IL RETTORE 
 
  Visto lo statuto vigente della Universita' degli  studi  di  Urbino
«Carlo Bo» emanato con decreto rettorale n. 1192/2008 del 15 novembre
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  2  dicembre  2008,  n.
282; 
  Visto l'art. 6, comma 9 della legge 16 maggio 1989, n. 168; 
  Visto l'art. 2, comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
  Visto l'art. 49 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5; 
  Visto il decreto rettorale n. 109/2011 dell'11 marzo  2011  con  il
quale e' stato istituito l'organo deputato alla predisposizione delle
modifiche statutarie ai sensi della legge n. 240/2010, art. 2,  comma
5; 
  Visto  il  verbale  dell'adunanza  in  seduta  comune  del   senato
accademico e del consiglio di amministrazione del 21 aprile 2011  nel
quale sono stati proposti gli orientamenti in base al quale  l'organo
costituito doveva predisporre il nuovo testo dello statuto; 
  Viste le delibere n. 118/2011 e  n.  116/2011  rispettivamente  del
senato accademico e del consiglio di amministrazione  del  12  luglio
2011 con le  quali  sono  state  approvate  le  linee  guida  per  la
revisione statutaria; 
  Vista la nota prot. n. 3389 del 4 agosto 2011 con la quale il  MIUR
assegna a questa Universita' l'ulteriore termine di tre mesi previsto
all'art. 2, comma 6 della legge n. 240/2010; 
  Considerato  che,  al   fine   di   garantire   una   piu'   estesa
partecipazione  alla   individuazione   delle   regole   fondanti   e
fondamentali  dell'Ateneo,  sono  stati  consultati  le  facolta',  i
rappresentanti   degli   enti   territoriali   e   locali   e   delle
organizzazioni imprenditoriali e sindacali del territorio; 
  Visto il testo elaborato dall'organo deputato alla  predisposizione
delle modifiche statutarie comunicato dal  presidente  ai  componenti
del senato accademico e del consiglio di amministrazione in  data  17
ottobre 2011; 
  Vista la delibera del senato accademico n. 187/2011 del 18  ottobre
2011 che ha approvato con modifiche il testo dello  statuto  prodotto
dalla commissione; 
  Vista la delibera n. 188/2011 del 26 ottobre 2011 con la  quale  il
senato accademico, previo parere favorevole espresso dal consiglio di
amministrazione con delibera n. 165/2011  del  25  ottobre  2011,  ha
approvato lo statuto di autonomia dell'Universita'; 
  Vista la nota prot. n. 25473 del 27 ottobre 2011 con  la  quale  e'
stato inviato al MIUR, per  il  prescritto  parere,  il  testo  dello
statuto approvato; 
  Vista la nota prot. n. 1026 del 24 febbraio 2012 con  la  quale  il
MIUR ha  comunicato  le  osservazioni  e  le  richieste  di  modifica
rispetto al testo inviato; 
  Vista la delibera n. 28/2012 dell'8 marzo  2012  con  la  quale  il
senato   accademico,   previo   parere   reso   dal   consiglio    di
amministrazione  con  delibera  n.  23/2012  dell'8  marzo  2012,  ha
approvato lo statuto tenendo conto delle osservazioni  pervenute  dal
MIUR; 
  Vista la nota prot. n. 6694 del 19 marzo 2012 con la quale e' stata
inviata al MIUR la delibera di cui sopra con il testo  dello  statuto
modificato; 
  Considerato che il Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca non ha comunicato ulteriori rilievi o osservazioni  sul
testo dello statuto di autonomia trasmesso; 
  Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento  amministrativo
previsto  per  l'emanazione  dello   statuto   di   autonomia   della
Universita'; 
  Viste  le  disposizioni  legislative  e  normative  riguardanti  le
Universita'; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato lo statuto di autonomia dell'Universita' degli  studi
di Urbino «Carlo Bo» nel testo sottoriportato: 
 
«Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI. 
 
  Art. 1 (Principi fondamentali). - 1. L'Universita' degli  studi  di
Urbino Carlo Bo e' istituzione pubblica, ha personalita' giuridica  e
piena  capacita'  di  diritto  pubblico  e  privato;   ha   autonomia
statutaria,  regolamentare,  scientifica,  didattica,  organizzativa,
finanziaria e contabile, si organizza e  opera  secondo  il  presente
statuto, espressione fondamentale della sua autonomia. 
  2. Ai fini del presente statuto per  "Universita'"  e  "Ateneo"  si
intende la "Universita' degli studi di Urbino Carlo Bo"  avente  sede
nella citta' di Urbino. 
  3.  I  fini  primari  dell'Universita'   sono   la   promozione   e
l'organizzazione  della   ricerca   scientifica   e   dell'istruzione
superiore,  l'elaborazione  e  la   trasmissione   delle   conoscenze
scientifiche, la formazione di tutto il  personale,  la  preparazione
culturale e professionale di studenti e  studentesse,  la  formazione
permanente  e  ricorrente,  l'innovazione  culturale,  scientifica  e
tecnologica nella societa', nonche', nelle forme che le sono proprie,
lo sviluppo del territorio. 
  4. L'Universita' adotta i provvedimenti necessari per assicurare la
piena realizzazione del diritto allo studio, valorizzando i  principi
espressi nella Carta dei  diritti  e  dei  doveri  degli  studenti  e
studentesse. Per assolvere ai propri compiti  formativi,  promuove  e
sostiene  attivita'  e  servizi  di  orientamento  e  di   assistenza
didattica, nonche' iniziative atte a favorire l'inserimento nel mondo
del lavoro di studenti e studentesse. 
  5. Per il conseguimento delle proprie finalita' promuove  forme  di
consultazione periodica e collaborazione con enti  di  cultura  e  di
ricerca e con Istituzioni e  aziende  pubbliche  e  private,  locali,
nazionali e internazionali. 
  6.  L'Universita'  riconosce  nella  vocazione  internazionale  una
componente fondamentale del proprio profilo didattico e  scientifico.
A tal fine, favorisce l'insegnamento in lingua straniera, gli  scambi
culturali,  la  mobilita'  della  componente  docente  e  di   quella
studentesca e il  riconoscimento  delle  carriere  e  dei  titoli  di
studio. Promuove il proprio inserimento  in  reti  internazionali  di
didattica e ricerca, nonche' di formazione del personale. 
  7. L'Universita' garantisce e  promuove,  anche  attraverso  azioni
positive, il principio delle pari opportunita'  e  la  valorizzazione
delle  differenze  di  genere.  Contrasta,  in  ogni  ambito  di  sua
pertinenza, qualsiasi forma di discriminazione, diretta e  indiretta,
con particolare riguardo al sesso, alla razza, al colore della pelle,
all'origine etnica o  sociale,  alla  lingua,  alla  religione,  alle
convinzioni personali, alle opinioni politiche o di  qualsiasi  altra
natura, all'appartenenza a una  minoranza  nazionale  e/o  culturale,
alle condizioni socio-economiche, alla disabilita' e alle  condizioni
di salute, all'eta', all'orientamento sessuale,  allo  stato  civile.
L'Universita'  assicura   un   ambiente   improntato   al   benessere
organizzativo e si impegna  a  prevenire,  rilevare,  contrastare  ed
eliminare ogni comportamento lesivo della dignita' della persona. 
  8. L'Universita' adotta i provvedimenti necessari  a  garantire  il
pieno inserimento di studenti e studentesse disabili nell'Ateneo e la
loro   effettiva   partecipazione   alla   vita    della    comunita'
universitaria, adoperandosi alla rimozione di ogni  ostacolo  che  si
frapponga allo svolgimento  delle  attivita'  e  alla  fruizione  dei
servizi universitari. 
  9. L'Universita'  ispira  la  propria  attivita'  amministrativa  e
gestionale ai principi di programmazione e controllo di gestione,  di
pubblicita' degli atti e accesso ai documenti e alle informazioni, di
semplicita',   efficienza   e   snellimento   delle   procedure,   di
responsabilita' individuale nell'attuazione  delle  decisioni  e  nel
controllo della regolarita' degli atti, di  trasparenza,  certezza  e
prevedibilita' nell'evoluzione  della  spesa  per  il  personale,  di
valutazione, valorizzazione  delle  competenze  professionali  e  del
merito. Le funzioni dei  soggetti  responsabili  del  procedimento  e
l'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinati con  apposito
regolamento. 
  Art. 2 (Liberta' di ricerca e di insegnamento). - 1.  L'Universita'
garantisce  liberta'  di  ricerca;  assicura  la  promozione   e   lo
svolgimento delle attivita' scientifiche anche con  propri  specifici
finanziamenti,  favorendo  la  collaborazione   interdisciplinare   e
interdipartimentale  e  la  stretta   connessione   con   l'attivita'
didattica; tutela l'autonomia individuale nella scelta dei temi e dei
metodi di ricerca; favorisce inoltre l'accesso del singolo studioso e
delle   strutture   di   ricerca   ai   finanziamenti    esterni    e
all'utilizzazione di attrezzature  e  servizi  e  la  diffusione  dei
risultati nel rispetto delle esigenze di tutti. 
  2. L'Universita' garantisce liberta'  di  insegnamento  ai  singoli
docenti. 
