IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n.
245, convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1  della  legge  27
dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile  2009,  recante  la  dichiarazione
dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari  a
causa degli eventi sismici che  hanno  interessato  la  provincia  di
L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo  il  giorno  6  aprile
2009; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  6
aprile 2009 recante  la  dichiarazione  dello  stato  d'emergenza  in
ordine agli eventi sismici predetti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  6
aprile 2009 recante  la  dichiarazione  dello  stato  d'emergenza  in
ordine agli eventi  sismici  predetti  ed  i  successivi  decreti  17
dicembre 2010 e 5 dicembre  2011,  recanti  la  proroga  dello  stato
d'emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile  2009  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui si dispone che i provvedimenti ivi  previsti  sono  adottati  con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai  sensi
dell'art. 5, comma 2, della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  per  quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; 
  Visto l'art. 9, comma 9, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009,
recante norme in materia di stoccaggio, trasporto e  smaltimento  dei
materiali provenienti da demolizioni,  con  cui  si  dispone  che  le
modalita' operative per la gestione dei  rifiuti  sono  definite  con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi
dell'art. 5, comma 2, della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, sentito l'ISPRA; 
  Viste le  ordinanze  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
adottate in attuazione del citato art. 9 del decreto-legge n. 39  del
2009, in particolare l'ordinanza n. 3923 del 18 febbraio 2011; 
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  26,
con cui si dispone che il Presidente della regione  Abruzzo  subentra
nelle funzioni di Commissario  delegato  gia'  svolte  dal  Capo  del
Dipartimento  della  protezione  civile  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  6  aprile  2009  per  la
prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione
Abruzzo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  24
giugno 2010, recante gli indirizzi  per  la  gestione  dell'emergenza
determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6  aprile
2009; 
  Ravvisata la necessita' di definire con maggiore coerenza  rispetto
alle necessita' ulteriormente emerse le attivita', le competenze,  ed
il quadro di riferimento per agevolare la rimozione delle  macerie  e
piu' in generale le operazioni di rimozione dei rifiuti derivanti  da
crolli e demolizioni degli  edifici  pubblici  e  privati  a  seguito
dell'evento sismico in rassegna; 
  Vista la nota del Soggetto attuatore di cui all'art. 2 della citata
ordinanza n. 3923/2011, del 22 dicembre 2011; 
  Vista la nota del Capo di gabinetto del Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, del 9 febbraio 2012; 
  Vista la nota del Commissario delegato n. 1989/AG del  13  febbraio
2012; 
  D'intesa con la regione Abruzzo; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  D'intesa  con  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  L'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e' sostituito dal seguente: 
  " 1. I materiali derivanti dal  crollo  degli  edifici  pubblici  e
privati, dalle attivita' di demolizione e abbattimento degli  edifici
pericolanti  nonche'  da  interventi  edilizi,  comunque  denominati,
effettuati su incarico della pubblica amministrazione in  conseguenza
dell'evento sismico del  6  aprile  2009,  sono  gestiti  dai  comuni
d'intesa con il Soggetto attuatore di cui all'art.  2.  Le  pubbliche
amministrazioni,  nell'affidare  i  lavori,  dispongono  affinche'  i
soggetti  incaricati  effettuino  la  demolizione  selettiva  e/o  la
raccolta  selettiva  per  raggruppare  tali  materiali  in  categorie
omogenee, caratterizzarli  ed  identificarli  con  il  corrispondente
codice CER per l'avvio, secondo le disposizioni impartite dai  comuni
d'intesa con il Soggetto attuatore, ai siti di deposito temporaneo  e
selezione individuati dai comuni stessi ai sensi di  quanto  disposto
dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3767 del  13  maggio  2009  e  seguenti  modificazioni  e
integrazioni  oppure  agli  impianti  di  recupero  e/o   smaltimento
autorizzati o presso le aree pubbliche di cui al comma 3. 
