IL CAPO DELLA DIREZIONE V 
                     del Dipartimento del Tesoro 
 
  Vista la legge 7  marzo  1996,  n.  108,  recante  disposizioni  in
materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma  1,  in  base  al
quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e  l'Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio, comprensivo  di  commissioni,  di  remunerazioni  a  qualsiasi
titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad  anno
degli  interessi  praticati  dalle  banche   e   dagli   intermediari
finanziari iscritti negli elenchi tenuti  dall'Ufficio  italiano  dei
cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106  e  107  del
decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  nel  corso  del
trimestre precedente per operazioni della stessa natura»; 
  Visto  il  proprio  decreto  del  23  settembre  2011,  recante  la
«classificazione delle operazioni creditizie per  categorie  omogenee
ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi  praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari»; 
  Visto da ultimo il proprio decreto del 20 dicembre 2011, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  300  del  27  dicembre  2011  e,   in
particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla  Banca  d'Italia
il compito di procedere  per  il  trimestre  1°  ottobre  2011  -  31
dicembre 2011 alla  rilevazione  dei  tassi  effettivi  globali  medi
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari; 
  Avute  presenti  le  «istruzioni  per  la  rilevazione  del   tasso
effettivo globale medio ai  sensi  della  legge  sull'usura»  emanate
dalla Banca d'Italia (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 200  del
29 agosto 2009); 
  Vista la rilevazione dei valori medi dei  tassi  effettivi  globali
segnalati  dalle  banche  e   dagli   intermediari   finanziari   con
riferimento al periodo 1° ottobre 2011 - 31 dicembre  2011  e  tenuto
conto della  variazione,  nel  periodo  successivo  al  trimestre  di
riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni  di
rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio
direttivo della Banca Centrale Europea,  la  cui  misura  sostituisce
quella del tasso  determinato  dalla  Banca  d'Italia  ai  sensi  del
decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso
ufficiale di sconto; 
  Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n.  394,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  28  febbraio  2001,  n.   24,   recante
interpretazione autentica  della  legge  7  marzo  1996,  n.  108,  e
l'indagine statistica  effettuata  a  fini  conoscitivi  dalla  Banca
d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su  un  campione
di  intermediari   secondo   le   modalita'   indicate   nella   nota
metodologica,    relativamente    alla    maggiorazione     stabilita
contrattualmente per i casi di ritardato pagamento; 
  Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente
l'attuazione  del  decreto  legislativo  n.  29/1993   e   successive
modificazioni  e   integrazioni,   in   ordine   alla   delimitazione
dell'ambito di responsabilita'  del  vertice  politico  e  di  quello
amministrativo; 
  Atteso che, per effetto di  tale  direttiva,  il  provvedimento  di
rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai  sensi  dell'art.  2
della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di  responsabilita'  del
vertice amministrativo; 
  Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre  2007,
n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290  del  14  dicembre
2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi
e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia; 
  Sentita la Banca d'Italia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I tassi effettivi globali  medi,  riferiti  ad  anno,  praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari,  determinati  ai  sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente
al trimestre 1° ottobre 2011 - 31 dicembre 2011, sono indicati  nella
tabella riportata in allegato (Allegato A).