  3. Il personale docente e' tenuto ad adempiere,  nel  rispetto  dei
valori  etici,  con  regolarita'  e  assiduita'  ai  propri   compiti
istituzionali, a quelli che gli vengono di volta in  volta  conferiti
con  specifiche  delibere  degli   organi   competenti,   nonche'   a
partecipare regolarmente agli organi collegiali  e  alle  commissioni
previste dallo statuto e istituite dagli  organi  e  dalle  strutture
didattiche e scientifiche dell'Ateneo. 
  Art. 3 (Formazione del personale). - 1. L'Universita' favorisce  la
crescita professionale del personale quale condizione essenziale alla
realizzazione dei propri fini istituzionali. 
  A tal fine: 
  a) valuta l'attivita' didattica e di ricerca del personale docente; 
  b)   cura   la   formazione   e   l'aggiornamento   del   personale
tecnico-amministrativo,  garantendo  la  partecipazione  dei   propri
dipendenti, donne e  uomini,  in  rapporto  proporzionale  alla  loro
presenza; 
  c)  per  contribuire  allo  sviluppo  della   cultura   di   genere
nell'ambito della comunita' universitaria assicura l'adeguamento  dei
programmi formativi. 
  Art. 4 (Fonti di finanziamento). - 1.  Le  fonti  di  finanziamento
dell'Universita'  sono   costituite   da   entrate   proprie   e   da
trasferimenti dello Stato e di altri soggetti  pubblici,  nonche'  da
erogazioni e contributi di persone  fisiche  e  soggetti  pubblici  e
privati. 
  2.  Le  entrate  proprie  sono   costituite   dalla   contribuzione
studentesca, da proventi conseguenti a prestazioni,  da  contratti  e
contributi di ricerca nonche' da redditi patrimoniali. 
  Art. 5 (Statuto). - 1. Lo statuto e' espressione fondamentale della
liberta' e dell'autonomia dell'Universita' in conformita' ai principi
dell'art.  33  della   Costituzione,   cosi'   come   attuati   dalle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  che   espressamente   si
riferiscono alle universita'. 
  2. Lo statuto e  le  sue  modifiche,  sentiti  i  dipartimenti,  il
comitato unico di  garanzia  e  il  consiglio  degli  studenti,  sono
approvati  dal  senato  accademico   a   maggioranza   assoluta   dei
componenti, previo parere favorevole espresso a maggioranza  assoluta
dei componenti del consiglio di amministrazione. Lo statuto e le  sue
modifiche sono emanati dal rettore con proprio decreto. 
  3.  Le  modifiche  possono  essere  proposte  da  qualunque  organo
dell'Ateneo nonche' da ciascun dipartimento  e  dal  consiglio  degli
studenti e entrano in vigore il  trentesimo  giorno  successivo  alla
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
salvo che non sia diversamente stabilito. 
  Art.  6  (Regolamenti).  -  1.   L'attivita'   e   l'organizzazione
dell'universita'  sono  disciplinate,  in  conformita'  al   presente
statuto, da disposizioni regolamentari. 
  2.  Il  regolamento  generale  di  Ateneo  definisce  e  disciplina
l'organizzazione, le procedure  di  attivazione  delle  strutture  di
ricerca e di didattica dell'Universita' e dei centri di  servizio  di
Ateneo,   nonche'   le   procedure   di   elezione    degli    organi
dell'Universita'  e  delle  rappresentanze  presenti  in  Ateneo  non
specificamente disciplinate dallo statuto. Il regolamento generale di
Ateneo e' approvato dal senato accademico a maggioranza assoluta  dei
componenti, previo parere del consiglio di amministrazione, sentiti i
dipartimenti e il consiglio degli studenti. 
  3. Il regolamento didattico di Ateneo  disciplina  gli  ordinamenti
degli studi dei corsi  per  i  quali  l'Universita'  rilascia  titoli
aventi valore legale, riconoscendo ai dipartimenti i poteri necessari
alla realizzazione  della  propria  autonomia  didattica;  stabilisce
altresi' le modalita' per  l'istituzione  e  il  funzionamento  delle
scuole di specializzazione,  dei  corsi  di  alta  formazione,  delle
scuole  di  dottorato,  dei  corsi  di  perfezionamento  e  di  altre
iniziative didattiche e di ogni  ulteriore  attivita'  formativa.  E'
approvato  dal  senato  accademico   a   maggioranza   assoluta   dei
componenti,   previo   parere    favorevole    del    consiglio    di
amministrazione,  sentiti  i  dipartimenti  e  il   consiglio   degli
studenti. 
  4. Il regolamento di amministrazione e contabilita'  disciplina  la
gestione finanziaria, contabile e patrimoniale,  nonche'  l'attivita'
negoziale dell'Ateneo. E' approvato dal consiglio di  amministrazione
a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il senato accademico. 
  5. I regolamenti di funzionamento dei  dipartimenti  sono  proposti
dai consigli di  dipartimento  e  approvati  dal  senato  accademico,
previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. 
  6.   I   regolamenti    inerenti    esclusivamente    all'attivita'
economico-finanziaria dell'Ateneo  sono  adottati  dal  consiglio  di
amministrazione, sentito il senato accademico. 
  7. Ogni altro  regolamento  e'  approvato  dal  senato  accademico,
previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. 
  8. Tutti i regolamenti sono approvati a  maggioranza  assoluta  dei
componenti di tutti gli organi che intervengono  nel  procedimento  a
seconda degli ambiti di rispettiva  competenza  e  sono  emanati  con
decreto  del  rettore.  Entrano  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo alla pubblicazione nell'albo dell'Universita',  salvo  che
non sia diversamente stabilito. 
  Art. 7 (Codice etico). - 1. L'Universita' adotta  un  codice  etico
valevole per  la  comunita'  universitaria,  costituita  da  docenti,
studenti e studentesse, personale tecnico-amministrativo, nonche' per
tutti coloro che a vario titolo operano nell'Ateneo. 
  2. Il codice detta le regole di condotta da  osservare  nell'ambito
della comunita', persegue ogni forma di discriminazione e  di  abuso,
favorisce il riconoscimento e il rispetto  dei  diritti  individuali,
nonche' l'accettazione di  doveri  e  responsabilita'  nei  confronti
dell'istituzione di appartenenza. Il codice disciplina anche  i  casi
di  conflitto  di  interessi  o  di   violazione   della   proprieta'
intellettuale. 
  3. Il codice e le  sue  modifiche,  previo  parere  favorevole  del
consiglio di amministrazione, sentiti il comitato unico di  garanzia,
i dipartimenti, il  consiglio  degli  studenti,  sono  approvati  dal
senato  accademico  ed  emanati  con  decreto  dal  rettore,  che  ne
garantisce adeguata pubblicita' e la piu'  ampia  divulgazione  nella
comunita' universitaria. 
  4. L'inosservanza delle disposizioni del codice etico, qualora  non
assuma valenza disciplinare, comporta l'applicazione  delle  seguenti
sanzioni, secondo la gravita' dell'infrazione e  nel  rispetto  delle
procedure di cui  allo  stesso  codice:  richiamo  privato;  richiamo
pubblico; esclusione dall'assegnazione di contributi di Ateneo per un
periodo massimo di tre anni, limitatamente al personale docente. 
 
Titolo II - STRUTTURE E ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RICERCA. 
 
  Art. 8 (Strutture didattiche e di  ricerca).  -  1.  Salvo  diversa
prescrizione  del  presente  statuto,   le   funzioni   istituzionali
dell'Ateneo  concernenti  la  ricerca   scientifica,   le   attivita'
didattiche e le altre attivita' di formazione, nonche'  le  attivita'
rivolte all'esterno correlate e accessorie, sono assolte mediante  le
strutture dipartimentali di cui all'art. 9. 
  2. Ogni corso di studio, istituito secondo le modalita' di cui agli
articoli 17 e 18 del presente statuto, afferisce al  dipartimento  in
cui sono incardinati almeno la meta' piu' uno dei  docenti  per  esso
necessari ai fini dei requisiti minimi quantitativi. 
  3. Il dipartimento cui afferiscono uno  o  piu'  corsi  di  studio,
tenendo  conto  del  contributo  di  altri   dipartimenti,   provvede
all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle  attivita'
didattiche  mediante  strutture  interne  al   dipartimento   stesso,
comunque denominate, istituite con apposito regolamento, proposto dal
consiglio di dipartimento e approvato dal  senato  accademico  previo
parere favorevole del consiglio di amministrazione. Tale  regolamento
definisce le competenze e la  composizione  della  struttura  stessa,
nonche' le forme di  partecipazione  dei  docenti  a  contratto,  del
personale tecnico-amministrativo e degli studenti e studentesse  alle
sue determinazioni. 
  4.  Qualora  non  ricorrano  le  condizioni  di  cui  al  comma  2,
all'organizzazione, alla gestione e al  coordinamento  dei  corsi  di
studio, istituiti secondo le modalita' di cui agli articoli 17  e  18
del presente  statuto,  provvedono,  per  ogni  corso  di  studio,  i
dipartimenti interessati mediante regolamento congiuntamente proposto
dai consigli di dipartimento e approvato dal senato accademico previo
parere favorevole del consiglio di  amministrazione.  Il  regolamento
individua il dipartimento cui il corso di studio afferisce, definendo
altresi' le  competenze  e  la  composizione  del  collegio  preposto
all'organizzazione e alla gestione del corso di studio. 
