A Regioni e Province Autonome di Trento e
                            di Bolzano 
                            Province 
                            Comuni 
                            Comunita' Montane 
                            Organi straordinari di  liquidazione  dei
                            Comuni 
                            Unioni di Comuni 
                            Comunita' Isolane 
                            Istituzioni di enti locali 
                            Consorzi di Funzioni fra enti locali 
                            Autorita' di Ambito 
                            Aziende Sanitarie Locali 
                            Aziende Ospedaliere 
                            Policlinici Universitari 
                            Istituti di ricovero e cura  a  carattere
                            scientifico 
                            Istituti zooprofilattici sperimentali 
                            Aziende sanitarie regionali 
                            Universita'   statali   e   Istituti   di
                            istruzione universitaria 
                            Autorita' portuali 
                            Tesorieri degli enti 
                            e  p.c.  Amministrazioni  centrali  dello
                            Stato 
                            Presidenza del Consiglio dei  Ministri  -
                            Segretariato Generale 
                            Corte dei Conti - Segretariato Generale 
                             Sezioni regionali della Corte dei Conti 
                             Agenzia delle entrate 
                             Equitalia s.p.a. 
                            Banca d'Italia - Servizio Rapporti con il
                            Tesoro 
                            Cassa depositi e prestiti s.p.a. 
                            Unione province d'Italia 
                            Associazione nazionale comuni italiani 
                            Unione nazionale  comuni  comunita'  enti
                            montani 
                            Associazione Bancaria Italiana 
                            Poste Italiane s.p.a. 
                            Gabinetto del Ministro 
                            Ufficio legislativo - Economia 
                            Ufficio legislativo - Finanze 
                            Dipartimento del Tesoro 
 
 Premessa. 
  L'art. 35, commi da 8 a 13, del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.
1,  ha  dettato  disposizioni  che  riguardano  la  tesoreria  unica,
stabilendo: 
    1. la sospensione fino a tutto il 2014 del  regime  di  tesoreria
unica c.d. mista, regolato dall'art. 7  del  decreto  legislativo  n.
279/1997,  e   l'applicazione   del   regime   di   tesoreria   unica
tradizionale, di cui all'art. 1 della legge n.  720/1984,  agli  enti
gia' assoggettati alla tesoreria unica mista (comma 8); 
    2. il rientro nel regime  di  tesoreria  unica  dei  dipartimenti
universitari e  degli  altri  centri  di  responsabilita'  dotati  di
autonomia  gestionale  e  amministrativa  delle  universita'  statali
(comma 11); 
    3. il versamento  alla  tesoreria  statale  delle  disponibilita'
depositate presso i tesorieri o cassieri degli enti coinvolti, in due
tranches: la prima, pari al 50% delle somme presenti alla data del 24
gennaio 2012,  entro  il  29  febbraio,  la  seconda,  per  la  quota
rimanente entro il 16 aprile. Il riversamento riguarda anche le somme
depositate  presso  soggetti  diversi  dai   tesorieri/cassieri,   da
accentrare presso il tesoriere entro il 15 marzo (comma 9); 
    4.  lo  smobilizzo  entro  il  30   giugno   degli   investimenti
finanziari, individuati con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze,  da  emanare  entro  il  30  aprile,  con  conseguente
riversamento delle risorse presso la tesoreria statale; 
    5.   l'esclusione   dal   regime   di   tesoreria   unica   delle
disponibilita' che gli enti detengono  presso  il  sistema  bancario,
provenienti da  operazioni  di  mutuo,  prestito  o  altra  forma  di
indebitamento, non assistite da  intervento  da  parte  dello  Stato,
delle regioni o di altre pubbliche amministrazioni, in conto capitale
o in conto interessi (comma 8); 
    6. la vigenza del principio del prioritario utilizzo, in base  al
quale  i  pagamenti  sono  imputati  prioritariamente  alle   risorse
presenti presso il tesoriere, fino  al  completo  riversamento  delle
disponibilita', previsto entro il 16 aprile (comma 10). 
