IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,
n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27
dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile  2009,  recante  la  dichiarazione
dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari  a
causa degli eventi sismici che  hanno  interessato  la  provincia  di
L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo  il  giorno  6  aprile
2009; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  6
aprile 2009 recante  la  dichiarazione  dello  stato  d'emergenza  in
ordine agli eventi  sismici  predetti  ed  i  successivi  decreti  17
dicembre 2010 e 5 dicembre  2011,  recanti  la  proroga  dello  stato
d'emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici; 
  Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile  2009,  n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai  sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  per  quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; 
  Viste le  ordinanze  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
adottate in attuazione del predetto decreto-legge n. 39 del 2009; 
  Visto l'articolo 1 del decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  26,
con cui si dispone che il Presidente della regione  Abruzzo  subentra
nelle funzioni di Commissario  delegato  gia'  svolte  dal  Capo  del
Dipartimento  della  protezione  civile  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  6  aprile  2009  per  la
prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione
Abruzzo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  24
giugno 2010, recante gli indirizzi  per  la  gestione  dell'emergenza
determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6  aprile
2009; 
  Visto l'incarico speciale affidato in  data  27  gennaio  2012  dal
Presidente del Consiglio dei Ministri al  Ministro  per  la  coesione
territoriale  finalizzato  ad  integrare  le  iniziative  volte  allo
sviluppo  della  Citta'   dell'Aquila   e   all'accelerazione   della
ricostruzione; 
  Considerata la necessita' di assicurare la  massima  efficienza  ed
efficacia delle risorse umane e strumentali impiegate per la gestione
commissariale dell'emergenza in rassegna; 
  Considerata l'esigenza di semplificare il sistema della  governance
di  tutte  le  istituzioni  coinvolte  nelle  attivita'  di  gestione
dell'emergenza e di ricostruzione;  al  fine  di  razionalizzarne  le
funzioni, l'organizzazione ed i relativi costi; 
  Considerato il contenuto della relazione  presentata  dal  Ministro
per la coesione territoriale, presso la sede della regione Abruzzo il
giorno 16 marzo 2012 e pubblicata  nel  sito  web  istituzionale  del
Ministro, contenente anche una ricognizione delle risorse stanziate e
di quelle spese per il sisma in Abruzzo, sia ai fini degli interventi
emergenziali sia di quelli volti alla ricostruzione; 
  Considerata l'esigenza, manifestata anche nel  corso  del  suddetto
incontro, di interventi  normativi  finalizzati  nell'immediato  alla
semplificazione e  rimodulazione  delle  strutture  commissariali  e,
successivamente, alla loro soppressione al fine del  completamento  e
della chiusura  della  gestione  dell'emergenza  determinatasi  nella
regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009; 
  Considerata l'esigenza di migliorare la comunicazione a favore  dei
cittadini e dell'opinione  pubblica  relativamente  all'attivita'  di
ricostruzione e  di  realizzare  un  sistema  di  condivisione  delle
informazioni che utilizzi una logica di open  data  e  preveda  forme
ricorrenti di incontro; 
  Considerata l'importanza, condivisa dai  partecipanti  all'incontro
del 16 marzo 2012 presso la sede della Regione Abruzzo, di accelerare
gli interventi di ricostruzione tramite prossimi provvedimenti  volti
alla maggiore semplificazione,  trasparenza  e  rigore  delle  azioni
finalizzate alla ricostruzione degli  edifici  dei  comuni  dell'area
interessata dagli eventi sismici; 
  Considerata  la  necessita'  di  prorogare  la  vigenza  di  alcune
disposizioni emergenziali gia' adottate nelle  sopracitate  ordinanze
di protezione civile,  al  fine  di  assicurare  senza  soluzione  di
continuita' l'assistenza alla popolazione colpita  dal  sisma  del  6
aprile 2009, nonche' la ricostruzione e del rilancio  del  territorio
della regione Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009; 
  Considerato che tutte le misure assunte  nella  presente  ordinanza
sono  comunque  connesse   e   propedeutiche   agli   interventi   di
ricostruzione e di sviluppo previsti e finanziati nel decreto-legge 8
aprile 2009, n. 39, convertito con legge 24 giugno 2009, n. 77; 
  Viste le note  del  Commissario  delegato  prot.  24756/AG  del  21
dicembre 2011, prot.  131/AG  del  5  gennaio  2012  e  le  note  del
Ministero della difesa prot. 8/33837 del  26  ottobre  2011  e  prot.
8/500199 del 18 gennaio 2012; 
  Vista la nota  del  Commissario  delegato  prot.  20239/AG  del  19
ottobre 2011; 
  Vista la nota del Sindaco dell'Aquila del 9 marzo 2012, concernenti
in particolare la richiesta di proroga per le risorse umane impiegate
per la gestione dell'emergenza; 
  D'intesa con la regione Abruzzo; 
  Su proposta del Ministro per la coesione territoriale; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                     Snellimento delle strutture 
 
  1.  Al  fine  di  semplificare  e   accelerare   il   processo   di
ricostruzione nei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma  del
6 aprile  2009  e  tenuto  conto  dell'avvenuto  trasferimento  delle
competenze in materia di assistenza  alloggiativa  ai  predetti  enti
locali, la Struttura operativa istituita ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  n.
