IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive  modifiche  ed
integrazioni e, in particolare, gli articoli 11, comma 1, e 18, comma
3; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
"Ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.59" e successive  modifiche
ed integrazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22
novembre  2010,  recante  "Disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri",  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,   n.   401   recante
"Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture  preposte  alle  attivita'  di  protezione  civile  e   per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile"; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  6
dicembre 2010, recante "Modifiche all'organizzazione del Dipartimento
della Protezione Civile", registrato alla Corte dei Conti in data  22
dicembre 2010, reg. 20, fg. 317; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo
2011 recante "Ordinamento delle strutture generali  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri", pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
136 del 14 giugno 2011; 
  Visto il decreto  del  Segretario  Generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2011,  recante  "Organizzazione
interna del Dipartimento della Protezione  Civile",  registrato  alla
Corte dei Conti in data 9 febbraio 2011, reg. 3, fg. 308; 
  Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  30
dicembre 2011, in corso di registrazione, con il  quale  al  Prefetto
Dr. Franco Gabrielli e' stato conferito, ai sensi dell'art. 18, comma
3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  l'incarico  di  Capo  del
Dipartimento della Protezione Civile a far data dal 17 novembre  2011
e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma  3,
della citata legge  23  agosto  1988,  n.  400,  fatto  salvo  quanto
previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica  del
3 luglio 1997, n. 520 ed  e'  stata  attribuita  la  titolarita'  del
centro di responsabilita' amministrativa n. 13 - Protezione Civile  -
del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  febbraio  2001,
n. 194, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2001
-  recante   la   nuova   disciplina   della   partecipazione   delle
organizzazioni di volontariato nelle attivita' di protezione civile; 
  Premesso che: 
    il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (di seguito: decreto
legislativo) ha dato attuazione alla normativa in materia  di  tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione  di
quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 123; 
    il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106,  ha  provveduto  ad
integrare e modificare la predetta normativa; 
    l'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo,  come  modificato
dal decreto legislativo n.  106/2009,  ha  rinviato  ad  un  apposito
decreto dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche  Sociali  e  della
Salute, di concerto con il Ministero dell'Interno ed il  Dipartimento
della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
l'applicazione delle norme ivi contenute ai  volontari  appartenenti,
tra l'altro, alle organizzazioni  di  volontariato  della  protezione
civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo  Nazionale  del  Soccorso
Alpino e Speleologico, ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari  delle
Province Autonome di Trento e di Bolzano e alla componente volontaria
del Corpo Valdostano dei Vigili  del  Fuoco  (di  seguito:  volontari
oggetto  del  presente  decreto),  tenendo  conto  delle  particolari
modalita' di svolgimento delle rispettive attivita'; 
    il predetto decreto interministeriale e' stato adottato  in  data
13 aprile 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana  n.  159  dell'11   luglio   2011   (di   seguito:   decreto
interministeriale); 
    la richiamata disciplina ha stabilito, in particolare, 
      all'art. 1, comma 1, nel  precisare  talune  delle  definizioni
contenute nel testo con riferimento al decreto  legislativo,  che  il
controllo sanitario al quale devono  essere  sottoposti  i  volontari
oggetto del  presente  decreto  consiste  negli  accertamenti  medici
basilari individuati anche da disposizioni delle Regioni  e  Province
Autonome emanate  specificamente  per  il  volontariato  oggetto  del
decreto  interministeriale,  finalizzati  alla   ricognizione   delle
condizioni  di  salute  dei  medesimi,  quale  misura   generale   di
prevenzione nell'ambito delle attivita' di  controllo  sanitario  nel
settore della protezione civile, fatto salvo  quanto  specificato  al
successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria; 
      all'art. 2, comma 1, che le disposizioni contenute nel  decreto
legislativo si applicano ai volontari oggetto  del  presente  decreto
tenendo  conto   delle   seguenti   particolari   esigenze   che   ne
caratterizzano l'attivita' e gli interventi: 
        a) necessita' di intervento immediato  anche  in  assenza  di
preliminare pianificazione; 
        b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica  improntata  a
carattere di immediatezza operativa; 
        c) imprevedibilita' ed indeterminatezza  del  contesto  degli
scenari emergenziali  nei  quali  il  volontario  viene  chiamato  ad
operare  tempestivamente  e  conseguente  impossibilita'  pratica  di
valutare tutti  i  rischi  connessi  secondo  quanto  disposto  dagli
articoli 18 e 29 del decreto legislativo; 
        d) necessita' di derogare, prevalentemente  per  gli  aspetti
formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte  da
operare in materia di prevenzione e  protezione,  pur  osservando  ed
adottando sostanziali  e  concreti  criteri  operativi  in  grado  di
garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte; 
      all'art. 2, comma  2,  che  l'applicazione  delle  disposizioni
contenute  nel  decreto   interministeriale   non   puo'   comportare
l'omissione o il ritardo delle attivita' e dei compiti di  protezione
civile connessi agli eventi di cui alla legge 24  febbraio  1992,  n.
