IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.  102,  nel  testo
modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente
la  normativa  del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  che   prevede
interventi finanziari a sostegno delle imprese  agricole  colpite  da
calamita' naturali e da eventi climatici avversi, ed  in  particolare
il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento  dei
premi assicurativi; 
  Visti gli Orientamenti  Comunitari  per  gli  aiuti  di  Stato  nel
settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01); 
  Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006, della  Commissione  del  15
dicembre 2006, che reca, tra l'altro, disposizioni per la concessione
di aiuti di Stato senza l'obbligo di notifica, ai sensi dell'art. 87,
paragrafo 3, lettera c) e dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato; 
  Visto l'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio  del
19 gennaio  2009,  che  prevede,  tra  l'altro,  l'erogazione  di  un
contributo pubblico sulla spesa assicurativa  per  la  copertura  dei
rischi di perdite economiche causate da avversita'  atmosferiche  sui
raccolti, da epizoozie  negli  allevamenti  zootecnici,  da  malattie
delle  piante  e  da  infestazioni  parassitarie   sulle   produzioni
vegetale, che producono perdite  superiori  al  30  per  cento  delle
produzione media annua; 
  Visto l'art. 11 del decreto 29  luglio  2009,  del  Ministro  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali,  di  attivazione  della
misura comunitaria  di  cui  all'art.  68  del  Regolamento  (CE)  n.
73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi  agricoli,  secondo
le  procedure  previste  dal  decreto  legislativo  n.   102/2004   e
successive modifiche; 
  Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM vino  trasmesso  alla
Commissione europea, in attuazione del Regolamento (CE) n.  1234/2007
e successive modifiche e, in particolare, la previsione della  misura
relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino; 
  Visto il decreto 20  aprile  2011,  n.  8809  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali registrato alla  Corte  dei
conti il 1° giugno 2011, reg. n. 3, foglio n. 280, con il quale  sono
stati adeguati  i  termini,  le  modalita'  e  le  procedure  per  la
concessione dei contributi  pubblici  sui  premi  assicurativi  delle
polizze agevolate alla luce dell'introduzione  dei  nuovi  canali  di
finanziamento comunitari; 
  Visto il decreto 13 dicembre 2011, n. 26.540, del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali in corso  di  registrazione
presso gli organi di controllo, con il quale e'  stato  integrato  il
decreto ministeriale 20 aprile 2011 soprarichiamato,  per  consentire
la stipula delle polizze pluri e multi rischi sui seminativi da pieno
campo a ciclo autunno primaverile a partire dal momento delle semine,
con  entrata  in  copertura  delle  assicurazioni  agevolate   l'anno
precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto; 
  Visto  il  piano  assicurativo  2012,  approvato  con  decreto  del
Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  del  18
gennaio 2012, n. 1.324; 
  Visto l'art. 127 della legge n. 388/2000, che al comma  3,  prevede
la  individuazione  dei  valori  delle  produzioni  assicurabili  con
polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla  produzione,
rilevati dall'ISMEA (Istituto di  servizi  per  il  mercato  agricolo
alimentare); 
  Visto l'art. 5-ter del decreto legislativo n. 102/2004, cosi'  come
modificato ed integrato dal  decreto  legislativo  n.  82/2008,  dove
stabilisce che se dalle rilevazioni dei prezzi effettuate  secondo  i
criteri stabiliti al punto precedente si riscontrano scostamenti  dei
valori dei singoli prodotti relativamente all'ultimo  anno  superiori
al 50% rispetto al biennio  precedente,  gli  stessi  prezzi  unitari
possono essere stabiliti sulla base delle sole rilevazioni di mercato
dell'ultimo anno; 
  Visto il decreto 5 dicembre 2008, n. 17.968, registrato alla  Corte
