LA COMMISSIONE DI VIGILANZA 
                         SUI FONDI PENSIONE 
 
  Visto l'art. 19, comma 2 del decreto legislativo 5  dicembre  2005,
n. 252  (di  seguito:  decreto  n.  252/2005)  che  attribuisce,  tra
l'altro, alla COVIP il potere di verificare  le  linee  di  indirizzo
della gestione e di esercitare il controllo sulla  gestione  tecnica,
finanziaria, patrimoniale delle stesse anche mediante l'emanazione di
istruzioni di carattere generale; 
  Visto l'art. 6 comma 5-ter del decreto n. 252/2005 che prevede  che
le forme pensionistiche complementari definiscono gli obiettivi  e  i
criteri della propria politica di investimento, anche in  riferimento
ai singoli comparti e provvedono periodicamente, almeno  con  cadenza
triennale,  alla  verifica  della  rispondenza  degli   stessi   agli
interessi degli iscritti; 
  Visto  l'art.6,  comma  5-quater,  del  decreto  n.  252/2005   che
attribuisce alla COVIP il potere di definire le modalita' con cui  le
forme pensionistiche danno informativa agli iscritti delle scelte  di
investimento e predispongono un apposito documento sugli obiettivi  e
sui criteri della propria politica di investimento, illustrando anche
i metodi e  le  tecniche  di  gestione  del  relativo  rischio  e  la
ripartizione strategica delle attivita' in relazione  alla  natura  e
alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute; 
  Visto sempre l'art. 6, comma  5-quater,  del  decreto  n.  252/2005
nella parte in cui stabilisce che  il  documento  sulla  politica  di
investimento e' riesaminato almeno  ogni  tre  anni  ed  e'  messo  a
disposizione  degli  aderenti   e   dei   beneficiari   della   forma
pensionistica o dei loro rappresentanti che lo richiedano; 
  Visto l'art. 19, comma 2, lettera a) del decreto  n.  252/2005  che
attribuisce alla COVIP il potere di definire le  condizioni  che,  al
fine  di  garantire  il  rispetto  dei   principi   di   trasparenza,
comparabilita' e portabilita', le forme pensionistiche  complementari
devono  soddisfare  per  poter  essere  ricondotte   nell'ambito   di
applicazione del medesimo decreto ed essere iscritte all'Albo; 
  Visto l'art. 15-quinquies del decreto n. 252/2005 in base al  quale
la COVIP puo' individuare, con proprio regolamento,  le  disposizioni
del medesimo decreto e della normativa  secondaria  che  non  trovano
applicazione nei riguardi  dei  fondi  pensione  con  meno  di  cento
aderenti; 
  Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di
consultazione posta in essere dalla COVIP a  partire  dal  22  luglio
2011; 
 
                         Adotta le seguenti 
disposizioni  sul  processo   di   attuazione   della   politica   di
                            investimento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Le  presenti  Disposizioni  si  applicano  a  tutte  le   forme
pensionistiche complementari iscritte all'Albo tenuto dalla COVIP  ai
sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto n.  252/2005  che  hanno  un
numero di aderenti  (da  intendersi  quali  iscritti  attivi,  ovvero
iscritti attivi e pensionati per le forme che erogano direttamente le
rendite) non inferiore a 100. Ai  fini  del  calcolo  della  predetta
soglia si prende a riferimento, in sede  di  prima  applicazione,  la
situazione in essere al 31 dicembre 2011 e, per gli anni  successivi,
quella riferita al 31 dicembre dell'anno  precedente.  Sono,  invece,
esclusi i fondi pensione preesistenti interni  costituiti  come  mera
posta contabile nel passivo del bilancio di societa' o enti. 
  2. Le forme di cui  al  comma  1  danno  attuazione  alle  presenti
Disposizioni in maniera proporzionata alla dimensione della forma, al
modello  gestionale  adottato  e  al  grado  di  complessita'   della
gestione. Le presenti Disposizioni si applicano anche  alle  societa'
che gestiscono le forme di cui agli articoli 12 e 13 del  decreto  n.
252/2005,  ovvero  all'interno  delle  quali  sono  costituiti  fondi
pensione;  dette  societa'   tengono   conto,   quanto   ai   profili
organizzativi   inerenti   le   funzioni   e   l'attribuzione   delle
responsabilita' interne, delle rispettive normative di settore.