IL DIRETTORE GENERALE 
     della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; 
  Visti gli articoli  10  e  11  del  predetto  Regolamento  (CE)  n.
510/2006 concernente i controlli; 
  Visto il  decreto  28  settembre  2011,  relativo  alla  protezione
transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma
6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione "Sale
Marino di Trapani", il  cui  utilizzo  viene  riservato  al  prodotto
ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso  alla
Commissione europea per la registrazione come indicazione  geografica
protetta; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria  1999  ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14  relativamente  ai
controlli,   debbano   trovare   applicazione   anche   per    quelle
denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la  registrazione
comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello
nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Considerato che la Camera di  commercio  industria  artigianato  ed
agricoltura di Trapani ha predisposto il piano di  controllo  per  la
denominazione "Sale Marino di Trapani" conformemente allo schema tipo
di controllo; 
  Considerato che le decisioni concernenti  le  autorizzazioni  degli
organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11  del  Regolamento
(CE) n. 510/2006  spettano  al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, in quanto  autorita'  nazionale  preposta  al
coordinamento dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma  1
dell'art. 14 della legge n. 526/99, sentite le Regioni; 
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, ai sensi del comma  1  del  citato  art.  14  della  legge
526/99, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; 
  Visto il parere favorevole espresso dal citato  Gruppo  tecnico  di
valutazione nella seduta del 12 marzo 2012; 
  Vista la documentazione agli atti del Ministero; 
  Ritenuto  di  procedere   all'emanazione   del   provvedimento   di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1  dell'art.  14  della  legge
526/1999; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La Camera di commercio, industria, artigianato  ed  agricoltura  di
Trapani, con sede in Trapani, Corso Italia n. 26, e' designata  quale
autorita' pubblica ad espletare le funzioni  di  controllo,  previste
dagli articoli 10 e 11  del  Regolamento  (CE)  n.  510/2006  per  la
denominazione "Sale Marino di Trapani"  protetta  transitoriamente  a
livello nazionale con decreto 28 settembre 2011.