3833 del 22 dicembre 2009,  denominata  «Struttura  per  la  Gestione
dell'Emergenza» e' soppressa alla data del 31 marzo 2012. 
  2. Le funzioni ancora esercitate dalla struttura di cui al comma 1,
nonche' le risorse strumentali e  finanziarie  sono  trasferite  alla
Struttura tecnica di missione  istituita  ai  sensi  dell'articolo  3
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833  del
22  dicembre  2009,  che  assume   la   denominazione   di   "Ufficio
Coordinamento Ricostruzione. Delle relative risorse umane quattordici
sono temporaneamente assegnate al Comune de L'Aquila, secondo  quanto
indicato nel comma 3. Le  restanti  sono  temporaneamente  trasferite
all'Ufficio Coordinamento ricostruzione fino a scadenza dei contratti
in essere che non possono essere rinnovati  in  numero  superiore  al
60%. 
  3. le funzioni della Struttura di cui  al  comma  1  deputate  alle
attivita' dirette all'attribuzione degli esiti di agibilita'  tramite
sopralluoghi agli edifici danneggiati dagli  eventi  sismici,  quelle
connesse sicurezza degli  edifici  attraverso  il  coordinamento  dei
Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) ed ogni altra attivita' relativa  al
territorio del Comune dell'Aquila, compresa l'attivita' di  controllo
nei cantieri, viene trasferita al Comune dell'Aquila Area Sisma  e  a
tal  fine  sono  temporaneamente  assegnate  8  unita'.  Al  fine  di
proseguire le funzioni ancora esercitate dalla Struttura  di  cui  al
comma 1 che assicurano le attivita'  assistenziali  da  fornire  alla
popolazione, con particolare riguardo alla Gestione  delle  Soluzioni
Alloggiative a carico dello Stato, alla gestione  del  Contributo  di
Autonoma Sistemazione, all'Assistenza delle Strutture Ricettive e  di
permanenza temporanea del  Comune  dell'Aquila  sono  temporaneamente
assegnate al Comune dell'Aquila stesso in numero di 6  unita';  oltre
alle relative risorse umane sono trasferite al Comune dell'Aquila  le
relative risorse strumentali e finanziarie. 
  4.  Il  Vice  Commissario  nominato  ai   sensi   dell'articolo   2
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761  del
1° maggio 2009 cessa dall'incarico alla data del  31  marzo  2012  ed
entro la medesima  data  fornisce  al  Commissario  delegato  per  la
ricostruzione ed alla Direzione regionale  per  i  beni  culturali  e
paesaggistici dell'Abruzzo del Ministero per i beni  e  le  attivita'
culturali una relazione sullo stato degli interventi realizzati ed in
corso di realizzazione, con  la  relativa  situazione  contabile.  La
predetta Direzione,  che  subentra  nei  rapporti  attivi  e  passivi
discendenti dai contratti stipulati dal Vice Commissario,  garantisce
massima efficienza e celerita' nello svolgimento  di  ogni  attivita'
relativa alla fase post-sismica concernente il patrimonio  culturale,
rispondendone direttamente al Ministro. Alla medesima Direzione  sono
trasferite le somme  giacenti  sulla  contabilita'  speciale  di  cui
all'articolo 10  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009. 
  5. Alla data del 31 marzo 2012 cessano le funzioni della  struttura
a supporto del Vice Commissario ai Beni Culturali di cui all'articolo
2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri
n. 3761 del 1° maggio 2009. 
  6. Il Vice Commissario vicario nominato ai  sensi  dell'articolo  1
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898  del
17 settembre 2010 e dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n.  3905  del  10  novembre   2010,   cessa
dall'incarico alla data del  31  marzo  2012.  Le  relative  funzioni
ancora esercitate, nonche' le risorse strumentali e finanziarie  sono
trasferite all'«Ufficio Coordinamento Ricostruzione». 
  7. A  decorrere  dalla  data  del  31  marzo  2012  la  Commissione
tecnico-scientifica e la relativa Segreteria di cui  all'articolo  3,
commi 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri
n. 3833 del 22 dicembre 2009, sono soppresse. Il Commissario delegato
per la ricostruzione si avvale di una Commissione consultiva nominata
con proprio decreto e  composta  da  tre  esperti  di  comprovata  ed
elevata  professionalita'  di  cui  due  con   competenze   giuridico
amministrative  e  uno  con  competenze  nel  settore  finanziario  e
contabile. La Commissione consultiva,  nello  svolgimento  delle  sue
funzioni, si avvale di  due  unita'  di  personale  con  funzioni  di
segreteria. 
  8.  L'articolo  5,  comma  5,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, secondo  cui  il
Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi del consulente e del
contingente di personale di cui all'art. 6 commi 2 e 3 dell'OPCM 3772
del 19 maggio 2009, e' abrogato.