L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione del Consiglio dell'8 marzo 2012; 
  Vista la legge 14 novembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'»; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche», ed in  particolare  l'art.
98, comma 11; 
  Vista la legge 24 novembre 1981,  n.  689,  recante  «Modifiche  al
sistema  penale»,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  e   in
particolare l'art. 8, comma 1; 
  Visto l'art. 14-bis  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, in legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Integrazione dei
poteri dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; 
  Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, in legge
24 novembre 2006, n. 286, recante «Disposizioni  urgenti  in  materia
tributaria e finanziaria», ed in particolare l'art. 136; 
  Visto il  decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  recante
«Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n.  69,  recante
delega al Governo per il riordino del processo amministrativo; 
  Vista  la   delibera   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni n. 136/06/CONS, ed  il  relativo  Allegato  A,  recante
«Regolamento in materia di  procedure  sanzionatorie»,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Vista la delibera n. 130/08/CONS, recante «Riforma  della  delibera
n. 54/08/CONS, a sua volta  recante  «Modifiche  ed  integrazioni  al
regolamento in  materia  di  procedure  sanzionatorie  in  attuazione
dell'art. 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e del regolamento  in  materia  di
impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS»; 
  Vista la delibera n. 131/08/CONS, recante «Modifiche al regolamento
in materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS»; 
  Vista la delibera dell'Autorita' n. 648/09/CONS, recante  «Modifica
all'art. 12-bis, comma 3, del regolamento  in  materia  di  procedure
sanzionatorie approvato con delibera n. 136/06/CONS»; 
  Visto   il   regolamento   concernente   l'organizzazione   e    il
funzionamento dell'Autorita', approvato con delibera n.  316/02/CONS,
e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la delibera dell'Autorita' n. 25/07/CONS, recante «Attuazione
della  nuova  organizzazione  dell'Autorita':  individuazione   degli
Uffici di secondo livello e modifiche ed integrazioni al  regolamento
di organizzazione e  di  funzionamento»,  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Vista la delibera n. 401/10/CONS, recante «Disciplina dei tempi dei
procedimenti»; 
  Vista la delibera n. 35/10/CIR, recante «Integrazioni  e  modifiche
relative alle procedure di number portability per  numeri  geografici
di cui alla delibera n. 41/09/CIR ai fini della  implementazione  del
codice segreto»; 
  Visto l'accordo quadro interoperatore del 14 giugno 2008; 
  Vista la circolare dell'11  ottobre  2010,  recante  «Pubblicazione
delle  specifiche  tecniche  relative  alle   procedure   di   number
portability pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR»; 
  Vista la circolare del  27  ottobre  2010,  recante  «Procedure  di
number  portability  pura  di  cui  alla   delibera   n.   35/10/CIR:
sperimentazione e gestione del periodo transitorio»; 
  Vista  la  relazione  dell'Ufficio  rapporti  tra  operatori  della
direzione reti e servizi di comunicazione elettronica  dell'Autorita'
prot. n. 262/DIR/11 del 15 giugno 2011 e relativi allegati; 
  Considerato, nello specifico, che dalla documentazione  istruttoria
allegata alla suddetta relazione e'  emerso  che,  a  partire  dal  7
febbraio 2011, data di entrata in vigore delle procedure di cui  alla
delibera n. 35/10/CIR: 
    I. Nei sistemi di  Telecom  Italia  S.p.A.  sono  presenti  delle
anomalie che hanno  portato  la  stessa,  in  qualita'  di  donor,  a
scartare  ingiustificatamente  svariate  richieste  di   portabilita'
successiva di GNR (gruppo a numerazione ridotta)  viceversa  soggette
ad obblighi di portabilita', ai sensi della delibera n. 35/10/CIR (in
particolare, sulla base delle specifiche  tecniche  concordate  dagli
operatori ed allegate alla circolare dell'Autorita'  dell'11  ottobre
2010, la portabilita' del GNR corrisponde alla fattispecie dei  «casi
complessi» definita nella delibera n. 35/10/CIR); 
    II. Nei sistemi di Telecom Italia la notifica  di  «Rimodulazione
DAC» e' inviata il giorno successivo al  controllo  (ovvero  a  DAC-2
giorni solari) anziche' entro DAC-3 giorni lavorativi  come  previsto
dalle specifiche tecniche allegate  alla  Circolare  dell'11  ottobre
2010; 
    III. La gestione delle richieste di  prima  portabilita'  per  le
linee ISDN multinumero da Telecom verso  altro  operatore  e'  svolta
secondo modalita' non ottemperanti  alle  specifiche  tecniche  delle
procedure  di  cui  alla  delibera  n.  35/10/CIR,  a  causa  di   un
disallineamento tra le informazioni sui numeri secondari  inviate  in
fase  di  validazione  dell'ordine  e  quelle  inviate  in  fase   di
espletamento (cio' dovuto, a quanto emerso  dall'istruttoria,  ad  un
disallineamento tra le informazioni presenti nel database commerciale
e quelle presenti nel database di rete di Telecom Italia  e  comporta
disservizi per l'operatore recipient); 
  Visto il verbale di accertamento n. 3/11/DIR del  25  luglio  2011,
allegato alla contestazione n. 3/11/DIR, con il quale si e' accertata
a carico della societa' Telecom Italia S.p.A. la violazione, ai sensi
dell'art. 98, comma 11, del decreto legislativo n. 259/2003, di parte
(mancata gestione automatica degli ordinativi di NP afferenti a  GNR,
invio delle notifiche di rimodulazione della  DAC  oltre  il  termine
temporale previsto dalle specifiche  tecniche,  errata  comunicazione
delle numerazioni  aggiuntive  nei  casi  di  prima  portabilita'  di
numerazioni ISDN) delle procedure di portabilita' del numero su  rete
fissa per numeri geografici di  cui  all'art.  5  della  delibera  n.
