recante "Disposizioni urgenti in  materia  di  elezione  degli
organi degli enti locali, nonche' disposizioni sugli  adempimenti  in
materia elettorale"; 
  Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15  marzo  2001,
n. 9,  recante  "Disposizioni  in  materia  di  elezioni  comunali  e
provinciali, nonche' modifiche e integrazioni  alla  legge  regionale
14/1995. Modifica  all'articolo  29  della  legge  regionale  49/1991
concernente le deliberazioni soggette al controllo di legittimita'"; 
  Visto il decreto dell'assessore regionale alla  funzione  pubblica,
autonomie locali e coordinamento  delle  riforme  presso  la  regione
Friuli Venezia-Giulia n. 520 del 7 marzo 2012 con il quale sono stati
convocati i comizi per l'elezione degli organi comunali  in  scadenza
nel 2012 sulla base del decreto n. 55 del 6 marzo 2012 del Presidente
della Regione che ha fissato per i giorni 6 e 7 maggio 2012  la  data
delle suddette elezioni, con eventuale turno di ballottaggio al 20  e
21 maggio 2012; 
  Tenuto conto che per domenica 6 e lunedi' 7 maggio 2012 e' previsto
lo  svolgimento  delle  elezioni   per   il   rinnovo   di   numerose
amministrazioni comunali, il cui elenco e' reso disponibile sul  sito
web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it; 
  Rilevato che con nota 9  marzo  2012  (prot.  n.  11287)  e'  stato
trasmesso alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza  sui  servizi  radiotelevisivi  lo  schema  di  regolamento
condiviso dalla Commissione per i servizi e i prodotti nella riunione
dell'8 marzo 2012 ai fini delle consultazioni previste dalla legge 22
febbraio 2000, n. 28; 
  Rilevato che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e
la  vigilanza  sui  servizi  radiotelevisivi  non  ha   adottato   il
provvedimento  recante  le  disposizioni  attuative  della  legge  22
febbraio 2000, n. 28, per le elezioni comunali dell'anno 2012; 
  Ritenuta l'urgenza di  adottare  le  disposizioni  attuative  della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, in ragione dell'imminente  inizio  del
periodo elettorale fissato per il prossimo 22 marzo 2012; 
  Udita  la  relazione  dei  Commissari  Michele  Lauria  e   Antonio
Martusciello, relatori ai  sensi  dell'articolo  29  del  regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in  attuazione
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata  dalla  legge  6
novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi
di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione  ai  principi
del      pluralismo,      dell'imparzialita',      dell'indipendenza,
dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo, si
riferiscono alle consultazioni per le  elezioni  dei  Sindaci  e  dei
consigli comunali, nonche' dei consigli circoscrizionali fissate  per
i giorni 6 e 7  maggio  2012  e  si  applicano  nei  confronti  delle
emittenti  locali  che  esercitano  l'attivita'  di   radiodiffusione
televisiva e sonora privata e della  stampa  quotidiana  e  periodica
negli ambiti territoriali interessati dalla  consultazione.  L'elenco
dei  comuni  interessati  dalle  consultazioni  elettorali  e'   reso
disponibile  sul  sito  web  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni: www.agcom.it. 
  2.  Le  disposizioni  del  presente  provvedimento  si  riferiscono
altresi' all'eventuale turno di ballottaggio  le  cui  elezioni  sono
fissate per i giorni 20 e 21 maggio 2012. 
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  provvedimento  non  si
applicano ai  programmi  e  alle  trasmissioni  destinati  ad  essere
trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali
nei quali non e' prevista alcuna consultazione elettorale di  cui  al
precedente comma 1. 
  4. Le disposizioni di cui  al  presente  provvedimento  cessano  di
avere efficacia  alla  mezzanotte  dell'ultimo  giorno  di  votazione
relativo alle consultazioni di cui ai commi 1 e 2.