  Per consentire l'applicazione  uniforme  della  norma,  entrata  in
vigore il 24 gennaio 2012, che riguarda una platea di  enti  vasta  e
diversificata, si forniscono alcuni elementi esplicativi che  tengono
conto degli adempimenti che coinvolgono  sia  gli  enti  che  i  loro
tesorieri/cassieri. 
  Preliminarmente,  si  segnala  che  in  sede  di  conversione   del
decreto-legge n. 1/2012 e' stato approvato l'emendamento all'art.  35
che, di fatto, riconosce ai tesorieri/cassieri i  tempi  tecnici  per
adeguare le procedure operativo/informatiche, la  cui  necessita'  e'
stata segnalata anche dall'ABI. 
  Si ritiene opportuno anticipare dal punto di  vista  operativo  gli
effetti che ne discendono, in sede attuativa. 
 
1. Ambito soggettivo. 
  Sotto il profilo soggettivo si fa presente che gli enti interessati
all'applicazione dei commi 8, 9 e 10 sono  gli  stessi  che,  con  il
regime previgente, erano assoggettati al regime  di  tesoreria  unica
mista. Per chiarezza si allega alla presente il relativo elenco. 
  Con il comma 11 vengono assoggettati al regime di  tesoreria  unica
anche  i  dipartimenti   universitari   e   gli   altri   centri   di
responsabilita' dotati di autonomia gestionale e amministrativa delle
universita' statali, che precedentemente ne erano esclusi. 
 
2. Attivazione strumenti operativi. 
  Con  un'operazione  effettuata  d'ufficio  sono  stati  attivati  i
sottoconti fruttiferi delle contabilita' speciali di tesoreria  unica
intestate ai singoli enti, per permettere la gestione  delle  entrate
proprie.  Questa  operazione   non   ha   apportato   modifiche   ne'
all'intestazione dei conti, ne' alla loro numerazione  e  pertanto  i
conti sono identificati dagli stessi elementi  che  li  individuavano
precedentemente. 
  Per  i  dipartimenti   universitari   e   gli   altri   centri   di
responsabilita' dotati di autonomia gestionale e amministrativa delle
universita' statali (d'ora in avanti  «altri  centri  autonomi»),  e'
stata disposta d'ufficio l'apertura delle contabilita'  speciali  che
consentono loro  di  rendere  operativo  l'inserimento  in  tesoreria
unica. L'elenco delle contabilita' aperte  e'  stato  pubblicato  sul
sito    internet    della    Ragioneria    generale    dello    Stato
(www.rgs.mef.gov.it). L'apertura delle nuove contabilita' speciali ha
riguardato tutti i dipartimenti/altri centri autonomi attivi ai  fini
della rilevazione SIOPE. Trattandosi di un fenomeno in evoluzione, si
confida  nella  collaborazione  di  tutti  gli  interessati   perche'
segnalino  a  questo  Dipartimento,   IGEPA   Ufficio   XIII   (posta
elettronica  rgs.igepa.ufficio13@tesoro.it),  eventuali   inesattezze
occorse nell'apertura (es. dipartimenti nel frattempo soppressi).  Si
coglie l'occasione per far presente, inoltre, che alcuni dipartimenti
universitari sono ancora titolari di contabilita' speciali  istituite
nel previgente regime, in  quanto  non  si  sono  mai  verificate  le
condizioni previste per la loro chiusura. Non potendo  effettuare  in
questa sede un'apertura selettiva delle  contabilita'  speciali  solo
per i soggetti sprovvisti, si e' proceduto con un'operazione di  tipo
massivo. In questa occasione, peraltro, diviene possibile e a  questo
punto improcrastinabile riversare le risorse ancora depositate  nelle
vecchie  contabilita'  speciali  su  quelle  di  nuova   istituzione,
inviando successivamente una  richiesta  di  chiusura  delle  vecchie
contabilita' a IGEPA - Ufficio XIII. 