225, e successive modifiche ed integrazioni, nonche'  alla  legge  21
novembre 2000, n. 353 (di seguito: normativa di protezione civile); 
      all'art. 3, commi 1 e 2, che le norme in materia  di  sicurezza
nei luoghi di lavoro contenute nel decreto legislativo sono applicate
ai  volontari  oggetto  del  presente  decreto  nel  rispetto   delle
caratteristiche  strutturali,  organizzative  e   funzionali,   delle
rispettive organizzazioni, preordinate alle attivita' ed  ai  compiti
di protezione civile previsti dalla normativa di protezione civile  e
che, pertanto, il volontario in questione e' equiparato al lavoratore
esclusivamente per le attivita' specificate  al  successivo  art.  4,
commi 1 e 2, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria
salute e sicurezza e di quella delle  altre  persone  presenti  nelle
sedi  delle  organizzazioni  nonche'  sui   luoghi   di   intervento,
formazione ed esercitazioni, su cui ricadono gli  effetti  delle  sue
azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e informazione,
alle istruzioni operative, alle procedure, alle  attrezzature  ed  ai
dispositivi di protezione individuale in dotazione; 
      all'art. 3,  comma  3,  che  ai  fini  dell'applicazione  delle
disposizioni  contenute  nel  decreto  interministeriale,  il  legale
rappresentante delle organizzazioni  di  volontariato  di  protezione
civile e' tenuto all'osservanza degli obblighi di cui  al  successivo
art. 4, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro,  qualunque
sia la relativa tipologia contrattuale; 
      all'art.  4,  comma,1,  che  le  organizzazioni  di  rispettiva
appartenenza curano che il  volontario  aderente,  nell'ambito  degli
scenari di rischio di protezione civile individuati  dalle  autorita'
competenti,  e  sulla  base  dei  compiti  da  lui   svolti,   riceva
formazione, informazione e addestramento, nonche' sia  sottoposto  al
controllo sanitario, nel rispetto dei  principi  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto specificato al
successivo  art.  5  in  materia  di  sorveglianza  sanitaria,  anche
ricorrendo alle componenti mediche interne alle organizzazioni, anche
mediante  accordi  tra  organizzazioni,  ovvero  alle  strutture  del
Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate; 
      all'art. 4, comma 2, che  le  organizzazioni,  nell'ambito  dei
suddetti scenari e compiti, curano che  il  volontario  aderente  sia
dotato di attrezzature e di  dispositivi  di  protezione  individuale
idonei per lo specifico impiego e che sia  adeguatamente  formato  ed
addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal
fabbricante; 
      all'art. 4, comma 3, che le sedi delle organizzazioni, salvi  i
casi in cui nelle medesime si svolga un'attivita' lavorativa, nonche'
i  luoghi  di  esercitazione,  di  formazione  e  di  intervento  dei
volontari oggetto del presente decreto non sono considerati luoghi di
lavoro; 
      all'art. 5, comma 1, che le organizzazioni di appartenenza  dei
volontari oggetto del presente decreto individuano i propri volontari
che nell'ambito delle attivita' di volontariato svolgono  azioni  che
li espongono ai fattori di rischio di cui al decreto  legislativo  in
misura superiore alle soglie previste e negli altri casi  contemplati
nel medesimo decreto,  affinche'  siano  sottoposti  alla  necessaria
sorveglianza sanitaria; 
      all'art. 5, comma 2,  che  l'individuazione  dei  volontari  da
sottoporre a sorveglianza sanitaria nelle Province Autonome di Trento
e di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta, ivi compresi i  volontari
appartenenti  alle  organizzazioni  equivalenti  alla   Croce   Rossa
Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico ed ai
Corpi comunali e provinciali dei Vigili del Fuoco Volontari avviene a
cura  delle  autorita'   competenti   di   protezione   civile,   che
stabiliscono altresi' le modalita' di  valutazione  del  rischio  dei
volontari; 
      all'art. 5, comma 3, che entro sei mesi dalla data  di  entrata
in vigore del decreto interministeriale siano definite  d'intesa  tra
il  Dipartimento  della  Protezione  Civile  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri (di  seguito:  Dipartimento  della  protezione
civile) e le Regioni e le Province Autonome di Trento  e  di  Bolzano