35/10/CIR in combinato disposto con l'Allegato  n.  2  alla  medesima
delibera, nonche' con le circolari applicative dell'11 e  27  ottobre
2010; 
  Visti gli atti e le relazioni del  Responsabile  del  procedimento,
Avv. Luigi Marotta, le risultanze  istruttorie  e  la  documentazione
richiamata negli atti di contestazione e nei verbali di  accertamento
n. 3/11/DIR; 
  Viste le segnalazioni  di  Wind  Telecomunicazioni  S.p.A.  del  23
settembre 2011, 7 ottobre 2011 e 13 febbraio 2012; le segnalazioni di
Fastweb S.p.A. del 10 ottobre e 4 novembre 2011; le  segnalazioni  di
Vodafone del 25 novembre e 20 dicembre 2011; 
  Udita la societa' Telecom Italia in data 29 settembre 2011; 
  Visti gli atti del procedimento di impegni, radicatosi  nell'ambito
del procedimento sanzionatorio n. 3/11/DIR; 
  Considerato quanto segue: 
I. Il procedimento sugli impegni 
  In data 25 agosto 2011, Telecom  ha  presentato  all'Autorita'  una
proposta preliminare di impegni. 
  Tale proposta di impegni contiene,  oltre  ad  una  conferma  della
cessazione  della  condotta  contestata,  l'adozione  delle  seguenti
misure: 
    I. Predisposizione di procedure manuali  di  backup  che  possono
essere  usate   dagli   OLO   in   caso   di   eventuali   temporanei
malfunzionamenti dei sistemi informatici di Telecom, al fine di  dare
comunque corso alla richiesta di NP per i multinumero ISDN nei  tempi
e nei modi previsti dalla  delibera  n.  35/10/CIR;  ove  necessario,
saranno pertanto aggiornate e comunicate agli operatori le  procedure
manuali adottate sinora; 
    II. Istituzione di un'Unita' di monitoraggio interna - costituita
da 4 membri, uno della Direzione affari regolamentari,  uno  nominato
dalla Direzione compliance, uno nominato dalla Business Unit National
Wholesale Services ed uno nominato dall'Autorita' - con il compito di
vigilare sul rispetto degli impegni. Tale unita' di monitoraggio, che
sara' istituita per un periodo di 3 anni, effettuera' degli  incontri
bimestrali con le seguenti finalita' in merito ai suddetti impegni: 
      in caso di anomalie, esaminare le  cause  delle  stesse,  anche
attraverso analisi congiunte con gli  altri  operatori  eventualmente
coinvolti; 
      rappresentare  il  punto  di  contatto  con  gli  operatori   e
l'Autorita' al fine di gestire eventuali  anomalie  che  siano  state
segnalate; 
      sulla  base  di  tali  segnalazioni,  avviare  una  istruttoria
interna ed intervenire con proprie  direttive  nel  caso  in  cui  si
dovesse rilevare una non conformita' alle regole; 
    III. Introduzione di  un  sistema  di  reporting  bimestrale,  da
inviare all'Unita' di monitoraggio interna sulla  NP,  sull'andamento
delle richieste NP andate a buon  fine  e  di  quelle  rifiutate  e/o
scartate (con le relative  causali).  Telecom  Italia  si  impegna  a
predisporre un report  annuale  contenente  i  risultati  dei  report
bimestrali, da sottoporre all'Unita' di  monitoraggio  interna  sulla
NP. Qualora l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ne faccia
richiesta, Telecom  Italia  si  impegna  a  trasmetterle  i  suddetti
report. 
  La societa' si e' impegnata  a  dare  attuazione  alle  misure  ivi
contenute entro il termine di 30 giorni  dall'approvazione  da  parte
dell'Autorita' degli impegni. 
  Nella seduta del 17  novembre  2011  il  Consiglio  ha  preso  atto
dell'istruttoria  preliminare  della  Direzione  reti  e  servizi  di
comunicazione  elettronica  con  una  valutazione  di  non  manifesta
inammissibilita' della proposta  di  impegni  presentata  da  Telecom
Italia con riferimento al  procedimento  sanzionatorio  n.  3/11/DIR,
autorizzando la sua pubblicazione sul  sito  web  dell'Autorita',  ai
sensi dell'art. 12-bis, comma 6, della delibera n. 136/06/CONS. 
  Hanno  partecipato  alla  consultazione  pubblica,  avviata  il  25
novembre  2011,  Vodafone  Omnitel   N.V.,   Fastweb   S.p.A.,   Wind
Telecomunicazioni S.p.A. e l'Associazione Italiana Internet  Provider
(AIIP). 
  Nel corso della consultazione pubblica le parti rispondenti  hanno,
con riferimento agli impegni, segnalato le seguenti criticita': 
Impegno I 
  Si  ritiene  che  Telecom  dovrebbe,  innanzitutto,  impegnarsi   a
minimizzare i casi di malfunzionamento e che i  costi  connessi  alla
soluzione  di  back-up   (che   comportera'   anche   per   gli   OLO
l'implementazione di processi ad hoc) non debbano ricadere sugli OLO,
cosi'  come  i  costi  connessi  ad  eventuali  azioni  di  caring  o
risarcimento  del   danno,   subito   dai   clienti,   in   casi   di
malfunzionamento. Un operatore lamenta che nell'iniziale formulazione
di tale  impegno  non  sono  specificate  ne'  le  modalita'  ne'  le
tempistiche attuative. Al riguardo l'operatore  ritiene  che  occorra
definire un termine  finale  della  suddetta  procedura  di  back-up,
atteso che qualsiasi procedura manuale comporta ulteriori  attivita',
inefficienze e costi a carico degli operatori interconnessi. L'ambito
di applicazione dell'Impegno I dovrebbe  essere  esteso  a  tutte  le
criticita' segnalate all'Autorita', a partire dall'entrata in  vigore
della delibera n. 35/10/CIR, essendo attualmente limitato  alle  sole
problematiche degli ISDN multi-numero. 
