IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti ed i successivi decreti 17 dicembre 2010 e 5 dicembre 2011, recanti la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici; Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del predetto decreto-legge n. 39 del 2009; Visto l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di Commissario delegato gia' svolte dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009; Visto l'incarico speciale affidato in data 27 gennaio 2012 dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per la coesione territoriale finalizzato ad integrare le iniziative volte allo sviluppo della Citta' dell'Aquila e all'accelerazione della ricostruzione; Considerata la necessita' di assicurare la massima efficienza ed efficacia delle risorse umane e strumentali impiegate per la gestione commissariale dell'emergenza in rassegna; Considerata l'esigenza di semplificare il sistema della governance di tutte le istituzioni coinvolte nelle attivita' di gestione dell'emergenza e di ricostruzione; al fine di razionalizzarne le funzioni, l'organizzazione ed i relativi costi; Considerato il contenuto della relazione presentata dal Ministro per la coesione territoriale, presso la sede della regione Abruzzo il giorno 16 marzo 2012 e pubblicata nel sito web istituzionale del Ministro, contenente anche una ricognizione delle risorse stanziate e di quelle spese per il sisma in Abruzzo, sia ai fini degli interventi emergenziali sia di quelli volti alla ricostruzione; Considerata l'esigenza, manifestata anche nel corso del suddetto incontro, di interventi normativi finalizzati nell'immediato alla semplificazione e rimodulazione delle strutture commissariali e, successivamente, alla loro soppressione al fine del completamento e della chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009; Considerata l'esigenza di migliorare la comunicazione a favore dei cittadini e dell'opinione pubblica relativamente all'attivita' di ricostruzione e di realizzare un sistema di condivisione delle informazioni che utilizzi una logica di open data e preveda forme ricorrenti di incontro; Considerata l'importanza, condivisa dai partecipanti all'incontro del 16 marzo 2012 presso la sede della Regione Abruzzo, di accelerare gli interventi di ricostruzione tramite prossimi provvedimenti volti alla maggiore semplificazione, trasparenza e rigore delle azioni finalizzate alla ricostruzione degli edifici dei comuni dell'area interessata dagli eventi sismici; Considerata la necessita' di prorogare la vigenza di alcune disposizioni emergenziali gia' adottate nelle sopracitate ordinanze di protezione civile, al fine di assicurare senza soluzione di continuita' l'assistenza alla popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, nonche' la ricostruzione e del rilancio del territorio della regione Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009; Considerato che tutte le misure assunte nella presente ordinanza sono comunque connesse e propedeutiche agli interventi di ricostruzione e di sviluppo previsti e finanziati nel decreto-legge 8 aprile 2009, n. 39, convertito con legge 24 giugno 2009, n. 77; Viste le note del Commissario delegato prot. 24756/AG del 21 dicembre 2011, prot. 131/AG del 5 gennaio 2012 e le note del Ministero della difesa prot. 8/33837 del 26 ottobre 2011 e prot. 8/500199 del 18 gennaio 2012; Vista la nota del Commissario delegato prot. 20239/AG del 19 ottobre 2011; Vista la nota del Sindaco dell'Aquila del 9 marzo 2012, concernenti in particolare la richiesta di proroga per le risorse umane impiegate per la gestione dell'emergenza; D'intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del Ministro per la coesione territoriale; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 Snellimento delle strutture 1. Al fine di semplificare e accelerare il processo di ricostruzione nei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e tenuto conto dell'avvenuto trasferimento delle competenze in materia di assistenza alloggiativa ai predetti enti locali, la Struttura operativa istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, denominata «Struttura per la Gestione dell'Emergenza» e' soppressa alla data del 31 marzo 2012. 2. Le funzioni ancora esercitate dalla struttura di cui al comma 1, nonche' le risorse strumentali e finanziarie sono trasferite alla Struttura tecnica di missione istituita ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, che assume la denominazione di "Ufficio Coordinamento Ricostruzione. Delle relative risorse umane quattordici sono temporaneamente assegnate al Comune de L'Aquila, secondo quanto indicato nel comma 3. Le restanti sono temporaneamente trasferite all'Ufficio Coordinamento ricostruzione fino a scadenza dei contratti in essere che non possono essere rinnovati in numero superiore al 60%. 3. le funzioni della Struttura di cui al comma 1 deputate alle attivita' dirette all'attribuzione degli esiti di agibilita' tramite sopralluoghi agli edifici danneggiati dagli eventi sismici, quelle connesse sicurezza degli edifici attraverso il coordinamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) ed ogni altra attivita' relativa al territorio del Comune dell'Aquila, compresa l'attivita' di controllo nei cantieri, viene trasferita al Comune dell'Aquila Area Sisma e a tal fine sono temporaneamente assegnate 8 unita'. Al fine di proseguire le funzioni ancora esercitate dalla Struttura di cui al comma 1 che assicurano le attivita' assistenziali da fornire alla popolazione, con particolare riguardo alla Gestione delle Soluzioni Alloggiative a carico dello Stato, alla gestione del Contributo di Autonoma Sistemazione, all'Assistenza delle Strutture Ricettive e di permanenza temporanea del Comune dell'Aquila sono temporaneamente assegnate al Comune dell'Aquila stesso in numero di 6 unita'; oltre alle relative risorse umane sono trasferite al Comune dell'Aquila le relative risorse strumentali e finanziarie. 4. Il Vice Commissario nominato ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009 cessa dall'incarico alla data del 31 marzo 2012 ed entro la medesima data fornisce al Commissario delegato per la ricostruzione ed alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo del Ministero per i beni e le attivita' culturali una relazione sullo stato degli interventi realizzati ed in corso di realizzazione, con la relativa situazione contabile. La predetta Direzione, che subentra nei rapporti attivi e passivi discendenti dai contratti stipulati dal Vice Commissario, garantisce massima efficienza e celerita' nello svolgimento di ogni attivita' relativa alla fase post-sismica concernente il patrimonio culturale, rispondendone direttamente al Ministro. Alla medesima Direzione sono trasferite le somme giacenti sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009. 5. Alla data del 31 marzo 2012 cessano le funzioni della struttura a supporto del Vice Commissario ai Beni Culturali di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009. 6. Il Vice Commissario vicario nominato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010 e dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3905 del 10 novembre 2010, cessa dall'incarico alla data del 31 marzo 2012. Le relative funzioni ancora esercitate, nonche' le risorse strumentali e finanziarie sono trasferite all'«Ufficio Coordinamento Ricostruzione». 7. A decorrere dalla data del 31 marzo 2012 la Commissione tecnico-scientifica e la relativa Segreteria di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, sono soppresse. Il Commissario delegato per la ricostruzione si avvale di una Commissione consultiva nominata con proprio decreto e composta da tre esperti di comprovata ed elevata professionalita' di cui due con competenze giuridico amministrative e uno con competenze nel settore finanziario e contabile. La Commissione consultiva, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale di due unita' di personale con funzioni di segreteria. 8. L'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, secondo cui il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi del consulente e del contingente di personale di cui all'art. 6 commi 2 e 3 dell'OPCM 3772 del 19 maggio 2009, e' abrogato.