  Ai fini del puntuale rispetto dei principi che regolano il  sistema
di tesoreria unica, per  i  dipartimenti/altri  centri  autonomi  che
dovessero essere istituiti o  soppressi  successivamente  alla  prima
applicazione del citato comma 11 e  fino  all'adozione  del  bilancio
unico d'Ateneo, sara' cura degli stessi, ovvero delle universita'  di
appartenenza, inviare apposita istanza a IGEPA  -  Ufficio  XIII  per
provvedere   all'apertura/chiusura   della   relativa    contabilita'
speciale. 
 
3. Riflessi sulla gestione dei tesorieri/cassieri. 
  Come detto, in sede di conversione del decreto-legge n. 1/2012,  e'
stato approvato l'emendamento 35.500 che modifica i commi 9, 10 e  11
dell'art. 35. L'emendamento, nel modificare il comma 9,  dispone  che
il versamento  delle  residue  disponibilita'  liquide  ed  esigibili
giacenti sui conti in essere presso i tesorieri/cassieri, deve essere
effettuato il 16 aprile,  ossia  in  una  data  fissata  e  non  piu'
variabile in un intervallo di tempo. Inoltre, la modifica al comma 10
differisce l'attuazione della norma al 17 aprile  al  fine  di  tener
conto degli inevitabili tempi tecnici necessari ai tesorieri/cassieri
per adeguare le procedure operativo/informatiche. 
  Pertanto, a partire dall'entrata in vigore del decreto-legge e fino
alla data del 16 aprile, termine indicato  per  il  versamento  nella
tesoreria statale delle risorse presenti presso il sistema  bancario,
i tesorieri/cassieri continuano ad operare  in  regime  di  tesoreria
unica c.d mista. Ne consegue che  non  sono  tenuti  al  riversamento
sulla contabilita' speciale - sottoconto fruttifero -  delle  entrate
proprie eventualmente disponibili e,  per  far  fronte  ai  pagamenti
disposti dagli enti, utilizzano prioritariamente le risorse  giacenti
sui conti correnti presso di loro, comprensive delle giacenze ante 24
gennaio, delle entrate  proprie  riscosse  giornalmente,  nonche',  a
decorrere dal 15 marzo 2012, delle somme che erano depositate  presso
soggetti diversi, che,  in  virtu'  di  quanto  disposto  dall'ultimo
periodo del comma 9, sono riversate presso  i  tesorieri  stessi.  In
caso di saldi negativi, le regolazioni presso  la  tesoreria  statale
hanno luogo con ricorso  prioritario  alle  risorse  disponibili  sul
sottoconto fruttifero. 
  Sotto il  profilo  operativo,  si  fa  presente  che  i  versamenti
previsti dal citato comma 9 devono pervenire alla  tesoreria  statale
il 16 aprile. Pertanto, considerati i tempi di  regolazione  previsti
dal  protocollo  d'intesa  stipulato  tra   la   Banca   d'Italia   e
l'Associazione bancaria italiana, di cui all'art. 5,  comma  11,  del
citato  decreto  ministeriale  4  agosto  2009,  e'  necessario   che
l'operazione sia disposta entro il giorno lavorativo  precedente  (13
aprile). 
  Nel caso in cui presso il tesoriere/cassiere siano depositate somme
soggette a vincolo di destinazione a carico del tesoriere (es.  somme
pignorate), le stesse sono utilizzate per  far  fronte  ai  pagamenti
secondo  il  principio  del  prioritario  utilizzo,  trasferendo   il
relativo vincolo sulle somme depositate presso la tesoreria statale. 
