IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 29 novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28  gennaio  2009,
n. 2, che ha disposto, in attesa della riforma  degli  ammortizzatori
sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, la concessione  dei
trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  e   di
mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciali
con piu' di 50  dipendenti,  delle  agenzie  di  viaggio  e  turismo,
compresi gli operatori turistici con piu' di 50  dipendenti  e  delle
imprese di vigilanza con piu' di 15 dipendenti, nel limite  di  spesa
di euro 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00), per l'anno 2009; 
  Visto l'articolo 2, commi 136 e 140, della legge 23 dicembre  2009,
n. 191, che ha prorogato al  31  dicembre  2010  la  possibilita'  di
concedere trattamenti di CIGS e mobilita' in  favore  dei  dipendenti
dalle imprese di cui al capoverso precedente; 
  Visto l'articolo 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
che ha prorogato al 31 dicembre 2011 la possibilita' di  concedere  i
trattamenti di CIGS  e  mobilita'  in  favore  dei  dipendenti  dalle
imprese suddette; 
  Visto l'articolo 33, comma 23, della legge  12  novembre  2011,  n.
183, che  ha  prorogato  al  31  dicembre  2012  la  possibilita'  di
concedere i trattamenti di CIGS e mobilita' in favore dei  dipendenti
dalle imprese suddette; 
  Visto il decreto ministeriale n. 57955 del 14 marzo 2011,  adottato
ai sensi dell'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 29.11.2008, n.
185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2
e successive modificazioni e integrazioni,  con  il  quale  e'  stata
autorizzata la concessione dei trattamenti di integrazione  salariale
straordinaria e di mobilita' relativamente all'anno 2011, nel  limite
di      spesa      complessivo      di       euro       45.000.000,00
(quarantacinquemilioni/00),  per  le  imprese   esercenti   attivita'
commerciale che occupino piu' di 50 dipendenti,  per  le  agenzie  di
viaggio e turismo, compresi  gli  operatori  turistici  con  piu'  di
cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza  con  piu'  di  15
dipendenti; 
  Ritenuta la necessita', per fronteggiare gli effetti e le  ricadute
sul piano  occupazionale  derivanti  da  gravi  crisi  aziendali  e/o
settoriali,  di  autorizzare,  per  le  imprese  indicate  al   primo
capoverso,  la  concessione  e/o  la  proroga  dei   trattamenti   di
integrazione salariale straordinaria e di mobilita', per l'anno 2012; 
  Ritenuta, altresi' l'esigenza di individuare i  criteri  concessivi
dei sopra richiamati trattamenti; 
  Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale
straordinaria e di  mobilita',  erogate  con  riferimento  agli  anni
precedenti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi l'articolo 33, comma 23, della legge 12 novembre  2011,
n. 183, e' autorizzata, relativamente all'anno 2012,  la  concessione
dei  trattamenti  di  integrazione  salariale  straordinaria   e   di
mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciale
che occupino piu' di 50 dipendenti,  per  le  agenzie  di  viaggio  e
turismo, compresi gli operatori  turistici,  con  piu'  di  cinquanta
dipendenti e per le imprese di vigilanza con piu' di  15  dipendenti,
nel   limite   di   spesa   complessivo   di    euro    45.000.000,00
(quarantacinquemilioni/00) cosi' ripartiti: 
    a) euro  15.000.000,00  (quindicimilioni/00)  per  i  trattamenti
straordinari di integrazione salariale; 
    b) euro 30.000.000,00 (trentamilioni/00)  per  i  trattamenti  di
mobilita'. 
  2.    L'onere    complessivo,    pari    a    euro    45.000.000,00
(quarantacinquemilioni/00), e' posto a carico del Fondo  sociale  per
l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.