  Art. 9  (Dipartimenti).  -  1.  Il  dipartimento  e'  la  struttura
titolare delle funzioni didattiche e di ricerca. Per  l'esercizio  di
tali funzioni il dipartimento: 
  promuove  e  coordina  l'attivita'  di  ricerca,   ferma   restando
l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore; 
  coordina e disciplina, conformemente al  regolamento  didattico  di
Ateneo, l'attivita' didattica dei corsi di studio, compresi  i  corsi
di dottorato e ogni altro corso di formazione, secondo  le  modalita'
di cui all'art. 8. 
  2. Al dipartimento afferiscono professori, ricercatori, di ruolo  e
a tempo determinato, e docenti a contratto coerentemente con l'ambito
culturale delle attivita' didattiche  e  di  ricerca  in  essere  nel
dipartimento stesso. Il personale tecnico-amministrativo e' assegnato
dal direttore generale. Ne fanno parte, inoltre, in conformita'  alle
rispettive norme regolamentari, dottorandi di ricerca e  titolari  di
assegni di ricerca attivati dalla medesima  struttura.  La  mobilita'
tra dipartimenti di docenti e ricercatori e' disciplinata da apposito
regolamento. 
  3. L'istituzione del dipartimento e' deliberata  dal  consiglio  di
amministrazione, dietro parere del senato accademico, su proposta  di
almeno trentacinque professori e ricercatori in servizio alla data di
presentazione della proposta medesima. 
  4. La proposta di costituzione va presentata entro il 30  giugno  e
deve definire l'ambito delle funzioni scientifiche e  didattiche  cui
il dipartimento e' preposto. 
  5. La soppressione del dipartimento e' disposta  dal  consiglio  di
amministrazione previo parere del senato accademico. La procedura  di
soppressione del dipartimento e' attivata: 
  quando, per qualsiasi motivo, non se ne puo' garantire il  regolare
funzionamento; 
  su proposta della maggioranza assoluta dei professori e ricercatori
in servizio presso il dipartimento; 
  quando il numero dei professori e ricercatori in servizio presso il
dipartimento e' inferiore al numero minimo di cui al comma 3  per  un
anno. 
  6. Sono organi del dipartimento: 
  a) il consiglio; 
  b) il direttore; 
  c) la giunta; 
  d) la commissione paritetica docenti-studenti. 
  7. Il dipartimento ha autonomia finanziaria e contrattuale  secondo
il regime fissato dal regolamento di amministrazione e contabilita' e
nel rispetto dei principi contabili relativi  al  bilancio  unico  di
Ateneo di cui alla legge n. 240/2010. Per l'esercizio delle  funzioni
di ricerca, il  dipartimento  puo'  prevedere,  su  approvazione  del
consiglio di dipartimento, la costituzione di sezioni, che non  hanno
autonomia finanziaria e contrattuale, ne' organi di governo propri. 
  8. Nell'ambito della  programmazione  pluriennale  dell'Ateneo,  il
dipartimento provvede a determinare le proprie esigenze di organico e
a formulare motivate richieste di posti di ruolo e di  ricercatori  a
tempo determinato. Le relative  deliberazioni  sono  assunte  a  voto
palese  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti  del  consiglio  di
dipartimento nella composizione prevista dalla normativa vigente. Con
le stesse modalita' sono assunte  le  deliberazioni  di  proposte  di
chiamata di professori e ricercatori,  nonche'  di  assegnazione  dei
compiti didattici ai professori e ricercatori. 
  9. Il dipartimento esercita ogni altra funzione attribuita da norme
di legge, da regolamenti o da determinazioni degli organi di Ateneo. 
  Art.  10  (Consiglio  di  dipartimento).  -  1.  Al  consiglio   di
dipartimento sono affidati compiti di gestione, di  programmazione  e
sviluppo, nonche' ogni altra competenza prevista per legge,  statuto,
regolamento. 
  2. Oltre alle  competenze  previste  nel  precedente  articolo,  il
consiglio di dipartimento: 
  a)  propone,  per  l'approvazione   del   senato   accademico,   il
regolamento di funzionamento del dipartimento; 
  b) assolve gli obblighi finanziari e contabili secondo  le  vigenti
disposizioni; 
  c) delibera sulle richieste  di  afferenza  dei  professori  e  dei
ricercatori; 
  d) delibera sui contratti e convenzioni di sua competenza; 
  e) elegge, nel suo seno, il direttore e la giunta. 
  3. Il consiglio di dipartimento e' composto da: 
  a) il direttore; 
  b) tutti  i  professori  e  i  ricercatori,  di  ruolo  e  a  tempo
determinato, ad esso afferenti; 
  c) il segretario amministrativo; 
  d) un rappresentante dei dottorandi di ricerca; 
  e) un rappresentante degli assegnisti di ricerca; 
  f) una rappresentanza degli  studenti  e  studentesse  iscritti  ai
corsi  afferenti  al  dipartimento,   secondo   le   previsioni   del
regolamento generale di Ateneo; 
  g) una rappresentanza del  personale  tecnico-amministrativo  nella
misura stabilita dal regolamento generale di Ateneo. 
  Art. 11 (Direttore del dipartimento e giunta). -  1.  Il  direttore
rappresenta   il   dipartimento,   ha   funzioni   direttive   e   di
coordinamento, convoca e presiede il  consiglio  e  la  giunta,  cura
l'esecuzione delle relative deliberazioni e adotta gli atti necessari
per la  gestione  organizzativa  e  amministrativa  del  dipartimento
stesso, in conformita' a quanto previsto in via regolamentare. 
  2.  Il  direttore  del  dipartimento  e'  un  professore  ordinario
dell'Universita' afferente al dipartimento con regime  di  impegno  a
tempo  pieno  ovvero,  in  caso  di  motivata  indisponibilita'   dei
professori ordinari e negli  altri  casi  previsti  dalla  legge,  un
professore associato afferente al dipartimento sempre con  regime  di
impegno a tempo pieno. 
  3. Il direttore e' eletto  in  apposita  seduta  del  consiglio  di
dipartimento,  convocata  e  presieduta  dal  decano.   Nella   prima
votazione e' eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta  dei
voti espressi, purche' vi abbia preso parte la  maggioranza  assoluta
degli aventi diritto al voto. Nel caso di mancata elezione si procede
al ballottaggio  tra  i  due  candidati  che  nella  votazione  hanno
riportato  il  maggior  numero  di   voti.   In   caso   di   mancato
raggiungimento del quorum alla prima  votazione  si  procede  ad  una
seconda votazione, nella quale il  direttore  di  dipartimento  viene
eletto con le stesse modalita' della prima.  Qualora  il  quorum  non
venga raggiunto anche nella seconda votazione,  l'elettorato  passivo
viene esteso ai professori  associati  e  si  procede  ad  una  nuova
votazione nella quale il direttore di dipartimento viene  eletto  con
le stesse modalita' della prima  votazione.  Qualora  anche  in  tale
votazione non venga eletto il direttore ovvero non sia  raggiunto  il
quorum, si procede al ballottaggio tra  i  due  candidati  che  nella
votazione hanno riportato il maggior numero di voti. 
  In ogni caso, nell'ipotesi di parita', risulta eletto il  candidato
con  maggiore  anzianita'  in  ruolo  e,  nell'ipotesi  di  ulteriore
parita', quello con maggiore anzianita' anagrafica. 
  4. Il direttore e' nominato con decreto del rettore. 
  5. Il direttore dura in carica tre  anni  e  puo'  essere  rieletto
consecutivamente  solo  una  volta.  La  carica   di   direttore   e'
incompatibile con quella  di  rettore,  di  pro-rettore  vicario,  di
membro del consiglio di amministrazione e del nucleo di valutazione. 
  6. La giunta del  dipartimento  coadiuva  il  direttore  nelle  sue
funzioni. Ne fa parte di diritto  il  segretario  amministrativo.  La
composizione e la durata in carica della giunta sono disciplinate dal
regolamento di funzionamento del dipartimento,  il  quale  stabilisce
modalita'  idonee  a  garantire  la  rappresentanza   delle   diverse
componenti del personale docente. 
  Art. 12 (Centri di ricerca  e  di  supporto  alla  ricerca  e  alla
didattica). - 1. I dipartimenti possono proporre la  costituzione  di
centri di ricerca o  di  supporto  alla  ricerca  e  alla  didattica,
indicando   il   progetto   specifico   e,   nel   caso   di   centri
interdipartimentali, la struttura amministrativa di afferenza. 
  2. La costituzione  dei  centri  e'  deliberata  dal  consiglio  di
amministrazione, previo parere del senato accademico. 
  3. L'orto botanico  dell'Ateneo  ha  la  finalita'  di  introdurre,
curare, conservare specie vegetali da diffondere, proteggere e  farne
oggetto di ricerca. Le modalita' di funzionamento dell'orto  botanico
sono  stabilite  da  apposito   regolamento   adottato   dal   senato
accademico,   previo   parere    favorevole    del    consiglio    di
amministrazione. 
  Art. 13 (Commissione paritetica docenti-studenti).  -  1.  In  ogni
dipartimento e' istituita la commissione paritetica  docenti-studenti
competente a svolgere, secondo  le  vigenti  disposizioni  di  legge,
attivita' di valutazione, consultazione e controllo  sulle  attivita'
didattiche e di servizio agli studenti e studentesse. 