Impegno II 
  Piu' operatori ritengono  che  l'Unita'  di  monitoraggio  dovrebbe
essere aperta alla partecipazione degli OLO,  che  hanno  formalmente
lamentato  criticita'  in  tema  di  NP,  e  non  solo  a  Telecom  e
all'Autorita'. Si propone una periodicita'  degli  incontri  mensile,
invece che bimestrale, e che gli incontri vengano  verbalizzati,  con
verbale sempre accessibile agli  OLO.  Tale  unita'  di  monitoraggio
dovrebbe   predisporre   periodicamente   un    report    accessibile
all'Autorita',  a  Telecom  e  agli  OLO  richiedenti.  Un  operatore
richiede che la tempistica per l'individuazione delle cause  e  delle
soluzioni delle anomalie che dovessero verificarsi non sia  superiore
a  30  giorni  solari  dall'apertura  della   segnalazione.   Telecom
dovrebbe, altresi', di sua iniziativa  e  tempestivamente,  segnalare
agli OLO le problematiche di volta in  volta  riscontrate,  anche  in
assenza  di  segnalazioni.  Un  operatore  richiede,   altresi',   di
prevedere un sistema dedicato di assurance o di punti di contatto  di
escalation per la risoluzione tempestiva di mancate configurazioni di
rete che generano  disservizi  per  i  clienti  (backlog  scaduto  in
lavorazione). 
Impegno III 
  Alcuni operatori ritengono che detto obbligo di reporting sia  gia'
previsto dall'art. 2 della  delibera  n.  62/11/CIR  e  pertanto  non
costituisca  un   Impegno   in   senso   stretto.   Indipendentemente
dall'impegno in oggetto e nell'ottica della trasparenza, un operatore
ritiene che Telecom dovrebbe  comunque  divulgare,  con  reportistica
bimestrale e mensile, tali dati sulla NP all'Autorita' e agli OLO, ad
esempio attraverso il proprio portale Wholesale. Viene proposto  che,
in considerazione dell'elevato  numero  di  rimodulazioni  della  DAC
inerenti il processo di NP pura, Telecom si impegni ad includere tale
dato (numero di richieste di  rimodulazione  della  DAC,  indicazione
delle specifiche causali tecniche,  etc.)  nel  report  bimestrale  e
annuale, da  sottoporre  alla  vigilanza  dell'istituenda  Unita'  di
Monitoraggio.  Alcuni  OLO  lamentano  che  il  reporting  bimestrale
«interno» si  limita  al  tracciamento  dei  KO  degli  ordini  senza
considerare i KO inviati al di fuori di quanto previsto dagli SLA  ed
dati sulla rimodulazione della DAC. 
Proposta di impegno aggiuntivo 
  Alcuni operatori hanno proposto una integrazione degli impegni,  al
fine di prevedere anche il divieto per Telecom di effettuare piu'  di
una rimodulazione DAC per singolo ordine e l'introduzione  di  penali
specifiche nel caso in  cui  il  medesimo  ordine  fosse  soggetto  a
rimodulazioni multiple. 
II. La proposta definitiva di impegni 
  Ad esito della consultazione pubblica,  in  data  24  gennaio  2012
Telecom ha presentato, ai sensi  dell'art.  12-bis,  comma  6,  della
delibera n. 136/06/CONS, le proprie  controdeduzioni  alle  riportate
osservazioni avanzate dagli operatori e in data 27 gennaio 2012  e  2
marzo 2012 la societa' ha modificato gli  impegni,  proponendone  una
seconda versione (Allegato 1) ed un ulteriore integrazione  (Allegato
2). 
  Nel seguito, si riportano le  piu'  significative  osservazioni  di
Telecom Italia. 
Impegno I 
  Telecom  Italia  conferma  il  proprio  impegno  a  minimizzare   i
malfunzionamenti dei sistemi informatici e si dichiara disponibile  a
modificare la propria proposta in modo da  minimizzare  le  attivita'
operative manuali a carico degli OLO, in modo da ridurre  l'incidenza
dei  relativi  costi  sugli  stessi.   Al   contempo,   non   ritiene
condivisibile,  anche  perche'  non  previsto  dal   vigente   quadro
regolamentare, la  richiesta  di  remunerare  gli  OLO  per  i  costi
sostenuti in termini di work around o di eventuali azioni di caring o
risarcimento del danno subito dai clienti a causa del momentaneo  non
funzionamento di sistemi della societa'. 
Impegno II 
  Telecom Italia accoglie la  proposta  di  prevedere  una  frequenza
mensile (e non bimestrale) degli incontri e di rendere accessibili  a
tutti gli OLO gli atti di tale Unita'  di  monitoraggio.  Sottolinea,
rispondendo ad  un  operatore  che  aveva  lamentato  la  limitatezza
dell'ambito di applicazione degli impegni, che oltre ai disservizi su
linee ISDN l'Unita' di Monitoraggio si occupa di tutte  le  possibili
casistiche  di  disservizi  riscontrabili  nel  processo  di  NP.  Si
dichiara  disponibile  a   definire,   nell'ambito   dell'Unita'   di
Monitoraggio stesso, obblighi e tempi di risoluzione  delle  anomalie
che si dovessero presentare. 
Impegno III 
  Telecom Italia non concorda sul fatto che l'impegno sia ridondante,
in quanto la societa'  intende  dettagliare  il  report  in  modo  da
fornire indicazioni aggiuntive a quanto gia' previsto dalla normativa
vigente  e  che,  tenendo  in  conto  le  esigenze  degli  operatori,
consentano un'immediata identificazione di eventuali  anomalie  sulle
richieste   scartate.   Si   dichiara   disponibile   ad    includere
nell'attivita' di reporting i dati relativi a richieste di NP per  le
quali la stessa abbia chiesto la rimodulazione della DAC ed eventuali
KO inviati fuori SLA. 