(di seguito: Regioni e Province Autonome): 
        a) le attivita' di sorveglianza sanitaria di cui all'art.  41
del decreto legislativo  compatibili  con  le  effettive  particolari
esigenze connesse al servizio espletato, e le relative  modalita'  di
svolgimento, anche ricorrendo a convenzioni  con  organizzazioni  che
dispongano tra i propri aderenti ed iscritti  di  medici  muniti  dei
requisiti previsti dall'art. 38 del decreto legislativo; 
        b) le forme organizzative per assicurare, con oneri a  carico
del Dipartimento della protezione civile e delle Regioni  e  Province
Autonome, l'individuazione dei  medici  competenti  nel  rispetto  di
quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del decreto legislativo; 
      all'art. 6, comma 1, che le disposizioni contenute nel  decreto
interministeriale,  ad  eccezione  di  quanto  previsto  dall'art.  7
dedicato alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre  1981,
n, 381, si applicano anche ai volontari appartenenti alla Croce Rossa
Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e  Speleologico,  ai
Corpi dei Vigili del  Fuoco  Volontari  delle  Province  Autonome  di
Trento e di Bolzano e alla componente volontaria del Corpo Valdostano
dei Vigili del Fuoco; 
      all'art.  6,  comma  3,  che  resta  fermo  che  al   personale
volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6
del  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  continuano   ad
applicarsi le disposizioni previste per il personale  permanente  del
medesimo Corpo; 
      all'art.  8,  comma  1,  che  ai  fini  dell'adempimento  degli
obblighi previsti dall'art. 4, comma 1, sono considerate le attivita'
di cui il volontario abbia beneficiato  anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore del decreto interministeriale, compatibilmente  con
gli scenari  di  rischio  di  protezione  civile  eventualmente  gia'
individuati dalle autorita' competenti; 
      all'art. 8, comma 2, che le disposizioni contenute nel  decreto
interministeriale hanno effetto decorsi  180  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del medesimo  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana; 
    che  il  decreto  interministeriale  e'  stato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11  luglio  2011  e  che,  pertanto  i
termini  di  sei  mesi  e  180  giorni  stabiliti,   rispettivamente,
nell'art.  5,  comma  3,  e  nell'art.  8,  comma  2,   del   decreto
interministeriale decorrono dalla predetta data; 
    che per la piu' approfondita ed ampia  disamina  delle  questioni
poste all'interno del  quadro  normativo  determinato  dal  combinato
disposto del decreto legislativo e del decreto interministeriale,  e'
stato costituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle
Regioni e  Province  Autonome,  delle  principali  organizzazioni  di
volontariato di protezione civile aventi rilevanza  nazionale,  della
Croce Rossa Italiana e del Corpo  Nazionale  del  Soccorso  Alpino  e
Speleologico, integrato e coordinato dai dirigenti dell'Ufficio  I  -
Volontariato,  Formazione  e  Comunicazione  del  Dipartimento  della
protezione civile; 
    che il predetto gruppo di lavoro  ha  proceduto  all'esame  delle
tematiche trattate nel decreto interministeriale completando i propri
lavori nella seduta del 14 novembre 2011; 
    che il  predetto  gruppo  di  lavoro  ha  unanimemente  condiviso
l'esigenza di recepire e confermare  l'accordo  sancito  in  sede  di
Conferenza Unificata in data 25 luglio 2002, n.  di  repertorio  597,
concernente  i  requisiti  minimi  psicofisici  e  attitudinali  e  i
dispositivi di protezione individuale - DPI relativi agli  operatori,
ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da
adibire allo spegnimento degli incendi  boschivi,  riaffermandone  la
validita',  anche  sulla   base   dell'esame   dei   dati   derivanti
dall'applicazione  della  medesima  intesa  nel  periodo   2003-2011,
individuando, altresi' la metodologia seguita come utile modello  per
eventuali ulteriori azioni specifiche mirate a  tipologie  di  azioni
identificabili  e  ritenute  parimenti  rilevanti   in   materia   di
sicurezza; 
    che  al  fine  di  rendere  pienamente  operativi   i   contenuti