  2. La commissione e' costituita da una rappresentanza paritetica di
docenti, designati dal consiglio di dipartimento,  e  di  studenti  e
studentesse, eletti secondo  le  previsioni  di  cui  al  regolamento
generale di Ateneo, che stabilisce altresi' la composizione numerica,
la durata in carica e le modalita' di funzionamento dell'organo. 
  Art. 14 (Scuole di specializzazione e di dottorato di  ricerca).  -
1. Le scuole di specializzazione sono strutture,  anche  interateneo,
che curano lo svolgimento e l'organizzazione di attivita'  didattiche
finalizzate alla formazione di specialisti in  settori  professionali
determinati. 
  2. Fatti salvi gli ordinamenti delle scuole rette  da  disposizioni
speciali di legge, le scuole  di  specializzazione  e  le  scuole  di
dottorato di ricerca sono  istituite  e  attivate  con  delibera  del
consiglio  di  amministrazione,  sentito  il  senato  accademico   su
proposta di uno o piu' dipartimenti, anche di altri Atenei. 
 
Titolo III - ORGANI DI ATENEO E ALTRI ORGANI. 
 
  Art. 15 (Organi dell'Ateneo).  -  1.  Sono  organi  dell'Ateneo  il
rettore, il senato accademico, il consiglio  di  amministrazione,  il
collegio dei  revisori  dei  conti,  il  nucleo  di  valutazione,  il
direttore generale. 
  Art. 16 (Rettore). - 1. Il  rettore  ha  la  rappresentanza  legale
dell'Ateneo. 
  Ha  funzioni  di  governo,  di  indirizzo  e   di   controllo.   E'
responsabile  del  perseguimento  delle  finalita'   dell'istituzione
universitaria nel rispetto dei  principi  di  efficienza,  efficacia,
trasparenza e promozione del merito. 
  2. Spetta al rettore, in particolare: 
  a) esercitare funzioni di indirizzo, di iniziativa e  coordinamento
delle attivita' scientifiche e didattiche; 
  b) vigilare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, sul
funzionamento  e  sull'efficienza  delle  strutture  e  dei   servizi
dell'Universita', promuovendo, in particolare, l'adozione  di  misure
organizzative atte  a  garantire  l'individuazione  delle  specifiche
responsabilita'; 
  c) utilizzare, nella sua azione di indirizzo  e  di  controllo,  le
risultanze del nucleo di valutazione; 
  d) garantire: 
  l'autonomia didattica e  di  ricerca  del  personale  docente,  nel
rispetto del suo  stato  giuridico  e  delle  norme  dell'ordinamento
universitario e dei principi generali di cui al titolo I del presente
statuto; 
  il diritto degli studenti e delle studentesse alla formazione; 
  il rispetto del codice etico; 
  e) convocare e presiedere il senato accademico e  il  consiglio  di
amministrazione e curare l'esecuzione delle loro deliberazioni; 
  f) proporre al senato accademico: 
  due  dei  quattro   membri   del   consiglio   di   amministrazione
appartenenti  al  personale  docente  dell'Ateneo,   da   individuare
nell'ambito delle candidature riconosciute idonee  dal  comitato  dei
garanti; 
  le sanzioni da irrogare nei casi di violazione  del  codice  etico,
che non configurino infrazione disciplinare; 
    g) proporre al consiglio di amministrazione: 
  il documento di programmazione triennale di  Ateneo,  tenuto  conto
delle proposte e del parere del senato accademico; 
  il bilancio di previsione e il conto consuntivo, sentito il  parere
del senato accademico; 
  il conferimento e la revoca dell'incarico  di  direttore  generale,
sentito il parere del senato accademico; 
  il conferimento di incarichi di insegnamento a contratto  a  favore
di docenti, studiosi o professionisti stranieri  di  chiara  fama  in
conformita' alla normativa vigente; 
  h)  designare  i  membri  del  consiglio  di  amministrazione   non
appartenenti ai ruoli dell'Ateneo ai sensi dell'art. 18 del  presente
statuto; 
  i) adottare,  in  caso  di  necessita'  e  urgenza,  sotto  la  sua
responsabilita' i provvedimenti di competenza del senato accademico e
del consiglio di amministrazione,  sottoponendoli  a  ratifica  nella
seduta immediatamente successiva; 
  l) stipulare  i  contratti  e  le  convenzioni  tra  Universita'  e
amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici  e  privati,  non
affidati dal  regolamento  di  amministrazione  e  contabilita'  alle
competenze delle singole strutture o del direttore generale; 
  m) presentare all'inizio di  ogni  anno  accademico  una  relazione
sullo stato dell'Ateneo; 
  n) inviare al  competente  Ministro  le  relazioni  previste  dalla
legge; 
  o) emanare lo statuto, i regolamenti, il codice  etico  e  le  loro
modificazioni e integrazioni; 
  p) esercitare: 
  l'azione disciplinare nei confronti di professori e ricercatori  ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge con competenza ad  irrogare
sanzioni disciplinari non superiori alla censura; 
  l'iniziativa nell'ambito dei procedimenti connessi a violazioni del
codice etico, che non configurino infrazione disciplinare; 
  ogni altra funzione e competenza che gli sia demandata dai  vigenti
ordinamenti universitari, dallo statuto e dai regolamenti, o che  non
sia espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto,  compreso
il potere di annullamento di atti per ragioni di legittimita'. 
  3. Il rettore e' eletto  fra  i  professori  ordinari  in  servizio
presso le Universita' italiane in regime di impegno a tempo  pieno  o
che optino in caso di elezione per detto regime; dura in  carica  per
un unico mandato di sei anni, non rinnovabile. 
  4. L'elettorato attivo spetta: 
  a) ai professori di ruolo di prima fascia, ai professori  di  ruolo
di seconda fascia e ai ricercatori con voto pesato in modo  che  essi
rappresentino, senza distinzione alcuna, il 70% dei voti espressi; 
  b) al personale tecnico-amministrativo, anche a  tempo  determinato
se titolare di un contratto di lavoro di durata almeno triennale, con
voto pesato in modo che esso rappresenti il 20% dei voti espressi; 
  c) agli studenti e studentesse nel  consiglio  degli  studenti  con
voto pesato in modo che essi rappresentino il 10% dei voti espressi. 
  5. La convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal decano o,
in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che lo
segue in ordine di anzianita', almeno  sessanta  giorni  prima  della
data stabilita per le votazioni e  almeno  centottanta  giorni  prima
della scadenza del  mandato  del  rettore  in  carica.  Nel  caso  di
anticipata cessazione,  la  convocazione  deve  avere  luogo  fra  il
trentesimo e  il  sessantesimo  giorno  successivo  alla  data  della
cessazione. 
  6. Il  rettore  nella  prima  votazione  e'  eletto  a  maggioranza
assoluta dei voti espressi, ricalcolati in base ai pesi  definiti  al
comma 4, purche' vi abbia preso parte la maggioranza  assoluta  degli
aventi diritto al voto; in caso di  mancata  elezione  o  di  mancato
raggiungimento  del  quorum  si  procedera'  con   il   sistema   del
ballottaggio  fra  i  due  candidati  che  nella  votazione   abbiano
riportato il maggior numero di voti.  In  caso  di  parita',  risulta
eletto il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo dei  professori
ordinari e,  in  caso  di  ulteriore  parita',  quello  con  maggiore
anzianita' anagrafica. 
  7. Il ballottaggio di cui al comma precedente  deve  aver  luogo  a
distanza di non piu' di dieci giorni dalla prima votazione. 
  8. Il candidato che abbia ottenuto  la  prescritta  maggioranza,  e
abbia optato per il regime di impegno a tempo  pieno,  e'  proclamato
eletto  dal  decano,  nominato  con  proprio  decreto  dal   Ministro
dell'Istruzione, dell'Universita' e della ricerca e assume la  carica
all'inizio dell'anno accademico. Qualora risulti eletto un professore
appartenente ad altro Ateneo,  l'elezione  si  configura  anche  come
chiamata e concomitante trasferimento  nell'organico  dei  professori
della nuova sede, comportando, altresi', lo spostamento  della  quota
di  finanziamento  ordinario  relativo   alla   somma   degli   oneri
stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore
stesso. 
  9.  Il  rettore  nomina  un  pro-rettore  vicario,  scelto  fra   i
professori  ordinari,  che  lo  sostituisce  in  caso  di  assenza  o
impedimento. Il pro-rettore vicario partecipa alle sedute del  senato
accademico e del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. 
  10. Il rettore puo' avvalersi di altri pro-rettori  e  delegati  da
lui scelti fra il personale docente dell'Ateneo. Essi  sono  nominati
con decreto rettorale, in cui sono specificati i compiti e i  settori
di competenza e, relativamente ai compiti loro attribuiti, rispondono
del loro operato direttamente al rettore. La  carica  di  pro-rettore
cessa contestualmente a quella del rettore. 
  11. In caso di cessazione  anticipata  del  mandato  rettorale,  le
funzioni di rettore per l'ordinaria amministrazione sono assunte  dal
decano del corpo accademico, il quale procede entro dieci giorni alla
convocazione del corpo  elettorale,  fissando  lo  svolgimento  delle
elezioni non oltre il  trentesimo  giorno  dalla  data  dell'atto  di
convocazione. In questo  caso  il  rettore  eletto  entra  in  carica
all'atto della nomina e  vi  rimane  per  i  successivi  cinque  anni
accademici. 
  12. Per tutta la durata del mandato il rettore ha  diritto  ad  una
limitazione dell'attivita' didattica, dandone comunicazione al senato
accademico e al proprio dipartimento di afferenza. 
