IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio  1992,  n.
225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3839 del 12 gennaio 2010 e n. 3916 del 30 dicembre 2011,  nonche'  le
note del Presidente della regione Molise del 27 gennaio e 29 febbraio
2012 e del Presidente della  regione  Puglia  del  26  gennaio  e  28
febbraio 2012; 
  D'intesa con le Regioni Molise e Puglia; 
  Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Presidente della regione  Molise  e'  confermato  Commissario
delegato e provvede al completamento, entro e non oltre il 30  aprile
2012, delle iniziative previste  dall'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 3839  del  12  gennaio  2010  e  successive
modifiche  ed  integrazioni  per  il  superamento  del  contesto   di
criticita' conseguente agli eventi sismici dell'ottobre 2002. 
  2. All'esito delle attivita' di cui  al  comma  1,  il  Commissario
delegato provvede, altresi', al trasferimento alle Amministrazioni ed
agli Enti ordinariamente competenti dei  beni  e  delle  attrezzature
utilizzate per l'attuazione delle finalita' connesse  al  superamento
del contesto critico  in  rassegna,  unitamente  alla  documentazione
contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale. 
  3. Il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi del Soggetto
attuatore nonche', ricorrendone le condizioni di necessita'  e  sulla
base delle vigenti disposizioni in materia,  del  personale  operante
presso la struttura commissariale e l'ufficio del Soggetto  attuatore
ai  sensi  dell'ordinanza  di  protezione  civile  n.   3253/2002   e
successive modifiche ed integrazioni, nel limite  rispettivamente  di
53 e 6 unita'. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, nel limite di euro
796.768,00, a valere sulle risorse di cui al comma 7. 
  5. Per le finalita' di cui al presente  articolo  la  provincia  di
Campobasso ed i comuni  della  provincia  di  Campobasso  interessati
dagli eventi sismici dell'ottobre 2002 sono autorizzati ad  avvalersi
del personale assunto ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n.
3253/2002  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,   nel   limite
complessivo di 154 unita'. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede, nel limite di euro
978.868,00 a valere sulle risorse di cui al comma 7. 
  7. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative  di
cui  alla  presente  ordinanza,  provvede  utilizzando   le   risorse
destinate al superamento  del  contesto  di  criticita'  in  rassegna
presenti sulla contabilita' speciale aperta ai sensi delle  ordinanze
di protezione civile citate in premessa.