  Si reputa opportuno segnalare che il tesoriere/cassiere effettua  i
versamenti sulle contabilita' speciali presso la  tesoreria  statale,
utilizzando unicamente il canale telematico in essere  con  la  Banca
d'Italia, essendo esclusa la possibilita'  di  operare  con  bonifico
bancario o altri strumenti, come peraltro disposto  dall'art.  2  del
decreto ministeriale 4 agosto 2009. Tale principio  resta  ovviamente
valido per tutte le regolazioni contabili  tesoriere/Banca  d'Italia.
Devono pertanto considerarsi superate le indicazioni fornite  con  la
circolare RGS n.  20/2007,  §  2,  in  ordine  alla  possibilita'  di
accreditare somme sulle  contabilita'  speciali  di  tesoreria  unica
(sottoconto infruttifero) tramite bonifico. 
  Successivamente alla data del 16 aprile  dovranno  essere  adottate
integralmente le procedure della tesoreria unica tradizionale,  quali
risultano dal decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  4
agosto 2009 e dal decreto del Ministro del tesoro 22 novembre 1985. 
 
4. Riflessi sulla gestione degli enti. 
  Per quanto riguarda le risorse diverse da quelle disponibili presso
il tesoriere/cassiere  bancario  la  norma  recata  dall'art.  35  ha
previsto trattamenti diversificati. 
  In particolare le somme eventualmente  depositate  presso  soggetti
diversi dai tesorieri/cassieri, ovvero depositate  al  di  fuori  del
conto di tesoreria/cassa  -  con  esclusione  di  quelle  oggetto  di
investimenti finanziari, di quelle provenienti da operazioni di mutuo
non sorrette da alcun contributo di carattere pubblico e delle  altre
comunque escluse dal regime  di  tesoreria  unica  -  debbono  essere
trasferite al conto di tesoreria\cassa entro il 15 marzo, per  essere
soggette alle ordinarie regole di funzionamento sopra  descritte.  In
relazione alla predette somme e' pertanto  fatto  obbligo  agli  enti
interessati di disporre in tempo utile  l'ordinativo  di  incasso  al
conto di tesoreria/cassa. 
  Resta valido il principio di riversare presso il tesoriere/cassiere
con  cadenza  almeno  quindicinale  le  risorse  presenti  sui  conti
correnti postali intestati ai singoli enti. 
  Un termine piu' lungo e' stato previsto  per  lo  smobilizzo  degli
investimenti finanziari  da  effettuare  entro  il  30  giugno.  Tale
operazione  riguardera'  unicamente  gli   strumenti   specificamente
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed
esclude comunque gli investimenti in titoli  di  Stato  italiani.  Si
reputa opportuno segnalare che restano escluse dalla prescrizione  di
smobilizzo le somme accantonate dalle amministrazioni  per  adempiere
all'obbligo, previsto dall'art. 41, comma 2, della legge n. 448/2001,
di ricostituire, attraverso fondi o swap di ammortamento,  meccanismi
di ammortamento graduale del debito a fronte di buoni  obbligazionari
emessi in formato «bullet»,  che  prevedono  cioe'  il  rimborso  del
capitale in un'unica soluzione alla scadenza.  Tali  somme,  infatti,
vengono accantonate dalle amministrazioni a salvaguardia del rimborso
del debito a scadenza e possono  anche  essere  investite,  ai  sensi
dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 389/2003, in titoli
obbligazionari  di  enti  e  amministrazioni  pubbliche,  nonche'  di
societa' a partecipazione pubblica di Stati  appartenenti  all'Unione
europea. 
  Qualora entro il termine del 30 giugno fissato  per  lo  smobilizzo
dei titoli, una parte di questi venga a scadenza, le relative risorse
non possono essere reinvestite acquistando nuovi titoli,  ma  debbono
essere utilizzate per far fronte ai pagamenti,  ovvero  versate  alla
tesoreria statale rientrando nel circuito del  sistema  di  tesoreria
unica. Sono invece esclusi da questo circuito i titoli e depositi che
costituiscono   accantonamenti   per   fondi    di    previdenza    a
capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, i valori
mobiliari provenienti da atti di liberalita' di  privati,  che  hanno
posto uno specifico vincolo di destinazione al lascito,  nonche'  gli
investimenti  temporanei  di  risorse  rivenienti  da  operazioni  di
indebitamento non sorrette da contributo pubblico. 
