IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha disposto, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, la concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con piu' di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con piu' di 15 dipendenti, nel limite di spesa di euro 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00), per l'anno 2009; Visto l'articolo 2, commi 136 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha prorogato al 31 dicembre 2010 la possibilita' di concedere trattamenti di CIGS e mobilita' in favore dei dipendenti dalle imprese di cui al capoverso precedente; Visto l'articolo 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che ha prorogato al 31 dicembre 2011 la possibilita' di concedere i trattamenti di CIGS e mobilita' in favore dei dipendenti dalle imprese suddette; Visto l'articolo 33, comma 23, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha prorogato al 31 dicembre 2012 la possibilita' di concedere i trattamenti di CIGS e mobilita' in favore dei dipendenti dalle imprese suddette; Visto il decreto ministeriale n. 57955 del 14 marzo 2011, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 29.11.2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stata autorizzata la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' relativamente all'anno 2011, nel limite di spesa complessivo di euro 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00), per le imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con piu' di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con piu' di 15 dipendenti; Ritenuta la necessita', per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali, di autorizzare, per le imprese indicate al primo capoverso, la concessione e/o la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita', per l'anno 2012; Ritenuta, altresi' l'esigenza di individuare i criteri concessivi dei sopra richiamati trattamenti; Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilita', erogate con riferimento agli anni precedenti; Decreta: Art. 1 1. Ai sensi l'articolo 33, comma 23, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' autorizzata, relativamente all'anno 2012, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con piu' di 15 dipendenti, nel limite di spesa complessivo di euro 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00) cosi' ripartiti: a) euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) per i trattamenti straordinari di integrazione salariale; b) euro 30.000.000,00 (trentamilioni/00) per i trattamenti di mobilita'. 2. L'onere complessivo, pari a euro 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00), e' posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.