Introduzione di un quarto impegno 
  Telecom Italia  non  ritiene,  nell'immediato,  applicabile  quanto
richiesto in  merito  all'introduzione  di  specifici  SLA  e  penali
inerenti le rimodulazioni della DAC. Tuttavia, la  societa',  con  la
nota del 2 marzo 2012, si impegna a svolgere un continuo monitoraggio
delle cause che generano  la  rimodulazione  della  DAC  al  fine  di
individuare prontamente eventuali fenomeni  di  aumento  anomalo  del
tasso di rimodulazione e rimuoverne le cause, in concerto  anche  con
le indicazioni che  possono  emergere  nell'Unita'  di  monitoraggio.
L'esito di tali attivita' sara' parte integrante  della  reportistica
prevista per l'Unita' di Monitoraggio. 
  In sintesi, la proposta definitiva di impegni, come descritta nelle
due note del  27  gennaio  2012  e  del  2  marzo  2012,  integra  la
precedente sui seguenti aspetti: 
    a) Impegno I. Individua le modalita' attuative dell'Impegno e una
casistica degli eventi gestibili  manualmente;  prevede  l'impegno  a
meglio dettagliare, in accordo  con  gli  operatori,  tali  modalita'
attuative, al fine di minimizzare le attivita'  operative  manuali  a
carico degli OLO accollandosi il piu'  possibile  le  manualita'  che
possono generarsi; 
    b) Impegno II. Prevede che gli atti dell'Unita'  di  monitoraggio
saranno resi accessibili a tutti gli OLO nel  rispetto  della  tutela
dei dati dei singoli  operatori;  prevede  una  periodicita'  mensile
degli incontri dell'Unita', piuttosto  che  bimestrale;  si  dichiara
disponibile  a  definire,  nell'ambito  dell'Unita'  di  Monitoraggio
stesso, obblighi  e  tempi  di  risoluzione  delle  anomalie  che  si
dovessero presentare (laddove nella prima versione detta  Unita'  era
solo deputata all'analisi delle anomalie senza  alcun  potere/obbligo
di intervento); 
    c) Impegno  III.  Include  nell'attivita'  di  reporting  i  dati
relativi a richieste di NP per le quali la stessa  abbia  chiesto  la
rimodulazione della DAC ed eventuali KO inviati fuori SLA; 
    d) Impegno IV. Puo'  intendersi  come  un  impegno  aggiuntivo  e
prevede  un  continuo  monitoraggio  delle  cause  che  generano   la
rimodulazione della DAC al fine di individuare eventuali fenomeni  di
aumento anomalo del tasso di rimodulazione e rimuoverne le cause,  di
concerto anche con le indicazioni che possono emergere nell'Unita' di
monitoraggio. L'esito di tali attivita'  e'  parte  integrante  della
reportistica  prevista  per  l'Unita'   di   Monitoraggio   (di   cui
all'Impegno III). 
III. Valutazioni degli impegni 
III/a. Della cessazione della condotta contestata 
  L'art. 12-ter del Regolamento richiede la previa  cessazione  della
condotta contestata quale presupposto per accedere  alla  valutazione
nel merito degli impegni. 
  Cio' premesso, prima di procedere all'analisi degli  impegni,  come
modificati da Telecom, si ritiene  opportuno  richiamare  l'attivita'
istruttoria svolta ai fini della verifica suddetta. 
  A  tal  proposito,  occorre  considerare   gli   accertamenti   che
l'Autorita' ha compiuto in due fasi separate, precedente e successiva
la consultazione pubblica. 
A. Fase precedente la consultazione pubblica 
  Con riferimento al primo periodo, in considerazione del  fatto  che
la proposta di impegni preliminare e' stata  presentata  in  data  25
agosto 2011, l'accertamento della cessazione si  e'  focalizzato  sul
periodo successivo a tale data, anche a seguito di  due  segnalazioni
della societa' Wind Telecomunicazioni del 23 settembre  e  7  ottobre
2011 e di due segnalazioni di Fastweb del 10  ottobre  e  4  novembre
2011. 
  In merito alla segnalazione di Wind si rappresenta quanto segue. 
  Segnalazione inerente il  non  corretto  utilizzo  dei  formati  di
comunicazione. Si richiama che l'uso di un non  corretto  formato  di
scambio  delle  informazioni  tra  operatori  era  stato  oggetto  di
contestazione da  parte  dell'Autorita'.  L'operatore  ha  sottoposto
all'Autorita'  una  serie  di  casi   in   cui   vi   sarebbe   stata
inottemperanza alle specifiche tecniche dettate dall'Autorita'.  Sono
stati analizzati, in particolare, i casi afferenti alle richieste  di
NP aventi DRO successiva al 25 agosto  2011,  per  un  totale  di  11
notifiche di validazione/espletamento trasmesse da Telecom  Italia  a
Wind nel periodo dal 30 agosto al 16 settembre 2011.  L'Autorita'  ha
accertato che Telecom ha erroneamente trasmesso a Wind  4  notifiche,
tutte di espletamento, esclusivamente in formato CSV  (piuttosto  che
in formato XML). Nei restanti casi Telecom Italia  ha  effettuato  la
comunicazione dei dati necessari alla portabilita' tra gli  operatori
secondo  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  (utilizzo   del
protocollo di comunicazione https con formato del file XML,  sia  per
la notifica di  accettazione  dell'ordine  sia  per  la  notifica  di
espletamento). 
  L'Autorita' ha tuttavia ritenuto i suddetti 4 casi non rilevanti ai
fini di un giudizio di  mancata  cessazione  della  condotta  sia  in
quanto numericamente esigui rispetto alla  platea  di  ordini  di  NP
giornalmente processati sia in  quanto  avvenuti  a  stretto  ridosso
della presentazione degli impegni. 
  Portabilita'  di  ISDN  multinumero.  Anche  in  relazione  a  tale
fattispecie l'operatore ha sottoposto all'Autorita' una serie di casi
specifici soggetti ad anomalie. Dall'analisi dei casi  segnalati,  di
cui 38 casi soggetti a malfunzionamento su un totale di 934 richieste
di NP su linea ISDN che Telecom ha comunicato  di  aver  ricevuto  da
Wind nel periodo dal 25 agosto 2011 al 25 settembre 2011,  e'  emerso
il complessivo  adeguamento  di  Telecom  alle  disposizioni  di  cui
all'Allegato n. 14 delle specifiche tecniche alla  circolare  dell'11
ottobre 2010, in base alle quali, nel  caso  di  richieste  di  prima
portabilita', i DN aggiuntivi di un ISDN devono essere comunicati  da
Telecom in fase di accettazione della richiesta (tempo t1). 