  Art. 17 (Senato accademico). - 1. Il senato accademico ha  funzioni
di programmazione, consultazione e controllo, di coordinamento  e  di
raccordo tra i dipartimenti e le altre strutture dell'Universita'. 
  2. Spetta al senato accademico, in particolare: 
    a) formulare proposte ed esprimere parere obbligatorio: 
  sulla  didattica,  la  ricerca  e  i  servizi   agli   studenti   e
studentesse; 
  sull'attivazione, la modifica o la  soppressione  di  corsi,  sedi,
dipartimenti e ogni altra struttura didattica e di ricerca; 
  sui piani triennali di sviluppo, anche edilizio,  ivi  compreso  il
documento di programmazione  triennale  dell'Ateneo,  presentati  dal
rettore al consiglio di amministrazione; 
    b) esprimere parere: 
  sul bilancio di previsione e il conto  consuntivo  predisposti  dal
rettore; 
  sulla  proposta  del  rettore   di   conferimento   e   di   revoca
dell'incarico di direttore generale; 
  sulla proposta di regolamento di amministrazione e contabilita'; 
  sulla proposta di designazione, formulata dal rettore,  dei  membri
del  consiglio  di  amministrazione   non   appartenenti   ai   ruoli
dell'Ateneo; 
  su ogni misura intesa a  garantire  il  diritto  allo  studio,  ivi
compresa la determinazione di tasse e  contributi  degli  studenti  e
studentesse, nonche' sui rapporti  con  le  istituzioni  territoriali
preposte alla tutela di tale diritto; 
  sulla   proposta,   formulata   dal   rettore   al   consiglio   di
amministrazione, di attribuzione di insegnamenti a contratto a favore
di docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama; 
  c) esprimere parere su ogni altra materia ad  esso  sottoposta  dal
rettore; 
  d) proporre al corpo elettorale, ai sensi del successivo  comma  7,
una mozione di sfiducia nei confronti  del  rettore,  non  prima  che
siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; 
  e) deliberare, secondo le procedure di cui al presente statuto,  le
modifiche di statuto, il codice etico di Ateneo e le  sue  modifiche,
nonche' i regolamenti nei casi e secondo le  procedure  del  presente
statuto; 
  f) definire, nel rispetto delle norme  di  legge,  i  requisiti  di
nomina dei membri del consiglio di amministrazione; 
  g) approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti la proposta
del rettore di nomina di due membri del consiglio di  amministrazione
appartenenti al personale docente dell'Ateneo; 
  h) designare nei casi e secondo le procedure previsti dal  presente
statuto i componenti degli organi di Ateneo; 
  i) deliberare sulla proposta del rettore, in ordine alle violazioni
del codice etico, che non configurino infrazione disciplinare. 
  3. Il senato accademico e' composto da diciotto membri: 
  a) il rettore, che lo presiede; 
  b) tre rappresentanti degli studenti e studentesse; 
  c) dodici docenti eletti in modo  da  rispettare  le  diverse  aree
scientifico-disciplinari dell'Ateneo, tra i quali: 
  1)  non  meno  di  quattro  e  non  piu'  di  nove   direttori   di
dipartimento; 
  2) non meno di tre  e  non  piu'  di  sei  professori  associati  o
ricercatori,  inclusi  gli  eventuali  eletti  tra  i  direttori   di
dipartimento,  garantendo  comunque  la   presenza   di   almeno   un
ricercatore e di  almeno  un  professore  associato.  Qualora  tra  i
direttori di dipartimento risultassero eletti oltre cinque professori
associati, il numero massimo previsto al presente punto viene elevato
in modo da risultare pari al numero dei direttori di dipartimento con
qualifica di professore associato, piu' un posto da  riservare  a  un
ricercatore. 
  Si procedera' prima all'elezione dei direttori di dipartimento, poi
dei professori associati e ricercatori nel numero massimo  dei  posti
ancora disponibili e rispettando le  previsioni  del  punto  2  della
lettera  c)  del  presente  articolo  e,  infine,  all'elezione   dei
rimanenti docenti.  L'elettorato  attivo  spetta  indistintamente  ai
professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori. 
    d) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo. 
  I componenti di cui alle lettere b), c) e d), sono  eletti  secondo
le previsioni del regolamento generale di Ateneo. 
  4. Il senato accademico dura in carica tre anni.  Il  mandato  puo'
essere rinnovato una sola volta. Il mandato dei rappresentanti  degli
studenti e studentesse ha durata biennale. 
  5. Il senato accademico e' convocato dal rettore in  via  ordinaria
almeno una volta ogni due mesi e, in  via  straordinaria,  quando  ne
facciano richiesta scritta almeno cinque dei suoi membri. 
  6. Alle adunanze del senato accademico partecipano,  senza  diritto
di voto, il pro-rettore vicario e il direttore generale e, in caso di
suo impedimento, un funzionario da  lui  designato.  Le  funzioni  di
segretario verbalizzante sono esercitate dal direttore  generale  con
l'assistenza tecnica di un funzionario dell'amministrazione. In  caso
di  sua  assenza  il  rettore  designa  chi  assume  le  funzioni  di
presidente del senato accademico. 
  7. Il senato  accademico,  nell'esercizio  dei  poteri  di  cui  al
precedente comma 2, lettera d), propone al corpo elettorale, con  una
maggioranza di almeno i due terzi dei suoi componenti, la mozione  di
sfiducia nei confronti del rettore. Le  votazioni  sono  indette  dal
decano entro dieci giorni dalla deliberazione del senato  accademico,
fissandone lo svolgimento non prima di  trenta  giorni  e  non  oltre
sessanta giorni dalla indizione. Gli  aventi  diritto  al  voto  sono
tutti coloro che godono dell'elettorato  attivo  per  l'elezione  del
rettore e le procedure di voto si svolgono con le modalita' stabilite
dal  regolamento  generale  d'Ateneo.  La  mozione  di  sfiducia  nei
confronti del rettore si intende approvata  con  il  voto  favorevole
della maggioranza assoluta degli aventi diritto, calcolata  ai  sensi
dell'art. 16, comma 4, del presente statuto. Qualora  la  mozione  di
sfiducia venga approvata, il  rettore  cessa  dalla  carica  all'atto
della proclamazione del risultato  da  parte  del  decano,  il  quale
assume le funzioni di rettore per l'ordinaria amministrazione. 
  Art. 18 (Consiglio  di  amministrazione).  -  1.  Il  consiglio  di
amministrazione   ha   funzioni   di   indirizzo    strategico,    di
programmazione finanziaria e  del  personale,  nonche'  di  vigilanza
sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'. Esercita ogni altra
funzione che gli sia devoluta dal presente statuto, dai regolamenti e
dalla normativa vigente. 
  2. Spetta al consiglio di amministrazione, in particolare: 
  a) deliberare l'attivazione,  la  modifica  o  la  soppressione  di
corsi, sedi, strutture e dipartimenti, su proposta  o  previo  parere
del senato accademico; 
  b) approvare: 
  a  maggioranza  assoluta   dei   componenti   il   regolamento   di
amministrazione e contabilita' e i regolamenti inerenti all'attivita'
economico-finanziaria dell'Ateneo, sentito il senato accademico; 
  il bilancio di previsione e il conto consuntivo,  nonche'  i  piani
sviluppo, anche edilizio, dell'Ateneo, ivi compreso il  documento  di
programmazione triennale; 
  la proposta, da parte del dipartimento, di chiamata dei  professori
e dei ricercatori; 
  la proposta, da parte del rettore, di attribuzione di  insegnamenti
a contratto a favore di docenti, studiosi o professionisti  stranieri
di chiara fama; 
  c)   formulare   proposte   ed   esprimere   parere    in    ordine
all'approvazione  dello  statuto,  del  codice   etico   e   relative
modificazioni e integrazioni; 
  d)  esprimere  parere  sul  regolamento  generale  di  Ateneo,  sul
regolamento didattico di Ateneo, sui regolamenti di funzionamento dei
dipartimenti e su ogni altro regolamento ai sensi dell'art. 6,  comma
7, del presente statuto; 
  e) conferire  e  revocare  l'incarico  di  direttore  generale,  su
proposta del rettore, sentito il senato accademico; 
  f) determinare: 
  l'importo delle tasse e dei  contributi  dovuti  dagli  studenti  e
studentesse; 
  il trattamento economico del direttore generale; 
  l'ammontare delle indennita' di carica e di funzioni; 
  g) designare i componenti del nucleo di  valutazione  ad  eccezione
del rappresentante degli studenti e studentesse,  previo  parere  del
senato accademico; 
  h) autorizzare la stipula di convenzioni e contratti ai  sensi  del
regolamento di amministrazione e contabilita'; 
  i) esercitare la competenza disciplinare,  in  conformita'  con  il
parere vincolante  del  collegio  di  disciplina,  nei  confronti  di
professori e ricercatori ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  3. Il consiglio di amministrazione e' composto da undici membri: 
  a) il rettore, che lo presiede; 
  b) tre membri non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai
tre  anni  precedenti  alla  designazione  e  per  tutta  la   durata
dell'incarico; 
  c) quattro  membri  appartenenti  al  personale  docente  di  ruolo
dell'Ateneo; 
  d)   un   rappresentante   del   personale   tecnico-amministrativo
dell'Ateneo; 
  e) due rappresentanti elettivi degli studenti. 
