IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                          e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda del 7 aprile 2008 presentata dall'Impresa  Vischim
Srl con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Friuli 55, diretta ad
ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario  denominato  Vis
contenente la sostanza attiva clorotalonil; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero della salute e Istituto Superiore di Sanita',  per  l'esame
delle istanze  di  prodotti  fitosanitari  corredati  di  dossier  di
allegato III di cui al decreto legislativo 194/95; 
  Visto il decreto del 7 marzo  2006  di  inclusione  della  sostanza
attiva clorotalonil nell'Allegato I del decreto legislativo 17  marzo
1995 n. 194 fino al 28 febbraio 2016 in  attuazione  della  direttiva
2005/53/CE della Commissione del 16 settembre 2005; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione tecnico - scientifica presentata dall'Impresa  Vischim
S.r.l.  a  sostegno  dell'istanza  di  autorizzazione  del   prodotto
fitosanitario in questione; 
  Considerato che nell'ambito della valutazione di  cui  sopra,  sono
stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico - scientifici; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 18 gennaio 2012 prot.  1238  con
la quale e' stata richiesta la documentazione  ed  i  dati  tecnico -
scientifici  aggiuntivi  indicati  dal   sopracitato   Istituto,   da
presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data; 
  Vista la documentazione attestante il trasferimento di  titolarita'
del prodotto in corso di registrazione, a seguito  di  incorporazione
della Societa' Vischim S.r.l. nella  Societa'  Oxon  S.p.a  con  sede
legale in Milano, via Carroccio, 8; 
  Vista la nota pervenuta in data 2 febbraio 2012 da cui risulta  che
l'Impresa Oxon ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio
ed ha comunicato di rinunciare all'inserimento in etichetta degli usi
specifici per i quali era stata richiesta, dall'istituto  valutatore,
documentazione e dati tecnici aggiuntivi ; 
  Vista la nota con la quale l'impresa Oxon S.p.a. comunica di  voler
cambiare la denominazione del prodotto in corso di  registrazione  in
Visclor; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto Visclor  fino  al  28  febbraio
2016  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza   attiva
clorotalonil; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999. 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Oxon S.p.a. con sede legale in Milano, via Carroccio,  8,
e' autorizzata ad immettere in commercio  il  prodotto  fitosanitario
denominato Visclor con la composizione  e  alle  condizioni  indicate
nell'etichetta allegata al presente  decreto,  fino  al  28  febbraio
2016,  data  di  scadenza  dell'iscrizione  della   sostanza   attiva
clorotalonil nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n.
194. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da mL 100 - 250 -  500;  L
1 - 5 - 10 - 25. 
  Il prodotto in questione e' confezionato nello  stabilimento  dell'
Impresa: Sipcam S.p.a - Salerano sul Lambro (LO). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15341. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 marzo 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello