LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE Visto l'art. 19, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005) che attribuisce, tra l'altro, alla COVIP il potere di verificare le linee di indirizzo della gestione e di esercitare il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale delle stesse anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale; Visto l'art. 6 comma 5-ter del decreto n. 252/2005 che prevede che le forme pensionistiche complementari definiscono gli obiettivi e i criteri della propria politica di investimento, anche in riferimento ai singoli comparti e provvedono periodicamente, almeno con cadenza triennale, alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi degli iscritti; Visto l'art.6, comma 5-quater, del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla COVIP il potere di definire le modalita' con cui le forme pensionistiche danno informativa agli iscritti delle scelte di investimento e predispongono un apposito documento sugli obiettivi e sui criteri della propria politica di investimento, illustrando anche i metodi e le tecniche di gestione del relativo rischio e la ripartizione strategica delle attivita' in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute; Visto sempre l'art. 6, comma 5-quater, del decreto n. 252/2005 nella parte in cui stabilisce che il documento sulla politica di investimento e' riesaminato almeno ogni tre anni ed e' messo a disposizione degli aderenti e dei beneficiari della forma pensionistica o dei loro rappresentanti che lo richiedano; Visto l'art. 19, comma 2, lettera a) del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla COVIP il potere di definire le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilita' e portabilita', le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte nell'ambito di applicazione del medesimo decreto ed essere iscritte all'Albo; Visto l'art. 15-quinquies del decreto n. 252/2005 in base al quale la COVIP puo' individuare, con proprio regolamento, le disposizioni del medesimo decreto e della normativa secondaria che non trovano applicazione nei riguardi dei fondi pensione con meno di cento aderenti; Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 22 luglio 2011; Adotta le seguenti disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le presenti Disposizioni si applicano a tutte le forme pensionistiche complementari iscritte all'Albo tenuto dalla COVIP ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto n. 252/2005 che hanno un numero di aderenti (da intendersi quali iscritti attivi, ovvero iscritti attivi e pensionati per le forme che erogano direttamente le rendite) non inferiore a 100. Ai fini del calcolo della predetta soglia si prende a riferimento, in sede di prima applicazione, la situazione in essere al 31 dicembre 2011 e, per gli anni successivi, quella riferita al 31 dicembre dell'anno precedente. Sono, invece, esclusi i fondi pensione preesistenti interni costituiti come mera posta contabile nel passivo del bilancio di societa' o enti. 2. Le forme di cui al comma 1 danno attuazione alle presenti Disposizioni in maniera proporzionata alla dimensione della forma, al modello gestionale adottato e al grado di complessita' della gestione. Le presenti Disposizioni si applicano anche alle societa' che gestiscono le forme di cui agli articoli 12 e 13 del decreto n. 252/2005, ovvero all'interno delle quali sono costituiti fondi pensione; dette societa' tengono conto, quanto ai profili organizzativi inerenti le funzioni e l'attribuzione delle responsabilita' interne, delle rispettive normative di settore.