  4. I  componenti  del  consiglio  di  amministrazione,  esclusi  il
rettore  e  i  rappresentanti  degli  studenti  e  studentesse,  sono
individuati tra personalita' italiane  o  straniere  in  possesso  di
comprovata competenza in campo  gestionale  ovvero  di  un'esperienza
professionale  di   alto   livello   con   debita   attenzione   alla
qualificazione  scientifico-culturale.  Il   senato   accademico   ne
definisce, in conformita' con le  norme  di  legge,  i  requisiti  di
nomina e a  questi  assicura  pubblicita'  mediante  apposito  avviso
pubblico. 
  5. Le candidature pervenute ai fini della nomina dei componenti del
consiglio  di  amministrazione  sono  valutate  da  un  comitato  dei
garanti, composto dal coordinatore del  nucleo  di  valutazione,  dal
presidente del collegio dei revisori e da  un  membro  designato  dal
senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 
  6. Il comitato formula un giudizio di idoneita'  delle  candidature
rispetto ai requisiti di nomina e seleziona un  numero  di  candidati
almeno doppio rispetto a quello dei componenti da designare, pena  la
riapertura dei termini di presentazione delle candidature. 
  7. La scelta dei candidati, qualificati idonei, viene operata: 
  a) dal rettore, dietro parere del senato accademico, nel  caso  dei
tre membri non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo; 
  b)  dal  senato  accademico,  a  maggioranza  assoluta   dei   suoi
componenti, relativamente a  due  membri  appartenenti  al  personale
docente e  al  rappresentante  del  personale  tecnico-amministrativo
dell'Ateneo; 
  c) su proposta del rettore e approvazione del senato accademico,  a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, relativamente  ai  restanti
due membri appartenenti al personale docente di ruolo dell'Ateneo. 
  La designazione dei quattro membri appartenenti al corpo docente di
ruolo dell'Ateneo deve, ove possibile, tener conto delle sue  diverse
componenti. 
  8. Partecipano senza diritto di voto alle sedute del  consiglio  di
amministrazione il pro-rettore vicario e  il  direttore  generale.  I
componenti il collegio dei revisori dei conti possono assistere  alle
sedute. 
  9. In caso di decadenza o di dimissioni di uno o  piu'  componenti,
sono tempestivamente avviate le procedure per la  loro  sostituzione.
Nelle more, il consiglio resta validamente costituito. La durata  dei
sostituti e' pari a quella della consiliatura in carica. 
  10. Il consiglio di amministrazione  dura  in  carica  tre  anni  a
partire dal decreto di nomina.  I  rappresentanti  degli  studenti  e
studentesse restano in carica due anni a partire dalla prima riunione
dello stesso. Tutti i mandati possono essere rinnovati per  una  sola
volta. 
  11. In caso di assenza del rettore, il consiglio di amministrazione
e' presieduto da  un  membro  del  consiglio  designato  dal  rettore
stesso. Le funzioni di segretario verbalizzante sono  esercitate  dal
direttore generale, o in caso di suo impedimento, da  un  funzionario
da  lui  designato,  con  l'assistenza  tecnica  di  un   funzionario
dell'amministrazione. 
  12. Il consiglio di amministrazione e'  convocato  dal  presidente,
nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento generale universitario
e si  riunisce,  ordinariamente,  almeno  ogni  bimestre  e,  in  via
straordinaria, qualora ne facciano richiesta scritta, con indicazione
delle materie da inserire all'ordine del giorno, almeno un terzo  dei
componenti. 
  13. Per la validita'  delle  riunioni  e  delle  deliberazioni  del
consiglio di amministrazione si applicano le vigenti disposizioni  di
legge  e  regolamentari.  Ai  fini  della  valida  costituzione   del
consiglio di amministrazione e  del  senato  accademico  deve  essere
presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti. 
  Art. 19 (Collegio dei revisori dei conti). -  1.  Il  collegio  dei
revisori dei conti e' l'organo di controllo interno sulla regolarita'
della gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Ateneo. 
  2. I compiti e le modalita' di organizzazione  e  di  funzionamento
sono stabiliti dal regolamento di amministrazione e contabilita'. 
  3. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre componenti
effettivi e due supplenti, secondo quanto di seguito indicato: 
  a) un componente effettivo, con funzioni di presidente, scelto  tra
i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati  dello  Stato,
designato dal senato accademico; 
  b) un componente effettivo e uno supplente designati dal  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  c) un componente effettivo e uno supplente designati dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  4. I componenti del collegio dei revisori dei conti  sono  nominati
con decreto del rettore. L'incarico e' di tre anni ed e'  rinnovabile
una sola volta. I revisori  non  possono  appartenere  ai  ruoli  del
personale dipendente dell'Ateneo  e  almeno  due  di  essi,  tra  gli
effettivi, devono essere iscritti al registro dei revisori contabili. 
  Art. 20  (Consiglio  degli  studenti).  -  1.  Il  consiglio  degli
studenti   e'   l'organo   di   rappresentanza,   organizzazione    e
coordinamento degli studenti e studentesse a livello  di  Ateneo.  Le
sue  attivita'  sono  disciplinate  da  un  regolamento  approvato  a
maggioranza assoluta dei componenti ed emanato dal rettore. 
  2. Il consiglio e'  organo  consultivo  e  propositivo  per  quanto
attiene: 
  a) allo statuto, al codice etico, alla  carta  dei  diritti  e  dei
doveri degli studenti e  studentesse  e  alle  loro  modificazioni  e
integrazioni; 
  b) al regolamento generale di Ateneo; 
  c) agli ordinamenti didattici; 
  d) all'attuazione del diritto allo studio; 
  e) all'efficienza dei servizi; 
  f) alle attivita' di tutorato e di orientamento; 
  g) alle tasse e ai contributi di studenti e studentesse; 
  h) alle attivita' sportive studentesche. 
  3. E' organo deliberativo in merito alle attivita' culturali e  del
tempo  libero  autogestite  dagli  studenti  e  dalle  studentesse  e
provvede alla ripartizione dei fondi destinati a tali scopi. 
  4. E' formato dagli studenti e dalle studentesse eletti nel  senato
accademico,  nel  consiglio  di  amministrazione,  negli  organi   di
gestione del diritto allo studio e nei consigli di dipartimento,  nel
numero stabilito dal regolamento generale d'Ateneo. Elegge al proprio
interno un presidente, che lo rappresenta a tutti gli effetti. 
  5. L'Universita' fornisce i supporti  logistici  necessari  per  il
funzionamento. 
  Art. 21 (Comitato etico). - 1. Per le attivita' di  sperimentazione
vengono  costituiti  appositi  comitati  etici  le  cui   competenze,
composizione e modalita' sono disciplinate dal  regolamento  generale
di Ateneo. 
  Art. 22 (Nucleo di valutazione). -  1.  Il  nucleo  di  valutazione
svolge  funzioni  di  valutazione  e  controllo  della   qualita'   e
dell'efficacia  dell'offerta  didattica,  anche  sulla   base   degli
indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti
ai sensi dell'art. 13 del presente statuto. Verifica  l'attivita'  di
ricerca svolta dai dipartimenti, nonche' la congruita' del curriculum
scientifico o professionale dei docenti a contratto di  cui  all'art.
23, comma 1, legge n. 240/2010. Accerta la qualita',  l'efficienza  e
l'efficacia degli interventi di sostegno al diritto allo studio e dei
servizi  di  supporto.  Al  nucleo  di  valutazione   sono   altresi'
attribuite, in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, tutte le funzioni
relative  alle  procedure  di  valutazione  delle  strutture  e   del
personale, al fine di promuovere nell'Universita', in piena autonomia
e con modalita' organizzative proprie, il merito e  il  miglioramento
della performance organizzativa e individuale. 
  2. Nell'esercizio delle  sue  funzioni  il  nucleo  di  valutazione
collabora, ove necessario, con il comitato unico di garanzia  di  cui
all'art. 24 del presente statuto. 
  3.  Il  nucleo  di  valutazione  presenta  al  rettore,  al  senato
accademico e al consiglio di amministrazione una relazione annuale. 
  4. Il nucleo di valutazione di Ateneo e' composto da sette  membri,
di cui sei designati dal consiglio  di  amministrazione,  sentito  il
senato accademico, ed uno  eletto  dal  consiglio  dei  studenti,  in
rappresentanza degli studenti e delle studentesse stessi. Quattro dei
componenti del Nucleo sono soggetti esterni all'Ateneo. 
  5.  Ad  eccezione  del  rappresentante  degli  studenti   e   delle
studentesse, i membri del Nucleo di Valutazione, il cui curriculum e'
reso pubblico nel sito internet  dell'Universita',  devono  possedere
un'elevata qualificazione professionale e  rappresentare  le  diverse
competenze  presenti  nelle   varie   aree   scientifico-disciplinari
dell'Ateneo. Almeno due di essi sono nominati tra studiosi ed esperti
nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico. 
  6. Il coordinatore del  nucleo  di  valutazione  e'  designato  dal
consiglio  di  amministrazione  e  puo'  essere  individuato  tra   i
Professori di ruolo dell'Ateneo. 
  7. Il nucleo di valutazione dura in carica tre anni e i suoi membri
sono rinnovabili una sola volta. 
