IL DIRETTORE GENERALE 
                  per l'igiene e la sicurezza degli 
                     alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 974/2011 della Commissione che approva
la sostanza attiva acrinatrina in  conformita'  al  regolamento  (CE)
n.1107/2009 e modifica la decisione 2008/934/CE  con  la  conseguente
cancellazione della sostanza attiva in questione  dall'allegato  alla
decisione stessa; 
  Visto l'articolo 2, paragrafo  1,  del  suddetto  regolamento,  che
stabilisce  i  tempi  e  le  modalita'  per   adeguare   i   prodotti
fitosanitari  contenenti  la   sostanza   attiva   acrinatrina   alle
disposizioni in esso riportate; 
  Considerato  che,  in  particolare,  per  questa  prima   fase   di
adeguamento e' previsto  che  i  titolari  delle  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari siano in possesso di un fascicolo conforme alle
prescrizioni  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.   544/2011,   o   in
alternativa, possano comunque accedervi; 
  Considerato  altresi',   che   dette   informazioni   relative   al
regolamento di approvazione della sostanza attiva  acrinatrina,  sono
riportate anche nella tabella riepilogativa consultabile sul sito  di
questo ministero all'indirizzo  www.salute.gov.it  all'interno  delle
indicazioni  operative  per  i  regolamenti  di  approvazione   delle
sostanze attive stesse; 
  Considerato che gli Stati membri verificano, in particolare, che le
condizioni di cui all'allegato I del  regolamento  (UE)  n.  974/2011
della  Commissione,  escluse  quella  della  parte  B  della  colonna
relativa  a  disposizioni  particolari  di   tale   allegato,   siano
rispettate e che il titolare delle autorizzazioni sia in possesso del
fascicolo sopra menzionato; 
  Considerato gli  Stati  membri,  al  termine  di  dette  verifiche,
modificano o revocano le  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari
autorizzati, a base della sostanza attiva acrinatrina,  entro  il  30
giugno 2012; 
  Considerato che il prodotti fitosanitario Ciak Plus 150 EC (reg. n.
13070) dell'Impresa Agrimix s.r.l., contenente la sostanza attiva  in
questione,  e'  risultato,  al  termine  delle  necessarie  verifiche
tecnico-amministrative, non conforme a quanto stabilito dall'articolo
2, paragrafo 1, del  suddetto  regolamento  (UE)  n.  974/2011  della
Commissione; 
  Ritenuto   di    procedere    alla    revoca    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Ciak Plus  150
EC  (reg.  n.  13070)  dell'Impresa  Agrimix  s.r.l.,  contenente  la
sostanza attiva acrinatrina, risultato non conforme al termine  delle
verifiche  previste  ai  sensi  dell'articolo  2,  paragrafo  1,  del
suddetto regolamento (UE) n. 974/2011 della Commissione; 
 
                              Decreta: 
 
  L'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del   prodotto
fitosanitario CIAK PLUS 150 EC (reg. n. 13070)  dell'Impresa  Agrimix
s.r.l., contenente la sostanza attiva  acrinatrina,  e'  revocato  in
quanto risultato non conforme, al termine delle necessarie  verifiche
tecnico-amministrative, a quanto stabilito dall'articolo 2, paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 974/2011 della Commissione. 
  Gli Stati membri, revocano dette autorizzazioni entro il 30  giugno
2012, pertanto, il prodotto fitosanitario in questione e' revocato  a
partire dal 1° luglio 2012. 
  La commercializzazione, da parte del  titolare  dell'autorizzazione
del prodotto fitosanitario CIAK PLUS  150  EC  (reg.  n.  13070)  dei
quantitativi regolarmente  prodotti  fino  al  momento  della  revoca
avvenuta  ai  sensi  dell'articolo  2,  paragrafo   1,   del   citato
regolamento,  nonche'  la  vendita  da  parte  dei  rivenditori   e/o
distributori autorizzati  del  prodotto  fitosanitario  revocato,  e'
consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto  fino
al  31  marzo  2013.  L'utilizzo  del  suddetto  prodotto  e'  invece
consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino
al 31 luglio 2013. 
  Il titolare dell'autorizzazione  del  prodotto  fitosanitario  CIAK
PLUS 150 EC (reg. n. 13070) e' tenuto  ad  adottare  ogni  iniziativa
volta ad informare i rivenditori  e  gli  utilizzatori  dell'avvenuta
revoca e del rispetto dei tempi  fissati  per  lo  smaltimento  delle
relative scorte. 
  Il presente decreto sara' notificato  in  via  amministrativa  alle
Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 21 marzo 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello