IL DIRETTORE GENERALE 
                   per l'Universita', lo studente 
               e il diritto allo studio universitario 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art.  5,  che
prevede la reiterazione dell'istanza; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del  predetto  regolamento,
che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla  base
dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva  e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il successivo comma 7, che prevede che il  provvedimento  di  diniego
del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le  stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 3 agosto  2009,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il decreto  di  diniego  dell'abilitazione  all'istituto  «La
nuova   scuola   di   neuroscienze,   psicoterapia,   ipnoterapia   e
riabilitazione mentale e fisica» in data 13 luglio 2011; 
  Vista l'istanza con la quale l'«Istituto di Psicoterapia  Breve,  e
Cognitivo Comportamentale (I.P.B.C.C.)» ha chiesto l'abilitazione  ad
istituire e ad attivare un corso di specializzazione in  psicoterapia
in Torrecuso (Benevento) - Contrada Collepiano c/o Hotel Lemi  -  per
un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari
a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita'; 
  Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva  nella
riunione del 23 marzo 2012, ha espresso parere  negativo  all'istanza
di riconoscimento rilevando che non  si  evidenzia  coerenza  tra  il
modello teorico presentato e  l'organizzazione  didattica;  non  c'e'
prevalenza del modello teorico presentato rispetto  al  totale  degli
insegnamenti  e  alle  competenze  dei  didatti;  non  risultano   in
definitiva elementi nuovi di rilevanza tale da indurre  a  modificare
il parere precedente; 
  Ritenuto  che  per   i   motivi   sopraindicati   la   istanza   di
riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'istanza di riconoscimento proposta dall'«Istituto di Psicoterapia
Breve,  e  Cognitivo  Comportamentale  (I.P.B.C.C.)»  con   sede   in
Torrecuso (Benevento) - Contrada Collepiano c/o Hotel Lemi  -  per  i
fini di cui all'art.  4  del  regolamento  adottato  con  decreto  11
dicembre  1998,  n.  509,  e'  respinta,  visto  il  motivato  parere
contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3  del
predetto provvedimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 aprile 2012 
 
                                         Il direttore generale: Livon