IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
               del ministero dello sviluppo economico 
 
 
                                  e 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
        della relazioni industriali e dei rapporti di lavoro 
         del ministero del lavoro e delle politiche sociali 
 
  Vista la direttiva 89/686/CEE concernente il  ravvicinamento  delle
legislazioni degli Stati membri relativi ai  dispositivi  individuali
di protezione; 
  Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione
della direttiva 89/686/CEE relativa  ai  dispositivi  individuali  di
protezione; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10,  di  attuazione
delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e  96/58/CE  che  modificano  la
direttiva 89/686/CEE; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  22  marzo  1993  concernente   la
determinazione  dei  requisiti  che  devono  essere  posseduti  dagli
organismi di controllo  dei  dispositivi  di  protezione  individuale
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 1993; 
  Vista la direttiva del Ministro delle attivita' produttive  del  19
dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente  la  documentazione  da
produrre per l'autorizzazione degli Organismi alla certificazione CE; 
  Vista l'istanza acquisita in atti il 13 luglio 2011  al  n.  133758
con la quale la societa' Dolomiticert Scarl con sede legale in Z.  I.
Villanova, 1 - 32013 Longarone (Belluno), ha  richiesto  l'estensione
dell'autorizzazione  alla  certificazione  CE   relativa   a   taluni
dispositivi di protezione individuale gia' concessa  con  decreto  12
dicembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2008,
n. 3; 
  Viste  le  successive   integrazioni   documentali   prodotte   dal
richiedente, ed acquisite agli atti con nota prot. n. 217988  del  17
novembre 2011; 
  Rilevato che la documentazione prodotta dalla societa' Dolomiticert
Scarl, e' conforme a quanto richiesto dagli articoli 2 e 3, punti  da
1 a 8, del decreto ministeriale del 22 marzo  1993  ed  ai  contenuti
della direttiva  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  del  19
dicembre 2002; 
  Considerato che la societa' Dolomiticert Scarl,  ha  dichiarato  di
essere in possesso dei requisiti minimi di cui  all'allegato  V  alla
direttiva 89/686/CEE; 
  Visto l'esito  favorevole  della  riunione  del  gruppo  di  lavoro
istituito ai sensi del decreto legislativo n. 475/1992,  relativo  ai
Dispositivi di Protezione Individuali, tenutasi presso  il  Ministero
dello sviluppo economico in data 5 dicembre 2011; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La  societa'  Dolomiticert  Scarl  con  sede  legale  in  Z.  I.
Villanova, 1  -  32013  Longarone  (Belluno),  gia'  autorizzata,  in
conformita' agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 4  dicembre
1992, n. 475, di attuazione della direttiva  89/686/CEE  con  decreto
citato in premessa e' altresi' autorizzata ad emettere certificazione
CE di conformita' ai requisiti  essenziali  di  sicurezza  dei  sotto
elencati Dispositivi di Protezione Individuale: 
    dispositivi di protezione dei piedi e  delle  gambe  destinati  a
proteggere dalle aggressioni chimiche; 
    indumenti e/o accessori destinati a proteggere  contro  i  rischi
elettrici; 
    dispositivi di protezione della mano o del  braccio  destinati  a
proteggere dall'alta tensione, dalle materie  in  fusione,  fiamme  o
irraggiamento infrarosso; 
    dispositivi di sicurezza per prevenire l'annegamento.