dei conti il 20 gennaio 2009, reg. n.  1,  foglio  n.  7,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  98  del  29
aprile 2009, con il quale  sono  stati  stabiliti  i  prezzi  unitari
massimi per la quantificazione dei valori  assicurabili  con  polizze
agevolate a copertura dei mancati redditi per periodo di fermo  degli
allevamenti zootecnici colpiti da epizoozie; 
  Visto il decreto 13 dicembre 2011, n.  26.561  con  il  quale  sono
stati stabiliti i prezzi unitari  massimi  dei  seminativi  da  pieno
campo a ciclo autunno primaverile, applicabili per la  determinazione
dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2012; 
  Visti i prezzi medi di mercato delle produzioni  agricole  rilevati
dall'ISMEA nel triennio dal dicembre 2008 al novembre 2011; 
  Visto le valutazioni e le determinazioni  dell'ISMEA  (Istituto  di
servizi per il mercato agricolo alimentare); 
  Viste le indicazioni delle  Regioni  di  aggiornamento  dei  prezzi
unitari massimi delle strutture-serre, le  reti  antigrandine;  ed  i
costi unitari  massimi  adottati  per  le  strutture  -  impianti  di
frutteti e vigneti; 
  Vista la comunicazione dell'AIA (Associazione italiana  allevatori)
del 23 dicembre 2011, di aggiornamento dei costi per  lo  smaltimento
della  carcasse  dei  capi  bovini,  bufalini,   suini,   ovicaprini,
avicunicoli, derivanti dalle nuove convenzioni stipulate con le ditte
autorizzate; 
  Ritenuto di adottare, per le produzioni vegetali,  ad  integrazione
del precedente decreto 13 dicembre 2011,  la  media  dei  prezzi  dei
singoli prodotti, rilevati nel triennio dal dicembre 2008 al novembre
2011; per le strutture aziendali i prezzi unitari massimi  aggiornati
sulla base delle indicazioni  regionali;  per  lo  smaltimento  delle
carcasse animali i costi aggiornati comunicati dall'AIA  in  data  23
dicembre  2011,  quali  importi  massimi  entro  cui  devono   essere
contenuti i prezzi unitari per la  determinazione  dei  valori  delle
produzioni assicurabili nel 2012; 
  Ritenuto di  confermare  i  prezzi  unitari  massimi  adottati  con
decreto 5 dicembre 2008 soprarichiamato per  la  quantificazione  dei
valori assicurabili con polizze agevolate  a  copertura  dei  mancati
redditi per periodo di fermo degli allevamenti zootecnici colpiti  da
epizoozie; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I  prezzi  unitari  massimi  delle  produzioni  agricole,  delle
strutture aziendali, ed i costi di smaltimento delle carcasse animali
applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al  mercato
agevolato  nell'anno  2012,  in  attuazione  del  Piano  assicurativo
agricolo approvato  con  decreto  18  gennaio  2012,  sono  riportati
nell'elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto. 
  2. I valori riportati nell'elenco allegato,  codificati  per  area,
per prodotto o gruppo di prodotti della medesima  specie  botanica  o
gruppo varietale  delle  produzioni  vegetali,  struttura  aziendale,
specie animale, devono essere considerati prezzi massimi, nell'ambito
dei quali, in sede di stipula  delle  polizze,  le  parti  contraenti
possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in  base  alle
caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato. 
  3. Per il riso da seme il prezzo stabilito  per  la  corrispondente
varieta', puo' essere  maggiorato  fino  a  € 7,75  il  quintale.  Al
certificato  di  polizza  deve  essere  allegato  il   contratto   di
coltivazione quale riso da seme,  per  i  controlli  da  parte  della
Regione territorialmente competente. 
  4. Per  le  produzioni  biologiche,  il  prezzo  stabilito  per  il
corrispondente  prodotto  ottenuto  con   le   tecniche   agronomiche
ordinarie, a conclusione del  periodo  di  conversione,  puo'  essere
maggiorato fino al 20 per cento. In  tale  caso,  al  certificato  di
polizza deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di  controllo
preposto, per le successive verifiche della Regione  territorialmente
competente,  e  sul  certificato  stesso  deve  essere  riportata  la
dicitura «produzione biologica».