IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                     IL MINISTRO PER LA PUBBLICA 
                   AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE 
 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio  2008,  n.
121, istitutivo del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca (MIUR); 
  Visto il  decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.  204,  recante
"Disposizioni  per  il  coordinamento,   la   programmazione   e   la
valutazione  della   politica   nazionale   relativa   alla   ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d),
della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  "Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche"; 
  Visto l'art. 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Visto l'art. 66, comma  14,  primo  periodo  del  decreto-legge  25
giugno  2008,  n.  112,  convertito  in  legge,  con   modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.  133,  recante
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria", e successive  modificazioni,  secondo  cui,
per l'anno 2010,  gli  enti  di  ricerca  possono  procedere,  previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni  di
personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'art.  1,  comma
643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  ovvero  entro  il  limite
dell'80 per cento delle proprie entrate  correnti  complessive,  come
risultanti dal  bilancio  consuntivo  dell'anno  precedente,  purche'
entro il limite delle risorse relative alla cessazione  dei  rapporti
di lavoro a  tempo  indeterminato  complessivamente  intervenute  nel
precedente anno; 
  Visto l'art. 35, comma 2, del decreto-legge 30  dicembre  2008,  n.
207, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge
27 febbraio 2009, n. 14, recante  "Proroga  di  termini  previsti  da
disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti"  che  ha
soppresso il secondo periodo del comma 14, dell' art. 66  del  citato
decreto-legge n. 112 del 2008, secondo cui in  ogni  caso  il  numero
delle unita' di personale da assumere in ciascuno dei  predetti  anni
non puo' eccedere le unita' cessate nell'anno precedente; 
  Visto l'art. 35, comma 3, del predetto decreto  n.  207  del  2008,
che, in ragione di quanto disposto  dal  precedente  comma  2,  dello
stesso  articolo,  stabilisce   che   "Con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione, da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  sono  definite  le  modalita'  applicative  delle
disposizioni di cui al comma 14 dell' art. 66  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n.  133,  come  modificato  dal  comma  2  del  presente
articolo, intese a chiarire che, al fine di garantire omogeneita'  di
computo delle retribuzioni del personale  cessato  e  di  quello  neo
assunto, nella definizione delle economie  delle  cessazioni  non  si
tiene conto del maturato economico"; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio  2010,
n.  122,  recante  "Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica", ed in particolare  l'art.
9, comma 9, che dopo il primo periodo dell'art.  66,  comma  14,  del
decreto-legge n. 112 del 2008 aggiunge i seguenti: «Per  il  triennio
2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere,  per  ciascun  anno,
previo  effettivo  svolgimento  delle  procedure  di  mobilita',   ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato
entro il limite dell'80 per  cento  delle  proprie  entrate  correnti
complessive,  come  risultanti  dal  bilancio  consuntivo   dell'anno
precedente, purche' entro il limite del 20 per  cento  delle  risorse
relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
intervenute nell'anno precedente. La predetta  facolta'  assunzionale
e' fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014  e  del  100
per cento a decorrere dall'anno 2015"; 
  Visto l'art. 17, comma 17, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102  che
proroga il  termine  per  gli  enti  di  ricerca  di  procedere  alle
assunzioni  di  personale  a  tempo   indeterminato   relative   alle
cessazioni verificatesi nell'anno 2008; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.
10 che proroga al 31 marzo 2011 i termini  delle  assunzioni  di  cui
all'art. 66, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del  28  marzo
2011,  che,  in  attuazione  dell'art.  1,  commi  2  e  2-bis,   del
decreto-legge n. 225 del 2010 dispone l'ulteriore proroga fino al  31
dicembre 2011, delle assunzioni degli enti di ricerca  relative  alle
cessazioni verificatesi nell'anno 2009; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  12  febbraio
1991, n. 171, allegato I; 
  Vista la nota circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, in data 22 febbraio 2011,  n.
11786, condivisa con il Dipartimento della Ragioneria generale  dello
Stato, concernente la  programmazione  del  fabbisogno  di  personale
triennio  2011-2013.  Autorizzazioni  a  bandire  per   il   triennio
2011-2013 e ad assumere per l'anno 2011, in  cui  si  chiarisce,  per
quanto riguarda gli enti di ricerca, che le progressioni  di  livello
all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo, di  cui  all'art.