  In particolare, per 7 dei 38 casi suddetti non sono state rinvenute
violazioni. Per i restanti 31 casi l'Autorita'  ha  riscontrato  che,
sebbene sia stato comunicato in validazione (tempo t1) un  aggiuntivo
errato, detti casi presentano una DRO (data ricezione ordine) posta a
ridosso della data  di  cessazione  della  condotta  (concretizzatasi
nell'adeguamento del sistema) e cioe' compresa tra il 25 e 31  agosto
2011.  Anche  in  tal  caso  si  ritiene  applicabile   una   lettura
sostanziale della cessazione della condotta (25 agosto 2011),  atteso
che l'adeguamento di  un  sistema  complesso,  una  volta  in  campo,
presenta sempre un transitorio prima della completa messa a regime. 
  Rimodulazione della DAC. Sono stati infine segnalati  da  Wind  129
casi di presunte non corrette gestioni della comunicazione della Data
di Attesa Consegna nel periodo dal 20 maggio al 16 settembre 2011 (su
un totale di rimodulazioni ricevute nello stesso periodo pari a 1262,
di cui 238 ricevute  dopo  il  25  agosto  2011).  Si  tratta,  nello
specifico, di una non corretta,  secondo  la  segnalazione  di  Wind,
tempistica  della  comunicazione  della  rimodulazione   della   DAC.
L'analisi svolta su quanto segnalato ha fatto emergere,  nel  periodo
successivo al 25 agosto 2011, due casi non conformi. Anche per questi
ultimi, l'Autorita' ha ritenuto che 2 casi su 238  non  costituiscano
elemento tale da far derivare una conclusione di mancato  adeguamento
dei sistemi  da  parte  di  Telecom  Italia,  potendosi  trattare  di
malfunzionamenti fisiologici in un sistema  complesso  e  di  recente
aggiornato (cosiddetti bugs). 
  Tutto quanto premesso, l'Autorita' ha ritenuto  soddisfatta,  sotto
un profilo sostanziale, la condizione della cessazione della condotta
contestata, ai sensi dell'art. 12-bis, comma  1,  della  delibera  n.
136/06/CONS. 
  L'insieme dei dati acquisiti in istruttoria, infatti, converge  nel
far ritenere che i pochi  casi  di  disallineamento  riscontrati  non
corrispondono ad una specifica volonta'  della  societa'  finalizzata
alla  violazione  della  normativa  di  settore,   quanto   piuttosto
rientrino nella casistica  dei  malfunzionamenti  fisiologici  in  un
sistema  complesso  appena  aggiornato,  non  a  priori  escludibili,
nemmeno con l'uso della  diligenza  professionale  richiesta,  quanto
piu' nella fase transitoria prima della messa a regime. 
  In merito alla segnalazione di Fastweb  del  10  ottobre  2011,  si
evidenzia che le problematiche segnalate non sono risultate  inerenti
le violazioni  contestate.  La  segnalazione  del  4  novembre  2011,
invece, riguardante il caso di una utenza per la quale Telecom Italia
avrebbe inviato ripetute notifiche di rimodulazione della DAC, di per
se' non costituisce violazione della normativa, a condizione  che  le
notifiche siano avvenute nei tempi (la rimodulazione DAC deve  essere
inviata entro DAC-3, dove i giorni si intendono lavorativi) e secondo
le causali ivi stabilite (la  rimodulazione  della  DAC  deve  essere
imputabile   a   cause   tecniche   e   deve   avere   carattere   di
eccezionalita'). 
B. Fase successiva la consultazione pubblica 
  Al fine di definitivamente considerare  soddisfatta  la  condizione
della  cessazione,  anche  in  relazione  al  periodo  successivo  la
consultazione pubblica, l'Autorita' ha ritenuto  necessario  svolgere
ulteriori  accertamenti,  innescati   dalla   ricezione   di   alcune
segnalazioni. Una prima segnalazione e' stata inviata dalla  societa'
Vodafone Omnitel e ricevuta  in  data  25  novembre  2011  a  ridosso
dell'avvio della consultazione pubblica inerente  ulteriori  presunti
malfunzionamenti delle procedure  di  NP  (con  un  addendum  del  20
dicembre 2011); un'ulteriore segnalazione e' stata  inviata  da  Wind
Telecomunicazioni il 13 febbraio 2012. 
  Ad esito di un riscontro con  Telecom  Italia  in  merito  ai  casi
segnalati da Vodafone Omnitel, e' emerso quanto segue. 
  La prima fattispecie segnalata riguarda la presunta  inottemperanza
alle modalita' di gestione della NP su  GNR  (Gruppo  di  Numerazione
Ridotta),   con   particolare   riferimento   alla    non    corretta
implementazione della notifica di espletamento (sono stati  segnalati
379 casi). Dalla documentazione istruttoria  e'  emerso  che  Telecom
Italia ha viceversa provveduto ed effettuare, sulla  base  di  quanto
dalla stessa allegato agli  atti,  dette  notifiche  ai  sensi  della
delibera n. 35/10/CIR.  In  tale  ambito  Vodafone  aveva,  altresi',
segnalato un unico caso di rifiuto di  NP  su  GNR.  Telecom  Italia,
interpellata a tale proposito, ha ammesso la presenza di una anomalia
sui propri sistemi  che  ha  determinato  lo  scarto  ingiustificato.
L'irrilevanza  numerica  del  caso  ed  il  fatto  che  il  GNR   con
numerazione  nativa  Telecom  Italia  fosse  allocato  su  linea  ULL
portano,  tuttavia,  a  ritenere  che  la  criticita'  segnalata  sia
imputabile  principalmente  ad  un  difetto  di  implementazione  dei
processi  nei  sistemi  (bug)  piuttosto   che   ad   uno   specifico
comportamento di Telecom volto ad ostacolare il passaggio dei clienti
ad altro operatore o comunque di mancata ottemperanza alla normativa.