  L'esclusione dall'applicazione delle norme di tesoreria  unica  per
le somme provenienti da operazioni di mutuo, prestito e  altre  forme
di indebitamento per le quali non e' stato  previsto  alcun  sostegno
dello Stato, delle  regioni  e  di  altre  pubbliche  amministrazioni
generalizza l'applicazione di una norma gia' prevista  per  gli  enti
locali (art. 14-bis del d.l. 151/1991). Tali somme restano depositate
presso il tesoriere/cassiere dell'ente, ovvero presso altro  istituto
bancario. 
  Per la ripartizione delle risorse di ciascun  ente  tra  sottoconto
fruttifero  e  infruttifero  e'   necessario   tenere   presente   la
distinzione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 720/1984 tra entrate
proprie e altre entrate e le modalita' di trasferimento dei fondi tra
enti che hanno conti aperti presso  la  tesoreria  statale  (art.  44
della legge n. 526/1982) (1) . 
  Le  entrate  proprie,  «costituite   da   introiti   tributari   ed
extratributari,  per  vendita  di  beni  e   servizi,   per   canoni,
sovracanoni e indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore
privato», debbono essere versate sul sottoconto fruttifero. 
  Le altre entrate, che comprendono i mutui e le altre operazioni  di
indebitamento  assistiti  da  contributi  o  garanzia   statali,   le
assegnazioni, i contributi e quanto altro  proveniente  dal  bilancio
statale a qualsiasi titolo e i pagamenti disposti da enti e organismi
di cui alle tabelle A e B, allegate alla stessa  legge  n.  720/1984,
sono versate sul sottoconto  infruttifero,  con  ripristino  del  cd.
obbligo di girofondi. Tale ultima indicazione risulta di  particolare
rilievo in quanto, sotto un profilo operativo, questo significa che i
pagamenti disposti dagli enti soggetti a qualsiasi titolo al  sistema
di tesoreria unica (inseriti sia nella tabella A che nella tabella B)
dovranno  essere  disposti  con  accreditamento  sulle   contabilita'
speciali, sottoconto infruttifero, degli  enti  beneficiari,  tramite
operazione  di  girofondi,  riversando  sulla  contabilita'  speciale
dell'ordinante le somme disponibili  presso  il  tesoriere  bancario,
qualora presenti (eventualita' riscontrabile fino alla  data  del  16
aprile). Ai fini della  ripartizione  delle  entrate  tra  sottoconto
fruttifero e infruttifero i mutui assistiti da contributi o  garanzia
delle regioni o di altre pubbliche amministrazioni sono assimilati  a
quelli assistiti da contributo o garanzia statale. 
  Un aspetto peculiare riguarda i mutui concessi dalla Cassa depositi
e prestiti, assistiti  da  contribuzione  o  garanzia  pubblica,  che
debbono essere  depositati  sul  sottoconto  infruttifero  presso  la
tesoreria statale. Al riguardo, considerato che la stessa Cassa eroga
le relative quote con bonifico, sul conto corrente bancario dell'ente
mutuatario, sara' cura del tesoriere/cassiere procedere al versamento
presso la  tesoreria  statale  delle  relative  somme,  apponendo  il
necessario vincolo di destinazione. 
 
5. Effetti per gli enti e organismi pubblici interessati. 
  Sulla scorta di quanto  precede  e  a  titolo  esemplificativo,  si
forniscono alcune indicazioni delle modalita'  di  funzionamento  del
sistema   di   tesoreria   unica    tradizionale    quale    discende
dall'applicazione della norma in questione, per le singole  categorie
di enti interessati. 
  a. Regioni e province autonome. 