  2. I materiali di cui al comma 1 che, per motivi tecnici, economici
o gestionali, non sono, nella fase  di  raccolta,  raggruppabili  per
categorie  omogenee,  caratterizzabili  ed  identificabili   con   il
corrispondente codice CER, sono considerati rifiuti urbani con codice
CER 200399 limitatamente alle fasi di raccolta e  trasporto  verso  i
siti di deposito temporaneo o stoccaggio e sono avviati  ai  siti  di
deposito temporaneo e/o di stoccaggio individuati dai comuni ai sensi
di  quanto  disposto  dall'art.  1,  comma  2,   dell'ordinanza   del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 13  maggio  2009  e
seguenti modificazioni e integrazioni, per le  operazioni  necessarie
alla loro corretta gestione. 
  3. I comuni, per ottimizzare la raccolta dei materiali  di  cui  ai
commi 1 e 2,  sono  autorizzati  ad  individuare  ed  allestire,  con
posizionamento di contenitori  divisi  per  materiale  omogeneo,  per
tutta la durata dello stato di emergenza, aree pubbliche per il  loro
conferimento  da  parte  dei  soggetti  incaricati  dei  lavori.  Per
l'individuazione di tali aree i  comuni  procedono  d'intesa  con  il
Soggetto attuatore di cui all'art. 2  e  si  avvalgono  del  supporto
dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale dell'Abruzzo (ARTA) e
della ASL competente per territorio, al fine di  assicurare  adeguate
condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente. 
  4. I depositi temporanei e le  aree  di  cui  al  comma  3  per  la
raccolta dei materiali di cui ai commi 1 e 2, possono permanere  fino
al termine delle necessita'  e  non  oltre  il  termine  dello  stato
emergenziale, in deroga ai limiti temporali  e  quantitativi  fissati
dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e seguenti modificazioni
e integrazioni, fermo restando l'obbligo dell'ARTA e della ASL locale
di verificare periodicamente la persistenza delle adeguate condizioni
di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente. 
  5. I soggetti beneficiari a qualsiasi  titolo  di  finanziamenti  a
carico della pubblica amministrazione per interventi edilizi comunque
denominati, conseguenti all'evento sismico di cui al comma  1  e  non
effettuati su incarico di pubbliche amministrazioni,  sono  obbligati
ad eseguire raccolta e demolizioni selettive al fine di raggruppare i
rifiuti   per   categorie   omogenee   in    appositi    contenitori,
caratterizzarli ed identificarli con il  corrispondente  codice  CER,
per il successivo avvio  ad  impianti  di  recupero  e/o  smaltimento
autorizzati,  avvalendosi  di  soggetti   abilitati   alle   relative
attivita'  di  trasporto  ai  sensi  della  vigente  normativa  sulla
gestione rifiuti. Al fine di garantire la tracciabilita' dei  rifiuti
di cui al presente comma, nonche'  per  disporre  delle  informazioni
relative alla movimentazione, le imprese incaricate dei  lavori  sono
obbligate  a  comunicare,  secondo   le   modalita'   stabilite   dal
Commissario   delegato,   le   informazioni   relative   ai   rifiuti
movimentati. La mancata o incompleta esecuzione  delle  comunicazioni
di cui sopra comporta la revoca dei relativi finanziamenti  pubblici,
nonche' la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a
carico delle ditte inadempienti. 
  6. Ai rifiuti provenienti dalla raccolta e demolizione selettive di
cui al presente articolo, nonche' dalle  operazioni  di  selezione  e
cernita del materiale identificato con il CER 200399, effettuate  nei
siti di deposito temporaneo e/o stoccaggio  individuati  dai  comuni,
sono attribuiti i codici CER di cui all'allegato D alla Parte IV  del
decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  e  s.m.i.,  secondo  le
procedure in esso indicate.  Nell'ambito  dei  materiali  di  cui  al
presente  comma,  non  costituiscono  rifiuto  i   beni   d'interesse
architettonico, artistico e storico, i  beni  ed  effetti  di  valore
anche simbolico, i coppi, i mattoni,  le  ceramiche,  le  pietre  con
valenza di cultura locale, il legno  lavorato,  i  metalli  lavorati.