dell'intesa   prevista   dall'art.   5,   comma   3,   del    decreto
interministeriale, anche sulla base delle  risultanze  dell'attivita'
del predetto gruppo di  lavoro,  si  e'  convenuto,  in  particolare,
sull'opportunita' di dover contestualmente elaborare un quadro comune
volontariamente condiviso degli elementi essenziali di base utili  ad
indirizzare l'azione sulle diverse  tematiche  trattate  nel  decreto
interministeriale,  in  un  contesto  di  omogeneita'  per   l'intero
territorio  nazionale,  e  che  costituiscono  il   presupposto   per
l'elaborazione e l'attuazione dell'intesa  specificatamente  prevista
dall'art. 5 del medesimo provvedimento e, in particolare: 
      condividere  indirizzi  comuni   per   l'individuazione   degli
'scenari di rischio di protezione  civile'  e  dei  compiti  in  essi
svolti dai volontari oggetto del decreto  interministeriale  previsti
dall'art. 4, commi 1 e 2, del  decreto  interministeriale,  volti  ad
assicurare un livello omogeneo di base di articolazione dei  predetti
scenari e compiti  per  l'intero  territorio  nazionale,  applicabili
nelle Regioni e Province  Autonome  e  alle  attivita'  svolte  dalle
organizzazioni  di  volontariato  di  protezione  civile  di  rilievo
nazionale; 
      condividere indirizzi comuni per lo svolgimento delle attivita'
di formazione, informazione ed addestramento  dei  volontari  oggetto
del decreto interministeriale di cui al richiamato art. 4, commi 1  e
2,  del   decreto   interministeriale,   volti   ad   assicurare   il
consolidamento  di  una  base  di  conoscenze   comuni   in   materia
sull'intero  territorio  nazionale,  rimettendo  all'autonomia  delle
Regioni e Province Autonome e delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile di rilievo nazionale, negli  ambiti  di  rispettiva
competenza, il compito di disciplinarle nel dettaglio, tenendo  conto
delle rispettive specificita' e caratteristiche, nonche' nel rispetto
delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali
preordinate alle attivita' di protezione civile, ai sensi  di  quanto
previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto interministeriale; 
      condividere  indirizzi  comuni   per   l'individuazione   degli
accertamenti medici basilari finalizzati all'attivita'  di  controllo
sanitario dei volontari oggetto del decreto  interministeriale,  come
definita dall'art. 1, comma  1,  lettera  e)  del  medesimo  decreto,
nonche' per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attivita'  stessa,
definendo  al  riguardo  la   tempistica   di   aggiornamento   degli
accertamenti, le modalita' di conservazione dei dati  relativi  e  le
procedure di controllo sull'adempimento dell'attivita', nel  rispetto
delle  finalita'  ricognitive  espressamente  previste  dal   decreto
interministeriale nonche' delle vigenti disposizioni  in  materia  di
tutela della riservatezza dei dati personali; 
    che il Dipartimento della Protezione Civile e  le  Regioni  e  le
Province Autonome,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  possono
adeguare i predetti elementi di  base  con  l'obiettivo  di  renderli
maggiormente coerenti con  il  proprio  specifico  ordinamento  e  la
propria specifica articolazione operativa territoriale; 
    che e' possibile procedere,  pertanto,  all'adozione  dell'intesa
prevista dal richiamato art. 5 del decreto interministeriale  nonche'
degli indirizzi condivisi sopra enunciati; 
    che nelle Province autonome di Trento e Bolzano le norme  di  cui
al decreto interministeriale del 13 aprile 2011 e quelle del presente
decreto si applicano in conformita' agli ordinamenti  delle  predette
province, nel rispetto delle competenze di cui agli articoli 4, 8, 9,
16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto  1972,
n. 670,  concernente  l'approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto
Adige  e  nella  Regione  Autonoma  Valle  d'Aosta  si  applicano  in
conformita' al proprio ordinamento, ai sensi di quanto previsto dagli
articoli 2 e 3 dello Statuto Speciale  di  autonomia,  approvato  con
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4; 
    che nell'ambito della Croce Rossa Italiana e del Corpo  Nazionale
del Soccorso Alpino  e  Speleologico  le  funzioni  interne  relative
