IL DIRETTORE GENERALE 
          delle professioni sanitarie e delle risorse umane 
                  del Servizio sanitario nazionale 
 
  Vista l'istanza, in data 12 gennaio 2012, con la  quale  la  sig.ra
Luzmila Elizabeth Zamora Quezada, nata a Lima (Peru') il 10  novembre
1972, cittadina peruviana, ha chiesto il  riconoscimento  del  titolo
«Licenciado en odontologia»,  conseguito  nel  mese  di  luglio  2011
presso l'«Universidad Europea de Madrid» di Madrid (Spagna), ai  fini
dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  -  recante:
«Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme  sulla  condizione  dello  straniero»  -  e
successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la  legge  30  luglio
2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18
ottobre 2004, n. 334; 
  Visto il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  206,  recante:
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Accertata la completezza  e  la  regolarita'  della  documentazione
esibita dall'interessata; 
  Tenuto  conto  che  nella  riunione  del  23  febbraio  2012  della
Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo  9
novembre 2007, n. 206, si e' ritenuto di esprimere parere  favorevole
al riconoscimento senza misura compensativa del titolo di odontoiatra
in possesso dell'interessata,  in  quanto  detto  titolo  soddisfa  i
requisiti di  formazione  di  cui  all'art.  41  del  citato  decreto
legislativo n. 206/2007; 
  Rilevata  la  sussistenza   dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento del titolo in possesso dell'interessata; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il  quale
il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della Direzione  delle
professioni sanitarie e delle risorse umane  del  servizio  sanitario
nazionale, ha  disposto  che  per  le  attivita'  di  amministrazione
corrente, compresi  i  provvedimenti  finali  di  riconoscimento  dei
titoli ovvero di diniego nonche' i decreti di attribuzione di  misura
compensativa, i direttori degli uffici sono  delegati  per  la  firma
degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo «Licenciado
en  odontologia»,  conseguito  nel  mese  di   luglio   2011   presso
l'«Universidad Europea de Madrid» di  Madrid  (Spagna)  dalla  sig.ra
Luzmila Elizabeth Zamora Quezada, nata a Lima (Peru') il 10  novembre
1972, cittadina peruviana, e' riconosciuto  quale  titolo  abilitante
all'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra. 
  2. La dott.ssa Luzmila Elizabeth Zamora Quezada e'  autorizzata  ad
esercitare  in  Italia  la   professione   di   odontoiatra,   previa
iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi  dell'art.  3,
comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e  successive
modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo
degli   odontoiatri,   che   accerta   la   conoscenza,   da    parte
dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni
che regolano l'esercizio professionale in Italia. 
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art.  50,  comma  8-bis,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,
qualora il sanitario non si iscriva al relativo  albo  professionale,
perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 marzo 2012 
 
                                     p. Il direttore generale: Parisi