A sostegno dell'ipotesi del bug nei sistemi vi e'  la  considerazione
che l'anomalia e' stata tempestivamente rimossa da Telecom. Alla luce
di quanto rappresentato, la problematica GNR segnalata puo' ritenersi
inclusa tra  le  anomalie  rientranti  nella  ragionevole  tolleranza
rispetto all'affidabilita'  dei  sistemi  caratterizzati  da  elevata
automazione dei processi. 
  La seconda fattispecie segnalata riguarda  il  disallineamento,  in
fase di espletamento, delle numerazioni secondarie ISDN  (sono  state
segnalate 388 numerazioni, afferenti a 370 richieste  distinte  delle
quali 146 presentano una  data  di  ricezione  dell'ordine  -  DRO  -
successiva al 25 agosto 2011).  Relativamente  a  tale  tematica,  e'
emerso il sostanziale adeguamento di Telecom alle disposizioni di cui
all'Allegato n. 14 delle specifiche tecniche alla  circolare  dell'11
ottobre 2010. A tale proposito, infatti, l'Autorita'  ha  riscontrato
la presenza di un numero decrescente di anomalie nella  comunicazione
delle numerazioni  ISDN  a  partire  dal  1°  settembre  2011.  Nello
specifico, il loro numero appare tendere a zero gia' a partire dal 20
settembre 2011. I casi anomali sono cosi' suddivisi:  39  casi  hanno
DRO compresa nel periodo 25-31 agosto 2011, e per 56 casi la  DRO  ha
data  successiva  al  1°  settembre  2011,  distribuiti  secondo   un
andamento  esponenziale  decrescente.  Tale   andamento   sembrerebbe
rappresentare la coda di un processo di allineamento dei database dei
clienti (DB commerciale e tecnico, precedentemente non  allineati  e,
pertanto, forieri dei disservizi) e per tale ragione  l'Autorita'  ha
ritenuto che  vi  sia  stata  un'ottemperanza  sostanziale  a  quanto
previsto dalla normativa. 
  La seconda segnalazione ricevuta in data 13 febbraio 2012  da  Wind
Telecomunicazioni ha ad oggetto  ulteriori  presunte  criticita'  nel
processo di NP persistenti anche successivamente al 25 agosto 2011. A
tale riguardo, dall'analisi della segnalazione non sono emersi  fatti
nuovi e rilevanti rispetto a quelli gia' sottoposti all'Autorita'  in
data 23 settembre e 7 ottobre 2011. 
  Tutto quanto premesso, l'Autorita'  conferma,  la  persistenza  del
presupposto di cui  all'art.  12-bis,  comma  1,  della  delibera  n.
136/06/CONS relativo alla cessazione della condotta contestata. 
III/b. Dell'efficacia pro-competitiva degli impegni 
  Una prima positiva valutazione dell'efficacia pro-competitiva degli
impegni di Telecom Italia del 25 agosto 2011 e' stata gia' effettuata
dall'Autorita'  in  occasione  della  loro  pubblicazione  sul   sito
internet dell'Autorita', ai sensi dell'art. 12-bis,  comma  6,  della
delibera n. 136/06/CONS. 
  Ad esito della consultazione pubblica e  delle  osservazioni  degli
operatori, in data  27  gennaio  2012  e  2  marzo  2012  Telecom  ha
presentato una versione modificata degli impegni. 
  A tal riguardo, l'Autorita' conferma la valutazione di  complessiva
adeguatezza dei medesimi. In tal senso, si osserva che tale  versione
della proposta fornisce risposte  a  diversi  degli  aspetti  critici
rilevati nell'ambito della consultazione pubblica. In particolare, si
rileva quanto segue: 
Impegno I 
  Telecom Italia  si  e'  impegnata  a  predisporre  delle  procedure
manuali di backup nel caso di eventuali  temporanei  malfunzionamenti
dei sistemi informatici  di  Telecom  al  fine  di  dare  corso  alla
richiesta di NP per i multinumero ISDN. 
  Un  operatore  ha  obiettato  che  l'impegno,  nella  sua  versione
originaria,  non  specificava  ne'  le  modalita'  attuative  ne'  le
tempistiche associate, mancando l'indicazione di un termine finale di
utilizzo delle procedure di  lavorazione  manuale.  A  tal  riguardo,
rileva che la  nuova  versione  di  impegni  specifica  le  modalita'
attuative. 
  Giova sottolineare che con tale  impegno  Telecom  non  propone  di
sostituire, come temuto da alcuni operatori, le procedure automatiche
di cui alla delibera n. 35/10/CIR, con quelle manuali,  proposta  che
non  sarebbe  accoglibile  in  quanto  contraria  alla  normativa  di
settore. Tali misure sono,  invece,  cumulative,  in  quanto  vengono
attivate solo nei casi eccezionali (dunque non imputabili) di default
delle procedure informatiche. 
  Alcuni operatori hanno obiettato che la procedura manuale  comporta
a  carico  degli  OLO  una  lavorazione  aggiuntiva  con  conseguenti
extracosti. Telecom dovrebbe, pertanto, impegnarsi a minimizzare tali
malfunzionamenti e i costi degli OLO connessi all'attivazione di tale
procedura (inclusivi dei costi in termini di work around, nonche'  di
eventuali azioni di  caring  o  risarcimento  del  danno  subito  dai
clienti) dovrebbero essere sostenuti esclusivamente da Telecom. 
