IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88,  recante  la  «Ristrutturazione
dell'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  e  dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione conto gli infortuni sul lavoro» ed,  in
particolare, gli articoli 1 e 55; 
  Visto l'art. 4, comma 66, della legge 12  novembre  2011,  n.  183,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato. (Legge di stabilita' 2012)», laddove dispone
che,  al  fine  di  concorrere  al  raggiungimento  degli   obiettivi
programmati di finanza pubblica per gli anni 2012 e seguenti, l'INPS,
l'INPDAP e  INAIL,  nell'ambito  della  propria  autonomia,  adottano
misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le  proprie
spese  di  funzionamento  in   misura   non   inferiore   all'importo
complessivo, in termini di saldo netto, di 60  milioni  di  euro  per
l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013  e  16,5  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno  2014,  e  demanda  ad  un  apposito
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto   con   il   Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,
l'individuazione del riparto degli importi di cui sopra tra gli  enti
citati,  nonche'  tra  gli  altri  enti  nazionali  di  previdenza  e
assistenza sociale pubblici individuati con  il  richiamato  decreto,
stabilendo che le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste
dal medesimo comma sono versate annualmente, entro la data  stabilita
con il  predetto  decreto,  ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato; 
  Visto l'art. 21, comma 1, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, che prevede la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS e la  loro
contestuale incorporazione nell'INPS, che succede in tutti i rapporti
attivi e passivi degli enti incorporati con effetto  dal  1°  gennaio
2012 e che limita l'attivita' dell'INPDAP e dell'ENPALS agli atti  di
ordinaria amministrazione dal 6 dicembre 2011 - data  di  entrata  in
vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 - sino al 31 dicembre 2011; 
  Viste le spese di funzionamento esposte nel bilancio preventivo per
l'annualita' 2012 dell'INPS,  per  un  importo  complessivo  pari  ad
€ 3.116.069.345,15; del soppresso INPDAP, per un importo  complessivo
pari ad € 614.608.600,00; dell'INAIL, per un importo complessivo pari
ad € 910.936.991,00, riferite alle seguenti Categorie: I^, II^, IV^; 
  Tenuto  prioritariamente  conto  dell'ammontare  complessivo  delle
suindicate   spese   di   funzionamento   dell'INPS    congiuntamente
all'INPDAP, nonche' dell'INAIL, sulla base degli importi  complessivi
sopra indicati; 
  Tenuto, altresi', conto dell'incorporazione dell'INPDAP nell'INPS e
dei relativi risparmi di spesa che tale  processo  di  incorporazione
dovra' comportare, secondo le previsioni del comma 8 dell'art. 21 del
citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con  modificazioni,
dalla legge n. 214 del 2011; 
  Ritenuto necessario dare attuazione alle disposizioni previste  dal
richiamato art. 4, comma  66,  della  legge  n.  183  del  2011,  con
l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
che stabilisca il riparto dell'importo dei risparmi di spesa previsti
dal primo periodo  del  comma  66  del  citato  art.  4  tra  l'INPS,
congiuntamente al soppresso INPDAP, e  l'INAIL  e  che  individui  il
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato  a  cui  sono  versate
annualmente le somme provenienti dalle suddette riduzioni  di  spesa,
nonche'  la  data  entro  la  quale  tale  versamento   deve   essere
effettuato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Riparto delle riduzioni di spesa  previste  dall'art.  4,  comma  66,
  della legge 12 novembre 2011, n. 183 tra l'INPS e l'INAIL. 
  1. La percentuale di riparto dell'importo delle riduzioni di  spesa
previste dall'art. 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
derivanti  dalla  razionalizzazione  delle  spese  di   funzionamento
dell'INPS e dell'INAIL, e' posta, per gli  anni  2012  e  2013  ed  a
decorrere dall'anno 2014, per il venti per cento a carico  dell'INAIL
e per l'ottanta per cento a carico dell'INPS,  con  riferimento  alle
categorie indicate nelle premesse riferite ai bilanci  di  previsione
2012.