IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
   Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,
come modificato con decreto legislativo 10 settembre  1993,  n.  360,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura; 
  Vista la circolare n. 5222 dell' 8 settembre 1999 con la quale sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
  Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta  al  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e  i  comuni
interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole
di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabile; 
  Vista la delibera di giunta  comunale  del  Comune  dell'Isola  del
Giglio del 14 gennaio 2012, n. 3, concernente il divieto di  afflusso
e di circolazione sull'Isola del Giglio, dei veicoli  appartenenti  a
persone non facenti parte  della  popolazione  stabilmente  residente
nell'Isola del Giglio e degli autobus  appartenenti  ad  imprese  non
aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa; 
  Vista la nota dell'Ufficio territoriale  del  Governo  di  Grosseto
prot. n. 4890-AREA dell'8 febbraio  2012  con  la  quale  si  esprime
parere favorevole all'emissione del decreto in questione; 
  Vista la deliberazione della giunta regionale Toscana del  5  marzo
2012, n.154 con la quale la Regione Toscana esprime parere favorevole
all'emissione del decreto in questione; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre  2011,  allegato  al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,  serie  generale,
n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al
Sottosegretario di Stato  le  materie  relative  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Ritenuto opportuno adottare i richiesti  provvedimenti  restrittivi
della circolazione stradale per le  ragioni  espresse  nei  succitati
atti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Divieti 
 
  1. Dal 6 aprile 2012 al 30 settembre 2012, sono vietati  l'afflusso
e la circolazione sull'isola del Giglio degli autobus appartenenti ad
imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa
ad esclusione del  concessionario  che  effettua  trasporto  pubblico
locale comunale. 
  2. Dal 30 luglio 2012 al  24  agosto  2012  e',  altresi',  vietato
l'afflusso e la circolazione dei veicoli appartenenti a  persone  non
stabilmente residenti nell'isola del Giglio. 
  3. Dal 6 aprile 2012 al 31 ottobre 2012 e' vietato l'afflusso e  la
circolazione, sull'isola di Giannutri,  dei  veicoli  appartenenti  a
persone non stabilmente residenti nell'isola stessa.