  8. L'Universita' assicura  al  nucleo  di  valutazione  l'autonomia
operativa,  il  diritto  di  accesso  ai  dati  e  alle  informazioni
necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione  degli  atti,  nel
rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 
  Art. 23 (Collegio di disciplina). - 1. La  competenza  disciplinare
e' esercitata secondo le vigenti disposizioni di legge. 
  2.  Nell'Universita'  e'  istituito  un  collegio  di   disciplina,
competente a  istruire  i  procedimenti  disciplinari  a  carico  dei
Professori e dei ricercatori per  ogni  fatto  che  possa  dar  luogo
all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura, nonche'  ad
esprimere parere conclusivo e vincolante in materia  ai  sensi  delle
vigenti disposizioni di legge. 
  3. Il collegio di disciplina e' composto, da tre  membri  effettivi
ed altrettanti supplenti  per  ciascuna  delle  categorie  del  corpo
docente, ordinari, associati e ricercatori, tutti in regime di  tempo
pieno, nominati dal senato accademico  per  un  triennio  accademico,
immediatamente rinnovabili per  una  sola  volta.  La  competenza  e'
attribuita secondo il principio del giudizio tra pari. 
  4. Il collegio opera secondo il principio del  giudizio  fra  pari,
nel rispetto del contraddittorio. 
  Art. 24 (Comitato unico di garanzia per le  pari  opportunita',  la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni). - 1. Nell'Universita'  e'  istituito  il  "Comitato
unico di garanzia per le pari  opportunita',  la  valorizzazione  del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (CUG). 
  2. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e  opera
in collaborazione con le  consigliere  o  i  consiglieri  di  parita'
nominati a livello nazionale, regionale e provinciale. Contribuisce a
migliorare la qualita' complessiva del  lavoro,  dell'insegnamento  e
dell'apprendimento, promuovendo, in continuita'  con  l'esperienza  e
l'attivita' del comitato pari opportunita', la  valorizzazione  delle
differenze di genere e le pari opportunita', anche attraverso  azioni
positive e ogni altra iniziativa, a carattere scientifico,  formativo
e culturale, utile a realizzare condizioni di effettiva  parita'  per
il genere sottorappresentato. Il  CUG  garantisce  che  l'Universita'
adotti un'organizzazione idonea a favorire la conciliazione fra  vita
professionale e familiare tanto di studenti e studentesse quanto  del
personale docente e non docente, uomini e donne. Assicura altresi' un
ambiente ispirato  al  benessere  organizzativo  e  al  contrasto  di
qualsiasi tipo di discriminazione, diretta e indiretta,  fondata,  in
particolare, sul sesso, la razza, il colore  della  pelle,  l'origine
etnica o sociale, la lingua, la religione o le convinzioni personali,
le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza  ad
una minoranza nazionale  e/o  culturale,  la  disabilita',  l'eta'  o
l'orientamento  sessuale.  Garantisce  altresi'  la   prevenzione   e
rimozione di ogni forma di violenza morale o psichica  nei  confronti
delle lavoratrici, dei lavoratori, delle studentesse, degli  studenti
e di tutti gli appartenenti alla comunita' universitaria. 
  3. Il CUG e' costituito da  un  componente  designato  da  ciascuna
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
di Ateneo e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione,
nonche' da altrettanti supplenti. E' integrato, nella stessa misura e
nel   rispetto    del    medesimo    principio,    da    docenti    e
studenti/studentesse, in numero pari  tra  loro,  eletti  secondo  le
previsioni di cui al regolamento generale di Ateneo. 
  4. Il presidente del CUG e' designato tra i componenti dell'organo,
esclusi i rappresentanti sindacali e degli  studenti  e  studentesse,
dal rettore, sentito il direttore generale. 
  5. Il CUG adotta un apposito regolamento per  la  disciplina  delle
proprie modalita' di funzionamento. 
  Art. 25 (Tavolo di consultazione). - 1. Il tavolo di  consultazione
dell'Ateneo  con  le  autonomie  locali,  l'E.R.S.U.  di  Urbino,  le
associazioni di categoria del mondo imprenditoriale e dei  lavoratori
ha compiti di informazione, ascolto e consultazione. In  vista  della
predisposizione del piano di programmazione triennale di Ateneo, esso
puo' avanzare proposte o suggerire iniziative di comune interesse. 
  2. Il tavolo e' nominato con decreto del  rettore  su  segnalazione
dei rappresentanti degli enti  e  categorie  summenzionati.  Dura  in
carica tre anni. 
 
Titolo IV - ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE E DIRETTORE GENERALE. 
 
  Art. 26 (Principi). - 1. L'Universita' conforma l'organizzazione  e
le  attivita'  delle  proprie  strutture  ai  principi  generali   di
imparzialita',   legittimita',   trasparenza    e    semplificazione,
efficienza, efficacia e economicita'. 
  2. L'Universita', nell'ambito della propria autonomia,  adotta  con
delibera del consiglio di amministrazione il piano di  organizzazione
dei servizi necessario al perseguimento dei fini istituzionali. 
  Art. 27  (Direttore  generale).  -  1.  Il  direttore  generale  ha
funzioni di complessiva gestione e organizzazione dei servizi,  delle
risorse   strumentali   e   del   personale    tecnico-amministrativo
dell'Ateneo, sulla base degli  indirizzi  forniti  dal  consiglio  di
amministrazione.  Esercita  i  compiti  attribuiti  dalla  legge   ai
dirigenti di uffici dirigenziali generali, in quanto compatibili. 
  2.  Il  direttore  generale  partecipa  alle  riunioni  del  senato
accademico e del consiglio di amministrazione senza diritto di  voto.
Egli redige e  invia  al  consiglio  di  amministrazione,  al  senato
accademico  e  al  Nucleo  di  Valutazione  una   relazione   annuale
sull'attivit svolta. 
  3. L'incarico di direttore generale e' conferito dal  consiglio  di
amministrazione,  su  proposta  del  rettore,   sentito   il   senato
accademico, scegliendo tra  personalita'  di  elevata  qualificazione
professionale  e  comprovata  esperienza  pluriennale  con   funzioni
dirigenziali.  L'incarico,   regolato   con   contratto   di   lavoro
subordinato a tempo determinato, ha durata non  superiore  a  quattro
anni ed e' rinnovabile. Il direttore generale  puo'  essere  revocato
prima della scadenza, su proposta del rettore, con atto motivato  del
consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. 
  4. Il trattamento economico del direttore generale  e'  determinato
in conformita' ai criteri e ai  parametri  fissati  con  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel  caso  in
cui l'incarico di direttore generale  venga  conferito  a  dipendente
pubblico, lo stesso viene collocato in aspettativa senza assegni  per
tutta la durata del contratto. 
  5. Il direttore generale designa chi  lo  sostituisce  in  caso  di
assenza o impedimento. 
  Art. 28 (Funzioni dirigenziali). - 1. Gli  incarichi  di  direzione
degli  uffici  di  livello  dirigenziale  sono  conferiti   a   tempo
determinato e con facolta'  di  rinnovo  dal  direttore  generale  in
conformita' alle vigenti disposizioni di legge. 
  2. I dirigenti e i titolari di incarico  dirigenziale,  nell'ambito
dei programmi deliberati dagli organi accademici  e  delle  direttive
elaborate dal direttore generale, curano l'attuazione dei progetti ad
essi assegnati dal direttore  medesimo,  nei  cui  confronti  possono
elaborare proposte ed esprimere pareri. Nell'esercizio delle relative
competenze, godono di autonomi poteri  di  spesa  e  di  acquisizione
delle entrate. Si avvalgono delle risorse finanziarie e  strumentali,
nonche' del personale attribuito ai propri uffici, sottoponendolo  ad
apposita valutazione secondo criteri di merito. 
  3. Ferma la responsabilita' disciplinare del dirigente, il  mancato
raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del
sistema  di  misurazione  e  valutazione  della  performance   ovvero
l'inosservanza delle direttive comportano, su proposta del  direttore
generale,  previa  contestazione  e  comunque  secondo  modalita'   e
procedure determinate da apposito  regolamento,  l'impossibilita'  di
rinnovo dello stesso  incarico  dirigenziale  o,  in  relazione  alla
gravita' del caso, la rimozione dall'incarico medesimo, nel  rispetto
del principio del contraddittorio,  con  conseguente  collocamento  a
disposizione nei ruoli dirigenziali ovvero recesso  dal  rapporto  di
lavoro. 
  Art.  29  (Sistema  bibliotecario  di  Ateneo).  -  1.  Il  sistema
bibliotecario di Ateneo, cui afferiscono le biblioteche e i centri di
documentazione  dell'Universita',  ha  lo  scopo  di   sviluppare   e
organizzare   in   forma   coordinata   tra   macro-aree    omogenee,
l'acquisizione, la  conservazione,  l'aggiornamento  e  la  fruizione
delle raccolte, nonche' l'allestimento e la gestione  di  servizi  di
informazione bibliografica e di orientamento e accesso  alle  risorse
documentarie digitali, cooperando a questi fini con altre universita'
ed enti di ricerca. Il  sistema  bibliotecario  di  Ateneo  opera  in
funzione   delle   esigenze   della   ricerca,    della    didattica,
dell'amministrazione  e  della  valutazione;  l'organizzazione  e  il
funzionamento del Sistema sono definiti da apposito regolamento. 
