IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164,  nel  seguito
denominato "decreto legislativo n. 164/2000",  recante  norme  comuni
per il mercato interno del gas naturale, ed in particolare il  Titolo
IV, recante le disposizioni relative all'attivita' di  stoccaggio  di
gas naturale, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011,
n. 93, nel seguito denominato "decreto legislativo n. 93/2011"; 
  Vista  la  direttiva  2009/73/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio relativa a norme comuni per  il  mercato  interno  del  gas
naturale, che abroga la direttiva 2003/55/CE; 
  Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, nel  seguito
decreto  legislativo  n.  625/1996,  di  attuazione  della  direttiva
94/22/CE relativa alle condizioni di rilascio e  di  esercizio  delle
autorizzazioni  alla   prospezione,   ricerca   e   coltivazione   di
idrocarburi, ed in particolare l'articolo 19  recante  le  norme  per
l'armonizzazione della disciplina sulle aliquote  di  prodotto  della
coltivazione; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato in data 9 maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 5 giugno 2001, n. 128, relativo alla determinazione dei
criteri che rendono tecnicamente  ed  economicamente  realizzabili  i
servizi  di  stoccaggio  minerario,  strategico  e   di   modulazione
richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle
modalita' di comunicazione da parte dei titolari  di  concessioni  di
coltivazione delle relative esigenze  di  stoccaggio  minerario,  dei
limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento  delle  capacita'
di stoccaggio  strategico  e  di  modulazione,  nonche'  adozione  di
direttive transitorie per assicurare il ciclo  di  riempimento  degli
stoccaggi nazionali; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato in data 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 9 ottobre 2001, n.  235,  relativo  alle  modalita'  di
determinazione  e  di   erogazione   dello   stoccaggio   strategico,
disposizioni per  la  gestione  di  eventuali  emergenze  durante  il
funzionamento del sistema del gas naturale  e  direttive  transitorie
per assicurare l'avvio  della  fase  di  erogazione  2001-2002  degli
stoccaggi nazionali di gas naturale; 
  Ritenuto necessario adeguare la disciplina in materia di stoccaggio
strategico alle disposizioni del  decreto  legislativo  n.  164/2000,
come novellato dall'articolo 27 del decreto legislativo  n.  93/2011,
in particolare alle disposizioni dell'articolo 12, comma  11-bis,  il
quale prevede che con decreto del Ministero dello sviluppo  economico
sono stabilite annualmente le quote in base alle quali lo  stoccaggio
strategico e' posto a carico dei soggetti produttori e importatori di
gas naturale; 
  Visto altresi' l'articolo 12 del decreto legislativo  n.  164/2000,
come novellato dall'articolo 27 del decreto legislativo  n.  93/2011,
ed in particolare l'articolo 12, comma 11-ter,  che  dispone  che  il
volume complessivo relativo allo stoccaggio strategico  e'  stabilito
annualmente  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,  sentito  il
Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale, in
misura necessaria a quanto riportato alle lettere a) e b) del  citato
articolo; 
  Sentito il Comitato per l'emergenza e il monitoraggio  del  sistema
del gas naturale, di cui all'articolo  8  del  decreto  del  Ministro
delle attivita' produttive 26 settembre 2001, che ha espresso il  suo
avviso favorevole, nella riunione del 31 gennaio 2012 in merito  alla
possibilita' di ridurre il volume destinato a stoccaggio strategico e
che ha valutato la riduzione da 5,1 a 4,6 miliardi di metri cubi come
una misura  compatibile  con  il  valore  da  assicurare  alla  punta
erogativa a fine ciclo invernale di erogazione; 
  Ritenuto   opportuno   effettuare,   gia'   a   partire   dall'anno
contrattuale di stoccaggio 2012-2013, tale riduzione, nella misura di
500 milioni di metri cubi, rimanendo valido, per quanto  riguarda  la
ripartizione del servizio di stoccaggio strategico, quanto  stabilito
dall'articolo 9 della delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica
e  il  gas  21  giugno  2005,  n.  119/05,  di   seguito   denominata
"Autorita'"; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Stoccaggio strategico 
 
  Ai sensi dell'articolo 12, comma 11-bis, del decreto legislativo n.
164/2000,  a  decorrere  dal  1°  aprile  2012,  data  di  decorrenza
dell'anno contrattuale di stoccaggio, i costi per  la  disponibilita'
dello  stoccaggio  strategico  sono  posti  a  carico  dei   soggetti
importatori  di  gas  naturale  e  dei  titolari  di  concessioni  di
coltivazione tenuti a  corrispondere  l'aliquota  di  prodotto  della
coltivazione, ai  sensi  dell'articolo  19  del  decreto  legislativo
625/1996, mediante un corrispettivo unitario applicato ai  volumi  di
gas importato e di gas assoggettato all'aliquota  di  cui  sopra,  in
misura direttamente proporzionale ai volumi stessi. 
  Le  modalita'  di  versamento  dei  corrispettivi  determinati   in
applicazione dei criteri di cui al comma 1 e le  relative  quote  dei
ricavi delle imprese di stoccaggio che offrono stoccaggio  strategico
sono stabilite dall'Autorita'. 
  I  soggetti  importatori  attraverso   gasdotti   sono   tenuti   a
trasmettere mensilmente alle imprese di stoccaggio,  entro  la  prima
decade di ciascun mese, i dati relativi  all'importazione  effettuata
nel mese precedente, unitamente alle relative attestazioni doganali. 
  I dati relativi  alle  importazioni  di  GNL  sono  trasmessi  alle
imprese di stoccaggio da parte delle imprese di rigassificazione. 
  I titolari di concessioni di coltivazione trasmettono alle  imprese
di  stoccaggio  i  dati   delle   produzioni   mensili   assoggettate
all'aliquota di cui al comma  1,  ripartendo  mensilmente,  in  egual
misura, il volume di franchigia. 
  Le  imprese  di  stoccaggio,  ai  fini  della  verifica  dei   dati
trasmessi, possono richiedere l'accesso  ai  dati  delle  imprese  di
trasporto  registrati  ai  punti  di  entrata   corrispondenti   alle
importazione e alle produzioni di cui sopra, nonche' richiedere  agli
organi istituzionali che effettuano la vigilanza sull'importazione  e
la produzione di gas di verificare la coerenza  dei  dati  dichiarati
con quelli in loro possesso.