Tali materiali sono selezionati e separati  all'origine,  secondo  le
disposizioni delle competenti Autorita', e vengono conservati per  il
loro riutilizzo. Non costituiscono  rifiuto  altresi',  i  componenti
riusabili e cioe' gli elementi costruttivi dismessi  da  un  edificio
esistente che possono essere riadattati ad  un  nuovo  impiego  nelle
costruzioni.  I  comuni,  di  intesa  con  il   Soggetto   attuatore,
individuano e predispongono, eventualmente in forma  associata,  aree
di  deposito  dei  materiali  di  cui  al  presente  comma  che   non
costituiscono rifiuto. 
  7. Il trasporto dei materiali  di  cui  al  comma  2,  nonche'  dei
rifiuti inerti derivanti dal  conferimento  differenziato  alle  aree
pubbliche di cui al  comma  3  e  da  avviare  ai  siti  di  deposito
temporaneo e/o di stoccaggio individuati dai comuni, e' operato, fino
al completo impegno delle risorse rese disponibili, a cura del  Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Forze  Armate  e  della  A.S.M.
S.p.A.. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli  articoli  212,
193 e 188-ter del decreto legislativo n. 152  del  3  aprile  2006  e
successive modificazioni ed integrazioni. Le  predette  attivita'  di
trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive.
Tali soggetti sono altresi'  autorizzati,  in  deroga  alle  medesime
disposizioni normative, al  trasporto  dei  rifiuti  raggruppati  per
categorie   omogenee,   caratterizzati   ed   identificati   con   il
corrispondente codice CER verso impianti di recupero e/o  smaltimento
autorizzati. Il Centro di Coordinamento RAEE e' tenuto a prendere  in
consegna i RAEE nelle condizioni in  cui  si  trovano,  con  oneri  a
proprio carico. 
  8. I Vigili del  Fuoco  e  le  Forze  Armate  sono  autorizzati  al
trasporto delle terre e rocce da scavo derivanti dall'attuazione  dei
Progetti C.A.S.E., MAP e MUSP, nonche' di quelle prodotte nell'ambito
degli interventi di ricostruzione nei Comuni del cratere  individuati
con decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n.  11
del 17 luglio 2009. 
  9. Il Corpo  Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco  e'  autorizzato  a
proseguire  le  attivita'  di  cui  all'art.  9  dell'ordinanza   del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3950  del  30  giugno  2011,
secondo le modalita' ed  alle  condizioni  individuate  nello  stesso
articolo, con struttura operativa e turni definiti sulla  base  delle
necessita' individuate dal Soggetto  attuatore  e  della  conseguente
pianificazione predisposta dalla Direzione Regionale dei  Vigili  del
Fuoco per l'Abruzzo; i  relativi  costi,  previa  autorizzazione  del
Soggetto attuatore, sono a valere sui fondi di cui all'art.  3  della
presente ordinanza. 
  10. Il Corpo Nazionale del Vigili del  Fuoco,  le  Forze  Armate  e
l'A.S.M. S.p.a. sono autorizzati, in deroga all'art.  2,  comma  227,
della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  all'utilizzo  di  autoveicoli
diversi da quelli di cui  all'articolo1,  comma  3,  lettera  b)  del
decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198.". 
  2. Il Commissario delegato  entro  20  giorni  dalla  pubblicazione
della presente  ordinanza  dispone,  con  proprio  provvedimento,  le
modalita' di comunicazione delle  informazioni  relative  ai  rifiuti
movimentati di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei  Ministri  n.  3923  del  18  febbraio  2011,  come
sostituito dal comma 1.