IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 11 gennaio 1957, n  6,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, recante disposizioni in tema di ricerca e  coltivazione
degli idrocarburi liquidi e gassosi; 
  Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, e  successive  modifiche  ed
integrazioni, recante disposizioni in tema di ricerca e  coltivazione
degli idrocarburi liquidi e gassosi nel  mare  territoriale  e  nella
piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio  1957,
n. 6, sulla  ricerca  e  coltivazione  degli  idrocarburi  liquidi  e
gassosi; 
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n.  9,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  norme  per  l'attuazione  del   nuovo   Piano
energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali  idroelettriche
ed  elettrodotti,   idrocarburi   e   geotermia,   autoproduzione   e
disposizioni fiscali; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  1996,  n.  625,  recante
attuazione della direttiva 94/22/CEE,  relativa  alle  condizioni  di
rilascio  e  di  esercizio  delle  autorizzazioni  alla  prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi; 
  Vista la legge 20 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore
energetico,  nonche'  delega  al  governo  per  il  riassetto   delle
disposizioni vigenti in materia di energia; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia ed, in particolare, l'art. 45 in merito alle iniziative  a
favore dei residenti nelle regioni interessate  dalla  estrazione  di
idrocarburi liquidi e  gassosi,  da  realizzarsi  in  relazione  alle
produzioni di idrocarburi ottenute in ciascuna regione; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
concerto con il Ministro dello sviluppo  economico  del  12  novembre
2010 (registrato alla Corte dei Conti registro 8 - economia e finanze
- foglio 210 - 10 dicembre 2010), di istituzione ai  sensi  dell'art.
45 legge n. 99/09, di un fondo destinato a benefici per  i  residenti
delle  regioni  in  cui  vi  sono  produzioni  di  idrocarburi  e  in
particolare gli articoli 4 e 5; 
  Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  -
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici - Direzione generale per la Motorizzazione, n. 96887 del
3 dicembre 2010, con la quale comunica la disponibilita' a fornire  i
dati necessari all'iniziativa; 
  Vista la sentenza del TAR Lazio del 27  luglio  2011  (n.02829/2011
REG.ORD.CAU. - N.  02788/2011  REG.RIC),  di  sospensione  temporanea
dell'efficacia dei decreti interministeriali 12 novembre  2010  e  21
febbraio 2011; 
  Considerato che con pronuncia del 4  ottobre  2011  (N.  04340/2011
REG.PROV.CAU. N. 07036/2011 REG.RIC) il Consiglio di Stato ha accolto
l'appello ed ha respinto l'istanza cautelare del TAR  Lazio  proposta
in primo grado. 
  Viste le comunicazioni del Ministero dello sviluppo  economico  del
29 luglio 2011 n. 15990 e del 28 settembre 2011 n.  19339,  ai  sensi
del comma 8 dell'art. 3 del  decreto  interministeriale  12  novembre
2010 sopra detto; 
  Tenuto conto che con la nota 8 settembre 2011 n. 18003 il Ministero
dello sviluppo economico  indicava  la  metodologia  di  calcolo  del
beneficio pro capite da erogare ai  sensi  dell'art.  5  del  decreto
interministeriale 12 novembre 2010 e che il Ministero dell'economia e
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato con nota
del 17 ottobre 2011 n. 100750  comunicava  in  merito  di  non  avere
osservazioni da formulare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      Ripartizione delle somme 
 
  1. Ricadono nell'ambito di  applicazione  di  cui  all'art.  4  del
decreto interministeriale 12 novembre  2010,  "Procedure  applicative
del beneficio economico di importo pari o inferiore, su base annua, a
30 euro per beneficiario" i seguenti importi in  euro  relativi  alle
regioni: 
 
    

-----------------------------
Piemonte        € 3.847.380
Puglia          € 1.685.236
Calabria        €   501.887
Emilia Romagna  €   293.195
Molise          €   169.337
Marche          €    45.435
-----------------------------

    
 
  Tali importi, ai sensi dello  stesso  art.  4  sopra  citato,  sono
versati direttamente alle regioni interessate e  sono  finalizzati  a
benefici per i residenti nel territorio della provincia o del  comune
interessato  dalle  attivita'  di  estrazione,  in  proporzione  alle
relative produzioni di idrocarburi. 
  2. Ricade nell'ambito di applicazione di cui all'art. 5 del decreto
interministeriale  12  novembre  2010,  "Procedure  applicative   del
beneficio economico di importo superiore, su base annua,  a  30  euro
per beneficiario", l'importo in euro relativo alla regione: 
 
    

-----------------------------
Basilicata     € 48.779.628
-----------------------------

    
 
  Tale importo e'  finalizzato  ad  un  beneficio  "pro  capite"  per
maggiorenni muniti di patente di  guida  residenti  nella  regione  e
viene erogato attraverso apposita carta elettronica denominata "bonus
idrocarburi". L'importo, ai sensi  del  comma  2  dell'art.  5  sopra
detto, e' al lordo degli oneri  di  gestione  e  distribuzione  della
carta.