IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti ed i successivi decreti 17 dicembre 2010 e 5 dicembre 2011, recanti la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Visto l'art. 9, comma 9, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009, recante norme in materia di stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni, con cui si dispone che le modalita' operative per la gestione dei rifiuti sono definite con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'ISPRA; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del citato art. 9 del decreto-legge n. 39 del 2009, in particolare l'ordinanza n. 3923 del 18 febbraio 2011; Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di Commissario delegato gia' svolte dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009; Ravvisata la necessita' di definire con maggiore coerenza rispetto alle necessita' ulteriormente emerse le attivita', le competenze, ed il quadro di riferimento per agevolare la rimozione delle macerie e piu' in generale le operazioni di rimozione dei rifiuti derivanti da crolli e demolizioni degli edifici pubblici e privati a seguito dell'evento sismico in rassegna; Vista la nota del Soggetto attuatore di cui all'art. 2 della citata ordinanza n. 3923/2011, del 22 dicembre 2011; Vista la nota del Capo di gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 9 febbraio 2012; Vista la nota del Commissario delegato n. 1989/AG del 13 febbraio 2012; D'intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; D'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. L'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e' sostituito dal seguente: " 1. I materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attivita' di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti nonche' da interventi edilizi, comunque denominati, effettuati su incarico della pubblica amministrazione in conseguenza dell'evento sismico del 6 aprile 2009, sono gestiti dai comuni d'intesa con il Soggetto attuatore di cui all'art. 2. Le pubbliche amministrazioni, nell'affidare i lavori, dispongono affinche' i soggetti incaricati effettuino la demolizione selettiva e/o la raccolta selettiva per raggruppare tali materiali in categorie omogenee, caratterizzarli ed identificarli con il corrispondente codice CER per l'avvio, secondo le disposizioni impartite dai comuni d'intesa con il Soggetto attuatore, ai siti di deposito temporaneo e selezione individuati dai comuni stessi ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 13 maggio 2009 e seguenti modificazioni e integrazioni oppure agli impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati o presso le aree pubbliche di cui al comma 3. 2. I materiali di cui al comma 1 che, per motivi tecnici, economici o gestionali, non sono, nella fase di raccolta, raggruppabili per categorie omogenee, caratterizzabili ed identificabili con il corrispondente codice CER, sono considerati rifiuti urbani con codice CER 200399 limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto verso i siti di deposito temporaneo o stoccaggio e sono avviati ai siti di deposito temporaneo e/o di stoccaggio individuati dai comuni ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 13 maggio 2009 e seguenti modificazioni e integrazioni, per le operazioni necessarie alla loro corretta gestione. 3. I comuni, per ottimizzare la raccolta dei materiali di cui ai commi 1 e 2, sono autorizzati ad individuare ed allestire, con posizionamento di contenitori divisi per materiale omogeneo, per tutta la durata dello stato di emergenza, aree pubbliche per il loro conferimento da parte dei soggetti incaricati dei lavori. Per l'individuazione di tali aree i comuni procedono d'intesa con il Soggetto attuatore di cui all'art. 2 e si avvalgono del supporto dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale dell'Abruzzo (ARTA) e della ASL competente per territorio, al fine di assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente. 4. I depositi temporanei e le aree di cui al comma 3 per la raccolta dei materiali di cui ai commi 1 e 2, possono permanere fino al termine delle necessita' e non oltre il termine dello stato emergenziale, in deroga ai limiti temporali e quantitativi fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e seguenti modificazioni e integrazioni, fermo restando l'obbligo dell'ARTA e della ASL locale di verificare periodicamente la persistenza delle adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente. 5. I soggetti beneficiari a qualsiasi titolo di finanziamenti a carico della pubblica amministrazione per interventi edilizi comunque denominati, conseguenti all'evento sismico di cui al comma 1 e non effettuati su incarico di pubbliche amministrazioni, sono obbligati ad eseguire raccolta e demolizioni selettive al fine di raggruppare i rifiuti per categorie omogenee in appositi contenitori, caratterizzarli ed identificarli con il corrispondente codice CER, per il successivo avvio ad impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati, avvalendosi di soggetti abilitati alle relative attivita' di trasporto ai sensi della vigente normativa sulla gestione rifiuti. Al fine di garantire la tracciabilita' dei rifiuti di cui al presente comma, nonche' per disporre delle informazioni relative alla movimentazione, le imprese incaricate dei lavori sono obbligate a comunicare, secondo le modalita' stabilite dal Commissario delegato, le informazioni relative ai rifiuti movimentati. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni di cui sopra comporta la revoca dei relativi finanziamenti pubblici, nonche' la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti. 6. Ai rifiuti provenienti dalla raccolta e demolizione selettive di cui al presente articolo, nonche' dalle operazioni di selezione e cernita del materiale identificato con il CER 200399, effettuate nei siti di deposito temporaneo e/o stoccaggio individuati dai comuni, sono attribuiti i codici CER di cui all'allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., secondo le procedure in esso indicate. Nell'ambito dei materiali di cui al presente comma, non costituiscono rifiuto i beni d'interesse architettonico, artistico e storico, i beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle competenti Autorita', e vengono conservati per il loro riutilizzo. Non costituiscono rifiuto altresi', i componenti riusabili e cioe' gli elementi costruttivi dismessi da un edificio esistente che possono essere riadattati ad un nuovo impiego nelle costruzioni. I comuni, di intesa con il Soggetto attuatore, individuano e predispongono, eventualmente in forma associata, aree di deposito dei materiali di cui al presente comma che non costituiscono rifiuto. 7. Il trasporto dei materiali di cui al comma 2, nonche' dei rifiuti inerti derivanti dal conferimento differenziato alle aree pubbliche di cui al comma 3 e da avviare ai siti di deposito temporaneo e/o di stoccaggio individuati dai comuni, e' operato, fino al completo impegno delle risorse rese disponibili, a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e della A.S.M. S.p.A.. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212, 193 e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Le predette attivita' di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Tali soggetti sono altresi' autorizzati, in deroga alle medesime disposizioni normative, al trasporto dei rifiuti raggruppati per categorie omogenee, caratterizzati ed identificati con il corrispondente codice CER verso impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati. Il Centro di Coordinamento RAEE e' tenuto a prendere in consegna i RAEE nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico. 8. I Vigili del Fuoco e le Forze Armate sono autorizzati al trasporto delle terre e rocce da scavo derivanti dall'attuazione dei Progetti C.A.S.E., MAP e MUSP, nonche' di quelle prodotte nell'ambito degli interventi di ricostruzione nei Comuni del cratere individuati con decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009. 9. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e' autorizzato a proseguire le attivita' di cui all'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3950 del 30 giugno 2011, secondo le modalita' ed alle condizioni individuate nello stesso articolo, con struttura operativa e turni definiti sulla base delle necessita' individuate dal Soggetto attuatore e della conseguente pianificazione predisposta dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per l'Abruzzo; i relativi costi, previa autorizzazione del Soggetto attuatore, sono a valere sui fondi di cui all'art. 3 della presente ordinanza. 10. Il Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco, le Forze Armate e l'A.S.M. S.p.a. sono autorizzati, in deroga all'art. 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'utilizzo di autoveicoli diversi da quelli di cui all'articolo1, comma 3, lettera b) del decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198.". 2. Il Commissario delegato entro 20 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza dispone, con proprio provvedimento, le modalita' di comunicazione delle informazioni relative ai rifiuti movimentati di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011, come sostituito dal comma 1.