  Le  entrate  di  carattere  tributario  delle  regioni  e  province
autonome,  con  particolare  riferimento  all'IRAP,   all'addizionale
regionale all'IRPEF e alle accise sulla benzina e sul gasolio, i  cui
versamenti pervengono su conti aperti presso  la  tesoreria  centrale
dello  Stato,  sono  accreditate  sul  sottoconto  fruttifero   delle
contabilita' speciali degli enti, secondo  i  tempi  e  le  modalita'
previsti per  i  singoli  tributi.  Le  somme  riferite  agli  stessi
tributi, derivanti dall'attivita' di recupero  dell'evasione  fiscale
ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68,
sono accreditate dall'Agenzia delle entrate  al  tesoriere  dell'ente
per consentirne il necessario monitoraggio  ai  fini  dell'esclusione
dal patto di stabilita'  interno  delle  spese  di  investimento  nei
limiti degli incassi derivanti dall'attivita' di recupero fiscale  di
cui alla lett. i), comma 4, art. 32 della  legge  n.  183/2011.  Tali
somme sono utilizzate per far fronte ai pagamenti  della  giornata  o
riversate nella  medesima  giornata  alla  contabilita'  speciale  di
tesoreria unica secondo le modalita' ordinarie. 
  Per le regioni a statuto ordinario  e  per  la  Regione  siciliana,
titolari di contabilita'  speciali  distinte,  una  per  la  gestione
ordinaria e una per quella sanitaria, si conferma che  l'esigenza  di
separare le due gestioni non costituisce un vincolo al governo  della
liquidita' delle regioni, che possono disporre l'utilizzo  temporaneo
delle giacenze  depositate  nei  conti  intestati  alla  sanita'  per
fronteggiare pagamenti della gestione ordinaria  e  viceversa.  Anche
con il nuovo regime di tesoreria unica le regioni  debbono  impartire
ai propri tesorieri le direttive necessarie al fine di consentire  il
trasferimento  di  liquidita'  da   una   gestione   all'altra,   ove
necessario, ed evitare l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria nei
casi in cui la regione abbia comunque disponibilita'  liquide.  Resta
inteso che il trasferimento di  risorse  da  una  gestione  all'altra
viene effettuato con operazioni di girofondi, mantenendo l'originaria
collocazione su sottoconto fruttifero o infruttifero, fermo  restando
il  principio  che  il  trasferimento   di   liquidita'   riguardera'
prioritariamente le somme giacenti sul sottoconto fruttifero. 
  Le devoluzioni alle regioni a  statuto  speciale  e  alle  province
autonome di Trento e Bolzano, costituite da quote di tributi erariali
riconosciute a valere sugli stanziamenti  di  specifici  capitoli  di
spesa  del  bilancio  statale,  sono   accreditate   sul   sottoconto
infruttifero delle contabilita' speciali. I tributi erariali riscossi
direttamente dalle  regioni  a  statuto  speciale  e  dalle  province
autonome di Trento e  Bolzano  sono  accreditati  sulle  contabilita'
speciali (sottoconto infruttifero) se il relativo versamento su conti
aperti  presso  la  tesoreria  statale  e'  previsto  dagli   statuti
speciali,  dalle  relative  norme  di  attuazione  o  da   specifiche
disposizioni legislative approvate d'intesa fra lo Stato e le singole
autonomie speciali. 
  Sono ugualmente accreditate sul sottoconto infruttifero le  risorse
comunitarie e di cofinanziamento statale trasferite alle  regioni  ed
alle province autonome di Trento e Bolzano per  la  realizzazione  di
interventi di politica comunitaria. 
  Le regioni  e  province  autonome  dispongono  i  trasferimenti  di
risorse a favore degli enti del comparto sanitario, degli enti locali
e di eventuali altri enti soggetti al sistema di tesoreria unica  con
accreditamento sulla contabilita' speciale, sottoconto  infruttifero,
in ossequio all'obbligo di  girofondi  previsto  dall'art.  44  della
legge n. 526/1982. 
  b. Enti locali. 