15, commi 5 e 6, del CCNL, del personale dello stesso comparto  delle
istituzioni e degli enti di ricerca e  sperimentazione,  relativo  al
quadriennio normativo 2002-2005 e  al  biennio  economico  2002-2003,
nelle  more  del  prossimo  rinnovo  contrattuale,   debbono   essere
finanziate a valere sulle  risorse  assunzionali,  nel  rispetto  dei
vincoli di cui all'art. 66, comma 14, del decreto-legge  n.  112  del
2008,  previa  adozione   di   provvedimento   autorizzatorio   prima
dell'inquadramento, fermi restando i commi 1, 2-bis e 21, dell'art. 9
del decreto-legge n. 78 del 2010; 
  Vista la predetta nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011  che
chiarisce che, comunque a decorrere dall'anno 2011, le  procedure  di
cui all'art. 54 (progressioni di livello, nei  livelli  inferiore  al
terzo, all'interno dei relativi profili) del CCNL del  personale  del
comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione,
per il  quadriennio  normativo  1998-2001  ed  il  biennio  economico
1998-1999, si devono  finanziare  con  le  risorse  previste  per  la
contrattazione integrativa, fermi restando i commi  1,  2-bis  e  21,
dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010; 
  Considerato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 66, comma  14,
del citato decreto-legge n. 112 del 2008, occorre,  con  il  presente
decreto, individuare i criteri  di  computo  dei  risparmi  derivanti
dalle cessazioni  dei  rapporti  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,
omogenei rispetto a quelli adottati per il  calcolo  degli  oneri  di
assunzione, senza tener conto del maturato economico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Criteri generali di calcolo 
 
  1. I criteri di calcolo dei risparmi e degli oneri assunzionali,  i
cui importi vanno conteggiati al lordo degli oneri  riflessi,  devono
essere omogenei, fermo restando quanto previsto dai commi  successivi
e dagli articoli 2 e 3 del presente decreto. Il calcolo dei  risparmi
realizzati per  cessazioni  si  computa  sempre  su  dodici  mesi,  a
prescindere dalla data di cessazione dal servizio e, analogamente, il
calcolo degli oneri assunzionali e' conteggiato sull'intero anno. 
  2. Nell'ambito delle cessazioni non vanno conteggiate le  mobilita'
verso enti o amministrazioni sottoposte  ad  un  regime  assunzionale
vincolato,   mentre   possono   essere   considerate   quelle   verso
amministrazioni che non hanno vincoli assunzionali. 
  3. Non rientrano nelle limitazioni delle assunzioni quelle relative
al personale appartenente alle categorie protette,  nel  solo  limite
della copertura della quota d'obbligo.  Le  cessazioni  di  personale
appartenente alle categorie protette  non  vanno  computate  ai  fini
della determinazione delle risorse utili per le nuove assunzioni,  in
quanto le dinamiche inerenti a questa  categoria  di  soggetti  vanno
neutralizzate tanto in uscita quanto in entrata. 
  4. Le eventuali  dimissioni  o  cessazioni  dal  servizio  del  neo
assunto, che intervengano prima della conclusione del suo periodo  di
prova previsto dal CCNL di riferimento e nei limiti  temporali  entro
cui possono essere effettuate le assunzioni  autorizzate,  consentono
il  riutilizzo  delle  risorse  che  hanno  finanziato  la   relativa
assunzione mediante scorrimento della stessa graduatoria, se vi  sono
idonei, oppure ricorrendo ad altra graduatoria in assenza di idonei. 
  5. Ai sensi dell'art. 3, comma 101, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, sono subordinate ad autorizzazione ad assumere gli incrementi
di part-time concernenti il personale che e' stato assunto  con  tale
tipologia di contratto. 
  6. Le  riammissioni  in  servizio,  nel  rispetto  della  normativa
vigente, sono equiparate a nuova assunzione. 
  7.  L'onere  relativo  al  personale  per  cui  viene  disposto  il
trattenimento in servizio va determinato con  le  medesime  modalita'
utilizzate per  il  computo  di  personale  proveniente  dall'esterno
dell'amministrazione.  Il  costo  relativo  al  trattenimento  di  un
dirigente titolare di incarico  dirigenziale  generale  va  calcolato
sulla base del trattamento  economico  complessivo  di  prima  fascia
effettivamente percepito dal medesimo. Le risorse destinabili a nuove
assunzioni sono ridotte in misura pari  all'importo  del  trattamento
retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. 
  8. Una volta individuati gli importi complessivi  dei  risparmi  da
cessazione, definiti nei termini  di  cui  al  presente  decreto,  il
budget assunzionale viene calcolato applicando la percentuale di turn
over prevista dalla normativa vigente. 
  9. Ai sensi dell'art. 9, comma 36,  del  decreto-legge  n.  78  del
2010, per gli enti di nuova  istituzione,  intesi  come  tali  quelli
caratterizzati da  nuovo  ingresso  nell'ordinamento  giuridico,  non
rilevando invece quelli che derivano da processi  di  accorpamento  o
fusione  di  precedenti  organismi,  limitatamente   al   quinquennio
decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo  esperimento
delle procedure  di  mobilita',  fatte  salve  le  maggiori  facolta'
assunzionali eventualmente previste dalla legge  istitutiva,  possono
essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie
aventi  carattere  certo  e  continuativo  e,  comunque  nel   limite
complessivo del 60% della dotazione organica. A  tal  fine  gli  enti
predispongono   piani   annuali   di   assunzioni    da    sottoporre
all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con
il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia
e delle finanze,  tenendo  conto  dei  criteri  di  cui  al  presente
decreto. 
  10. Ai sensi dell'art. 9, comma 11, del  decreto-legge  n.  78  del
2010,  qualora  per  ciascun  ente  le  assunzioni  effettuabili   in
riferimento  alle  cessazioni   intervenute   nell'anno   precedente,
riferite a ciascun anno, siano inferiori  all'unita',  le  quote  non
utilizzate  possono  essere  cumulate  con  quelle  derivanti   dalle
cessazioni relative agli  anni  successivi,  fino  al  raggiungimento
dell'unita', fermo restando i criteri di cui al presente decreto.