IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II 
                     del Dipartimento del Tesoro 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  debito  pubblico,  e,  in  particolare,
l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro  dell'Economia  e  delle
Finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti
cornice  che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di   effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  102831  del  22  dicembre  2011,
emanato  in  attuazione  dell'articolo  3  del  citato  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono,  per
l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le  modalita'  cui
il  Dipartimento  del  Tesoro  dovra'  attenersi  nell'effettuare  le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le
operazioni stesse vengano  disposte  dal  Direttore  della  Direzione
Seconda del Dipartimento medesimo; 
  Visti, altresi', gli articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  98  del   2003,   riguardanti   la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17  aprile  2000,  n.143,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato
adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato
alla Monte Titoli S.p.A.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n.43044 del 5 maggio 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  111  del  13
maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel  regolamento
delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di  titoli  di
Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 216 del  22  dicembre  2009  e  in
particolare l'articolo 23, relativo  agli  operatori  specialisti  in
titoli di Stato italiani; 
  Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in
particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si  e'  stabilito
il limite massimo di  emissione  dei  prestiti  pubblici  per  l'anno
stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  22
marzo 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti  pubblici  gia'
effettuati, a 19.707 milioni di euro  e  tenuto  conto  dei  rimborsi
ancora da effettuare; 
  Visti i decreti in  data  26  aprile,  21  giugno,  22  luglio,  23
settembre e 22 ottobre 2010, 21 febbraio, 20 aprile,  25  maggio,  25
luglio e 24 ottobre 2011, con i quali e' stata  disposta  l'emissione
delle prime diciannove tranche dei buoni del Tesoro poliennali  2,10%
con  godimento  15  marzo  2010  e  scadenza   15   settembre   2021,
indicizzati,  nel   capitale   e   negli   interessi,   all'andamento
dell'Indice Armonizzato dei Prezzi  al  Consumo  nell'area  dell'euro
(IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora  innanzi
indicato, ai fini del presente decreto, come "Indice Eurostat"; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una ventesima tranche dei predetti buoni  del
Tesoro poliennali; 
  Considerato che  in  concomitanza  con  l'emissione  della  tranche
predetta, viene disposta l'emissione della  ventiquattresima  tranche
dei buoni  del  Tesoro  poliennali  2,35%  indicizzati  all'  "Indice
Eurostat", con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019; 
 
                               Decreta 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,  n.  398,  nonche'  del
decreto ministeriale del 22  dicembre  2011,  entrambi  citati  nelle
premesse, e' disposta l'emissione di una ventesima tranche dei  buoni
del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all' "Indice Eurostat"  ("BTP
€i"), con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15  settembre  2021,  di
cui al decreto del 21 giugno 2010, altresi'  citato  nelle  premesse,
recante l'emissione della seconda e terza tranche dei  buoni  stessi.
L'emissione   della   predetta   tranche    e    l'emissione    della
ventiquattresima  tranche  dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  2,35%
indicizzati all' "Indice Eurostat", con godimento  15  marzo  2008  e
scadenza 15 settembre 2019, citata nelle premesse,  vengono  disposte
per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo  minimo
di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro. 
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche  e  modalita'  di
emissione stabilite dal citato decreto 21 giugno 2010. 
  I buoni medesimi sono ammessi  alla  quotazione  ufficiale  e  sono
compresi tra le attivita' ammesse  a  garanzia  delle  operazioni  di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di  essi,  come
previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  6  dell'8  gennaio  2008,   possono   essere
effettuate operazioni di "coupon stripping"; l'ammontare  complessivo
massimo che puo' essere oggetto di tali operazioni non puo'  superare
il 50% del capitale nominale circolante dei buoni stessi. 
  Le prime quattro cedole dei buoni emessi con il  presente  decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.