  Art. 30 (Strutture di servizio). -  1.  Al  fine  di  coordinare  e
gestire l'erogazione di specifici servizi fondamentali o  integrativi
dell'attivita' didattica  e  di  ricerca  quali  i  servizi  librari,
informatici, telematici, linguistici, tecnici, statistici, di  stampa
e editoriali il  consiglio  di  amministrazione,  sentito  il  senato
accademico,  puo'   istituire,   nel   rispetto   dei   principi   di
semplificazione, razionale dimensionamento, efficienza  ed  efficacia
di cui all'art. 2, comma 12, legge n. 240/2010, strutture di servizio
la cui denominazione, organizzazione e funzionamento  sono  stabiliti
nella delibera di istituzione secondo quanto previsto dal regolamento
generale di Ateneo. 
  Art. 31 (Centri di ricerca interuniversitari e  internazionali).  -
1. Per  il  rafforzamento  della  cooperazione  interuniversitaria  e
dell'internazionalizzazione  i  dipartimenti  possono   proporre   la
costituzione di centri di ricerca interuniversitari e  internazionali
indicando il progetto specifico di ricerca. 
  2. La costituzione  dei  centri  e'  deliberata  dal  consiglio  di
amministrazione, sentito il senato accademico. 
  Art. 32 (Comitato per lo sport universitario). - 1.  E'  costituito
presso l'Universita' il comitato per lo sport universitario,  con  lo
scopo di promuovere l'attivita' sportiva degli studenti e studentesse
e del  personale  universitario,  sovrintendendo  agli  indirizzi  di
gestione degli impianti a disposizione e  ai  programmi  di  sviluppo
delle varie attivita'. 
  2. Il comitato per lo sport universitario e'  composto  secondo  le
disposizioni legislative vigenti. 
 
Titolo V - NORME COMUNI, FINALI E TRANSITORIE. 
 
  Art. 33 (Pari opportunita' nella composizione di organi e strutture
collegiali). - 1. La costituzione di organi  e  strutture  collegiali
dell'Ateneo avviene nel rispetto del principio costituzionale di pari
opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. 
  2. A tal fine, nell'elezione  dei  membri  del  senato  accademico,
eccettuata la componente rappresentata dai direttori di dipartimento,
nonche' nell'attribuzione di cariche elettive,  ivi  comprese  quelle
studentesche, in organi e strutture collegiali, ciascun elettore puo'
esprimere due preferenze a condizione che siano riferite a  candidati
di sesso diverso, pena  l'annullamento  della  scheda.  Nel  caso  di
presentazione  di  liste,  queste   ultime   indicano   i   candidati
alternandoli per genere. Entrambi i generi devono figurare in  misura
pari alla meta', pena l'inammissibilita' delle liste medesime. 
  3. Nel rispetto dei requisiti di competenza e professionalita',  la
nomina dei membri del  consiglio  di  amministrazione  assicura,  per
quanto  possibile,  la  presenza  paritaria  di  entrambi  i   generi
nell'ambito di ciascuna componente dell'organo. 
  4. Nell'attribuzione di cariche soggette a designazione in organi e
strutture collegiali deve essere assicurata nel complesso, per quanto
possibile, la presenza paritaria di ciascun genere. 
  5. In ogni caso  le  previsioni  di  cui  ai  precedenti  commi  si
applicano compatibilmente con un numero di sufficienti candidature di
entrambi i generi. 
  Art. 34 (Partecipazione a organismi privati).  -  1.  L'Universita'
puo' partecipare a societa' o ad altre forme associative  di  diritto
privato  per  lo  svolgimento  di  attivita'  strumentali  a   quelle
didattiche e di ricerca o comunque utili  per  il  conseguimento  dei
propri fini istituzionali. 
  2. L'Universita' potra' definire convenzioni dirette a regolare  le
modalita' di partecipazione alle attivita' della societa'  e/o  degli
altri organismi. 
  3. La partecipazione di cui al comma 1 e' deliberata dal  consiglio
di amministrazione, su parere conforme del senato accademico. 
  4. Essa, deve, in ogni caso, conformarsi ai seguenti principi: 
  a)  disponibilita'  delle  risorse  finanziarie   e   organizzative
richieste; 
  b)  destinazione  a  finalita'  istituzionali  dell'Universita'  di
eventuali dividendi spettanti all'Ateneo; 
  c)  espressa  previsione  di  patti  parasociali   a   salvaguardia
dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale; 
  d)  limitazione  del  concorso  dell'Ateneo,  nel   ripiano   delle
eventuali perdite, alla quota di partecipazione. 
  5. La concessione di licenza del marchio, gratuita  od  onerosa,  a
titolo di locazione o di conferimento in societa' o di merchandising,
ferma in ogni caso la salvaguardia del  prestigio  dell'Ateneo,  deve
essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del  consiglio  di
amministrazione, su parere conforme del senato accademico. 
  6. L'autorizzazione e',  in  ogni  caso,  pubblicizzata  con  mezzi
idonei. 
  Art. 35 (Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Universita'). -  1.
Apposito regolamento  di  Ateneo  stabilisce  diritti  e  doveri  per
l'Universita' e per i  singoli  autori  in  relazione  ad  invenzioni
realizzate a seguito  di  attivita'  di  ricerca  svolta  utilizzando
comunque  strutture  o  mezzi  finanziari  forniti  dall'Ateneo,  nel
rispetto della normativa vigente. 
  2. Per le invenzioni che siano risultato di attivita' di ricerca  o
di consulenza svolte in esecuzione di  contratti  o  convenzioni  con
enti  pubblici  o  privati,  l'Universita'  potra'  riconoscere   nel
contratto  o  nella  convenzione  ai  terzi  contraenti  diritti   di
titolarita' o di contitolarita' del brevetto, ovvero di  sfruttamento
dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso. 
  Art.  36  (Logotipo).  -  1.  Il  logotipo  della  Universita'   e'
costituito dallo stemma contenente la raffigurazione  dell'Immacolata
Concezione circondato dalla legenda  "Studiorum  Universitas  Publica
Urbinaten". 
  2. Il  modello  del  logotipo  stesso,  come  sopra  descritto,  e'
depositato presso le competenti autorita'. 
  Art. 37 (Norme comuni, transitorie e  finali).  -  1.  Il  presente
statuto entra in vigore il  quindicesimo  giorno  seguente  a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  2.  Sino  all'entrata  in  vigore  dei  nuovi  regolamenti,  quelli
attualmente  vigenti  si  applicano  in  quanto  compatibili  con  le
disposizioni del presente statuto dotate di immediata efficacia. 
  3. Gli organi  collegiali  e  monocratici  elettivi  in  carica  al
momento  dell'entrata  in  vigore  del  presente  statuto  continuano
nell'esercizio delle funzioni fino alla costituzione dei nuovi organi
accademici,  fatta  eccezione  per  il  rettore  il  cui  mandato  e'
prorogato, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 240/2010. 
  4. Il comitato per le pari opportunita' e' sostituito dal  comitato
unico di garanzia per le pari  opportunita',  la  valorizzazione  del
benessere di chi lavora e  contro  le  discriminazioni.  Gli  attuali
componenti del comitato per le pari opportunita'  restano  in  carica
fino all'insediamento del nuovo organo. 
  5. Il senato accademico in carica al momento dell'entrata in vigore
del presente statuto  provvede  alla  costituzione  del  collegio  di
disciplina nella prima seduta utile. 
  6. In prima applicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 8,  legge  n.
240/2010, il senato accademico, in carica al momento dell'entrata  in
vigore del presente statuto, avvia le procedure per  la  costituzione
dei nuovi organi e strutture statutarie  entro  trenta  giorni  dalla
data di pubblicazione del presente statuto nella Gazzetta Ufficiale. 
  7. In prima applicazione, la costituzione dei dipartimenti  di  cui
all'art. 9 del  presente  statuto  e'  deliberata  dal  consiglio  di
amministrazione in carica  al  momento  dell'entrata  in  vigore  del
presente statuto, sentito il senato accademico  a  prescindere  dalla
scadenza stabilita all'art. 9, comma 4. 
  8. I  pareri  previsti  dallo  statuto  devono  essere  espressi  e
notificati  entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  richiesta;
trascorso tale termine la deliberazione puo' essere assunta anche  in
assenza del parere. 
  9. Ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni  sui  limiti  del
mandato  e  delle  cariche  di  rettore,  di  componente  del  senato
accademico e del consiglio di amministrazione, sono considerati anche
i periodi gia' espletati nell'Ateneo alla data di entrata  in  vigore
del presente statuto, nei suddetti organi costituiti  successivamente
al decreto di statizzazione. 
  10. La condizione di professore a tempo definito o di ricercatore a
tempo  definito  e'  incompatibile  con  le  cariche  accademiche  di
rettore,  membro  del  senato   accademico   e   del   consiglio   di
amministrazione,  direttore  di  dipartimento.  I  docenti  a   tempo
definito possono candidarsi, optando per il regime a tempo pieno  per
il caso di elezione alle predette cariche. 
  11.  L'entrata   in   vigore   del   presente   statuto   determina
l'abrogazione del previgente statuto, emanato con  decreto  rettorale
n. 1192/2008 del 15 novembre 2008.». 
  2.  Il  presente  provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
  3. Lo statuto di  autonomia  entrera'  in  vigore  il  quindicesimo
giorno  successivo  alla  data  della  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Urbino, 2 aprile 2012 
 
                                                   Il rettore: Pivato