IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 15 marzo 2010, n.  38  «Disposizioni  per  garantire
l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore»; 
  Visto, in particolare, l'art. 8 che prevede, tra  l'altro,  che  il
Ministro  dell'istruzione  dell'universita'  e  della   ricerca,   di
concerto con il Ministro della  salute,  individua  con  uno  o  piu'
decreti i  criteri  generali  per  la  disciplina  degli  ordinamenti
didattici  specifici  dei  percorsi  formativi  in  materia  di  cure
palliative  e  nella  terapia  del  dolore  nonche'  i  criteri   per
l'istituzione di Master  in  cure  palliative  e  nella  terapia  del
dolore; 
  Visto il progetto preliminare per l'organizzazione di  un  percorso
formativo «di 120 CFU» predisposto dal Gruppo di lavoro,  di  cui  al
D.D. 22 ottobre 2010, riservato ai medici in possesso di  diploma  di
specializzazione in Pediatria  per  l'acquisizione  di  conoscenze  e
competenze altamente approfondite e specialistiche  nel  campo  della
terapia del dolore e cure palliative pediatriche; 
  Ritenuto opportuno predisporre per gli Atenei idonei criteri per la
istituzione  di  un  Master  universitario  di  Alta   Formazione   e
Qualificazione  per  medici  pediatri  relativo  a  maggiori  e  piu'
specialistici approfondimenti in materia terapia del dolore e di cure
palliative pediatriche; 
  Visto il parere  del  Consiglio  Universitario  Nazionale  espresso
nell'adunanza del 21 aprile 2011; 
  Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanita'  espresso  nella
seduta del 13 dicembre 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per le finalita' di cui alle premesse sono approvati  gli  allegati
criteri  per  la  istituzione  del  Master  universitario   di   Alta
Formazione e Qualificazione, per medici  pediatri,  in  «Terapia  del
dolore e Cure palliative pediatriche».