all'attuazione delle menzionate  disposizioni  sono  individuate  nel
rispetto dei rispettivi statuti e regolamenti, al fine di assicurarne
l'effettiva  ed  omogenea  applicazione  in  tutte  le  articolazioni
operative sull'intero territorio nazionale; 
    che, in ragione  della  particolare  complessita'  delle  materie
oggetto dei  predetti  indirizzi  condivisi  e  dell'intesa  prevista
dall'art. 5  del  decreto  interministeriale,  nonche'  dei  continui
progressi  in  atto  nel  settore  della   protezione   civile,   con
particolare riguardo agli aspetti dell'organizzazione delle attivita'
e  delle  forme  e  procedure  di  coordinamento  operativo  per   lo
svolgimento delle medesime, si ritiene opportuno prevedere  che  essi
possano essere oggetto di revisione entro 24 mesi  dalla  data  della
loro entrata in vigore, ovvero anticipatamente ove se  ne  ravvisasse
l'improrogabile esigenza, anche in relazione a specifici aspetti; 
    che e' fatto integralmente  salvo  quanto  previsto  dal  decreto
legislativo n. 230  del  17  marzo  1995  in  materia  di  radiazioni
ionizzanti; 
  Viste le note prot. n. DPC/VOL/70269, DPC/VOL/70287,  DPC/VOL/70307
e DPC/VOL/70312 con le quali lo schema del  presente  decreto  e  dei
relativi allegati parti integranti e sostanziali e'  stato  trasmesso
rispettivamente alle Regioni e Province Autonome,  alla  Croce  Rossa
Italiana,   alla   Consulta   Nazionale   delle   Organizzazioni   di
Volontariato di Protezione Civile ed al Corpo Nazionale del  Soccorso
Alpino  e  Speleologico  per  acquisire  i   rispettivi   pareri   e,
limitatamente alle Regioni e Province  Autonome,  l'intesa  specifica
sull'allegato 5, prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale; 
  Visto il parere favorevole sugli indirizzi condivisi e  sull'intesa
prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale  secondo  i  testi
contenuti negli allegati da 1 a 4, parti integranti e sostanziali del
presente decreto, reso dalla Consulta Nazionale delle  Organizzazioni
di Volontariato  di  Protezione  Civile  istituita  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2008 nella seduta
del giorno 20 dicembre 2011, comunicato con nota del  suo  Presidente
di pari data; 
  Visto il parere favorevole sugli indirizzi condivisi e  sull'intesa
prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale  secondo  i  testi
contenuti negli allegati da 1 a 4, parti integranti e sostanziali del
presente decreto, reso  dal  Commissario  Straordinario  della  Croce
Rossa Italiana con nota del 20 dicembre 2011; 
  Visto il parere favorevole sugli indirizzi condivisi e  sull'intesa
prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale  secondo  i  testi
contenuti negli allegati da 1 a 4, parti integranti e sostanziali del
presente  decreto,  reso  dal  Presidente  del  Corpo  Nazionale  del
Soccorso Alpino e Speleologico con nota del 20 dicembre 2011; 
  Vista la nota prot. 49/C13PC dell'11 gennaio 2012, con la quale  e'
stata comunicata l'intesa delle Regioni e delle Province Autonome  di
Trento e di Bolzano sul presente decreto,  contenente  gli  indirizzi
condivisi   e   l'intesa   prevista   dall'art.   5    del    decreto
interministeriale di cui agli allegati da 1 a 4, parti  integranti  e
sostanziali, condizionandola all'accoglimento di  alcuni  emendamenti
il  cui  contenuto  e'  stato  integralmente  recepito  nel  presente
provvedimento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente  decreto,
contiene la condivisione degli indirizzi comuni per  l'individuazione
degli 'scenari di rischio di protezione civile' e dei compiti in essi
svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato
di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al  Corpo  Nazionale
del Soccorso Alpino e Speleologico, alle  organizzazioni  equivalenti
esistenti nelle Province Autonome di Trento e  di  Bolzano,  previsti
dall'art. 4, commi 1 e 2, del  decreto  interministeriale  13  aprile
2011 'Disposizioni  in  attuazione  dell'art.  3,  comma  3-bis,  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  in  materia  di  salute  e
sicurezza nei luoghi di lavorO', al fine  di  assicurare  un  livello
minimo ed omogeneo di base di articolazione dei  predetti  scenari  e
compiti per l'intero territorio nazionale.