  Andando incontro alla suddetta ulteriore esigenza,  Telecom  si  e'
impegnata a minimizzare, anche dettagliando meglio  il  processo,  le
attivita' operative manuali a carico degli OLO accollandosi  il  piu'
possibile  le  manualita'  che  possono  generarsi.  In  merito  alla
possibilita' che  Telecom  risarcisca  gli  OLO  dei  maggiori  costi
sostenuti, seppur minimizzati dalla stessa, e' il  caso  di  rilevare
che le procedure manuali,  per  loro  stessa  natura,  richiedono  la
contemporanea partecipazione  degli  operatori  in  alcune  fasi  del
processo (con conseguenti costi). L'impegno di Telecom, tuttavia, non
puo' che riguardare la propria condotta (non la condotta di altri) e,
sotto questo profilo, nella nuova versione  di  impegni,  Telecom  si
impegna a «minimizzare» le attivita' operative manuali a carico degli
OLO  accollandosi  il  piu'  possibile  le  manualita'  che   possono
generarsi. Quanto  al  ribaltamento  in  capo  a  Telecom  dei  costi
sostenuti dagli operatori per l'attivazione della procedura  manuale,
occorre ribadire che tale procedura verra' attivata solo se, a  causa
di  eventi  non  dipendenti  dalla  volonta'  di  Telecom  (es.  caso
fortuito), si verifichino  temporanei  malfunzionamenti  dei  sistemi
informatici. Pare allora ragionevole sostenere che i costi  sostenuti
dagli  operatori  per  l'attivazione  della  procedura  manuale  (che
comunque ha un costo per Telecom Italia) siano, per la parte di  loro
competenza, sopportati anche dagli OLO i quali, comunque, beneficiano
di un processo che offre maggiori garanzie grazie alle  procedure  di
cui all'Impegno 1. In altri termini, in assenza delle misure  di  cui
all'impegno 1, gli OLO avrebbero potuto  subire  danni  piu'  ingenti
legati al verificarsi di disservizi probabilmente  risolti  in  tempi
non prevedibili e comunque maggiori. Tutto cio' premesso, l'Autorita'
conferma il giudizio a suo tempo  espresso  in  merito  all'efficacia
pro-competitiva di tale  impegno:  lo  sforzo  della  societa'  nella
predisposizione di tali procedure manuali connesse a problematiche su
ISDN  multinumero  pare,  dunque,  esorbitare  l'ambito  della   mera
diligenza professionale, per dare corpo a quell'elemento aggiuntivo e
differenziale necessario per la valutazione positiva dell'impegno. 
Impegno II 
  Sotto un profilo  generale,  la  proposta  di  impegni  (sia  nella
versione iniziale sia in quella modificata), tramite la previsione di
un'apposita funzione aziendale (l'Unita' di Monitoraggio)  che  avra'
la responsabilita' di monitorare il rispetto  degli  Impegni,  appare
dotata di notevole rilevanza pro-competitiva. La  descrizione,  nella
sua versione finale, delle modalita' di funzionamento dell'Unita'  di
Monitoraggio,  appare,  tra  l'altro,  essere  caratterizzata  da  un
sufficiente grado di precisione e chiarezza.  Telecom  ha,  altresi',
accolto la richiesta degli operatori di aumentare la frequenza  degli
incontri passando da un periodo bimestrale a mensile. 
  La societa' non ha accolto la richiesta  di  includere  nell'Unita'
anche componenti degli OLO. A tale proposito  si  ritiene  che  detta
Unita',  grazie  alla  partecipazione  di  un   componente   nominato
dall'Autorita', offra sufficienti garanzie d'indipendenza  delle  sue
valutazioni e proposte. L'eventuale partecipazione di soggetti  terzi
(es.  OLO),  nelle  forme  che  si  valuteranno  piu'  opportune,  si
stabilira' nell'Unita'  stessa  caso  per  caso,  in  funzione  delle
esigenze contingenti. 
  Un operatore ha sostenuto che l'istituzione  dell'Unita'  non  deve
implicare  un  «rilassamento»  dei   tempi   di   risoluzione   delle
problematiche inerenti la NP. Inoltre, la  societa'  ha  chiesto  che
l'individuazione delle cause e soluzioni delle anomalie  inerenti  la
NP avvenga entro 30 giorni solari dall'apertura  della  segnalazione,
anche attraverso un confronto nell'ambito di un  tavolo  tecnico  tra
operatori presso l'Autorita'. 
  Altro operatore ha richiesto un sistema dedicato di assurance o  di
punti di contatto di escalation  per  la  risoluzione  tempestiva  di
mancate configurazioni di rete che generano disservizi per i clienti.
Si richiama a tale proposito che  l'impegno  in  oggetto  indica  che
l'Unita' rappresenta  il  punto  di  contatto  con  gli  operatori  e
l'Autorita', al fine di gestire eventuali anomalie  che  siano  state
segnalate. Sulla base di tali segnalazioni, l'Impegno prevede che sia
possibile avviare un'istruttoria interna ed intervenire  con  proprie
direttive per definire obblighi e tempi di risoluzione  nel  caso  in
cui si dovessero rilevare anomalie di funzionamento dei  sistemi.  Si
ritiene pertanto che in tale ambito potranno essere definiti obblighi
in merito alle tempistiche e modalita' di risoluzione delle  anomalie
(cosiddetta  assurance)  che,  caso  per   caso,   si   presenteranno
nell'esercizio dei processi di cui alla delibera n. 35/10/CIR. Se  ne
conclude che l'Impegno III, per come e' strutturato, gia' consenta di
venire incontro alle succitate esigenze degli OLO. Si conferma, per i
motivi suddetti, un giudizio positivo in  merito  all'efficacia  pro-
competitiva dell'impegno. 
Impegno III 
  Si evidenzia che Telecom  ha  accolto,  nella  versione  definitiva
degli impegni  il  suggerimento,  di  due  soggetti  rispondenti,  di
includere nell'attivita' di reporting bimestrale  e  annuale  i  dati
relativi alle richieste di NP pura per le  quali  Telecom  Italia  ha
effettuato la rimodulazione della DAC. Telecom ha, altresi',  accolto
il suggerimento  di  inserire  nel  reporting  bimestrale  anche  gli
eventuali scarti/rifiuti inviati al di fuori dagli SLA  previsti  per
la fornitura della number portability pura. 