  Le entrate spettanti agli enti locali, riscosse  con  le  procedure
del versamento unificato di cui al decreto  legislativo  n.  241/1997
(modello F24) ed al provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate del 3 giugno 2010  prot.  n.  2010/64812  (modello  F24  EP),
comprensive  di  interessi  e  sanzioni,   sono   accreditate   sulle
contabilita'  speciali  intestate   ai   singoli   enti,   sottoconto
fruttifero,  a  cura  dell'Agenzia  delle  entrate  -  Struttura   di
gestione, secondo le modalita' e i tempi  previsti  dalla  disciplina
dei singoli tributi. 
  c. Enti del comparto sanitario. 
  L'art. 77-quater, comma 8,  del  decreto-legge  n.  112/2008  aveva
previsto  che  gli  enti  del  comparto  sanitario  avrebbero  potuto
prelevare le risorse depositate presso la  tesoreria  statale  al  31
dicembre 2008 in quote annuali costanti del 20%, con l'obbligo per  i
tesorieri/cassieri di apporre un vincolo  di  indisponibilita'  sulle
risorse residue. Resta fermo, ove non siano state concesse specifiche
deroghe ai sensi dello stesso comma 8,  ultimo  periodo,  il  vincolo
ancora esistente sull'ultima quota del 20%, che si estinguera' il  31
dicembre 2012, da  apporre  sulle  somme  depositate  sul  sottoconto
infruttifero. 
  d. Universita', dipartimenti/altri centri universitari autonomi. 
  L'aver  inserito  di  nuovo  i  dipartimenti  e  gli  altri  centri
universitari autonomi in tesoreria unica comporta l'esigenza che  gli
atenei dispongano i trasferimenti a loro favore con la procedura  del
girofondi e accreditamento sulle  contabilita'  speciali,  sottoconto
infruttifero. Sullo stesso sottoconto infruttifero  sono  accreditati
anche  i  finanziamenti  comunitari.  Sono  invece  accreditate   sul
sottoconto fruttifero tutte le  entrate  proprie  e  i  finanziamenti
provenienti dal settore privato. 
 
6. Monitoraggio flussi giornalieri di cassa. 
  In ordine agli  obblighi  informativi  per  la  trasmissione  delle
previsioni dei  flussi  di  cassa,  restano  valide  le  disposizioni
contenute nella Circolare RGS n. 26 del 19 settembre 2011, in  attesa
della finalizzazione della piattaforma informatica per  l'inserimento
telematico  dei  dati  previsivi.  Si  ribadisce  che  devono  essere
comunicate le informazioni relative ai movimenti previsti  sui  conti
di tesoreria statale, sia a valere sui sottoconti fruttiferi  che  su
quelli infruttiferi. 
  I  dipartimenti  universitari  e  gli  altri  centri   universitari
autonomi, di  cui  al  precedente  paragrafo  5,  punto  d),  le  cui
contabilita' speciali sono state aperte ai sensi del citato art.  35,
comma 11, sono tenuti ad  inviare  i  dati  secondo  le  disposizioni
previste dalla predetta Circolare RGS n.  26/2011,  se  prevedono  di
effettuare operazioni di importo superiore ai 30 milioni giornalieri.
Per  qualsiasi  chiarimento  e'  possibile  inviare  segnalazioni  al
seguente indirizzo di posta elettronica:  rgs.monitoraggio@tesoro.it,
indicando nell'oggetto del messaggio la dicitura «Quesito». 
    Roma, 24 marzo 2012 
 
                     Il Ministro dell'economia e delle finanze: Monti 

(1) Si veda al riguardo anche l'art. 1  del  decreto  ministeriale  4
    agosto 2009.