  In conclusione, si ritiene che  la  previsione  di  un  sistema  di
reportistica bimestrale e annuale incrementi l'efficacia delle misure
gia' previste, nel quadro vigente inerente i passaggi dei clienti tra
operatori, per la tutela e garanzia dei principi di trasparenza e non
discriminazione. 
  Detta reportistica, infatti, consente sia  all'Autorita'  sia  agli
operatori di monitorare costantemente ed  efficacemente  il  rispetto
della disciplina in materia di portabilita' pura da parte di Telecom,
oltre alle performance  dei  processi  in  campo.  Tale  monitoraggio
consente di rilevare gli eventuali punti di debolezza del processo ed
individuare le necessarie contromisure, di concerto con gli operatori
nell'ambito  delle  sedi  deputate  (tavoli   tecnici,   procedimenti
regolamentari). 
Ulteriore impegno 
  Due operatori propongono  l'inserimento  di  un  ulteriore  impegno
corrispondente all'obbligo di non rimodulare la DAC per piu'  di  una
volta con corresponsione di una penale per  ogni  giorno  di  ritardo
rispetto alla DAC originaria. 
  L'Autorita' prende atto che Telecom non  ha  accolto  integralmente
tale richiesta. Tuttavia, con nota del 2 marzo 2012, la  societa'  si
e'  impegnata  espressamente   a   monitorare   il   fenomeno   delle
rimodulazioni della DAC, anche al fine di individuare aumenti anomali
del tasso di rimodulazione e rimuovendone le cause. 
  Si ritiene che la suddetta proposta di Telecom Italia, sebbene  non
recepisca integralmente quanto richiesto  da  alcuni  operatori,  sia
comunque idonea ai sensi e per gli effetti  di  cui  all'art.  12-ter
della  delibera  n.  136/06/CONS.  Infatti,   l'istituzione   di   un
monitoraggio dei casi di rimodulazione della DAC e la rimozione delle
relative cause  potra'  avere  l'effetto  di  migliorare,  nel  medio
termine,  le  relative  performance,  giungendo   indirettamente   al
risultato  richiesto.   La   problematica   inerente   la   specifica
definizione di SLA e penali, trova, viceversa, il suo ambito naturale
nei procedimenti regolamentari inerenti le procedure di passaggio dei
clienti tra operatori visto che coinvolge, oltre Telecom,  anche  gli
operatori. 
  Ritenuto, in conclusione, che gli impegni definitivi presentati  da
Telecom Italia in data 27 gennaio 2012,  come  integrati  in  data  2
marzo 2012, risultano, ad una valutazione complessiva, meritevoli  di
accoglimento, in quanto  idonei  a  migliorare  le  condizioni  della
concorrenza nel settore, rimuovendo  le  conseguenze  anticompetitive
degli illeciti contestati attraverso idonee e stabili misure; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  ordinare  l'esecuzione  e   di   disporre
l'obbligatorieta' dei suddetti impegni per Telecom Italia,  ai  sensi
dell'art. 12-ter, comma 1, della delibera n. 136/06/CONS, in  ragione
della accertata loro meritevolezza rispetto ai  fini  previsti  dalla
legge, sospendendo nel  contempo  il  procedimento  sanzionatorio  n.
3/11/DIR,  fino  alla  verifica  dell'effettivo   adempimento   degli
impegni; 
  Udita la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Sebastiano
Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del  regolamento  concernente
l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Gli impegni presentati in data 27 gennaio 2012,  come  integrati
in data 2 marzo 2012, ai sensi dell'art. 14-bis del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, dalla legge 4 agosto 2006,  n.  248,
sono approvati e resi obbligatori  per  la  societa'  Telecom  Italia
S.p.A.  nei  termini  sopra  descritti,  ed  allegati   al   presente
provvedimento (Allegati 1 e 2), di cui costituiscono parte integrante
e sostanziale. 
  2. L'Autorita' esaminera' con cadenza periodica l'attuazione  degli
impegni. 
  3. Il procedimento di  natura  sanzionatoria  di  cui  all'atto  di
contestazione  n.  3/11/DIR  resta   sospeso   fino   alla   verifica
dell'effettivo adempimento degli impegni. 
  4. Telecom Italia S.p.A. da' esecuzione  a  quanto  previsto  dagli
impegni, nel rispetto dei termini indicati nel testo in Allegato 1 al
presente provvedimento. I suddetti termini decorrono  dalla  data  di
notifica del presente provvedimento alla societa'. 
  5.  Ai  sensi  dell'art.  12-ter,  comma  2,  della   delibera   n.
136/06/CONS, l'accertamento della mancata  attuazione  degli  impegni
comporta, previa diffida, la revoca del provvedimento di approvazione
degli impegni stessi, la sanzione ai sensi dell'art. 98  del  decreto
legislativo n. 259/2003 per l'inottemperanza all'ordine di esecuzione
di cui al comma 4, e la ripresa del procedimento sanzionatorio per le
violazioni precedentemente contestate. 
  6. Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio  1997,  n.
249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorita' rientrano nella
giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.  Ai  sensi  degli
articoli 29 e  119,  comma  1,  lett.  b)  e  comma  2,  del  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, i1 termine per  ricorrere  avverso
il presente provvedimento e' di sessanta giorni  dalla  notifica  del
medesimo. La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli  133,
comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del decreto  legislativo
2 luglio 2010, n. 104, e' attribuita in via esclusiva ed inderogabile
al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. 
  7. La presente delibera e' notificata a Telecom Italia S.p.A. ed e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  e  sul
sito sul sito web dell'Autorita'. 
    Napoli, 8 marzo 2012 
 
                                              Il presidente: Calabro' 
 
I commissari relatori: Martusciello-Sortino 
 
Avvertenza: 
  I documenti recanti gli impegni, allegati alla  presente  delibera,
di  cui  costituiscono   parte   integrante   e   sostanziale,   sono
consultabili sul sito Internet dell'Autorita' per le  garanzie  nelle
comunicazioni www.agcom.it