IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda presentata in data 25  ottobre  2011  dall'impresa
Makhteshim Agan Italia Srl,  con  sede  legale  in  Bergamo,  via  G.
Falcone n. 13, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione  in
commercio  del  prodotto  fitosanitario  denominato  DEDALUS  25  WDG
contenente la sostanza attiva tebuconazolo,  uguale  al  prodotto  di
riferimento denominato Spinner  25  WDG  registrato  al  n.13166  con
decreto   direttoriale   in   data   24   agosto   2008,   modificato
successivamente con decreto in  data  1°  luglio  2011,  dell'impresa
medesima; 
  Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare  che  -  il  prodotto  e'  uguale  al  citato
prodotto di riferimento Spinner 25 WDG; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  commissione
consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il decreto ministeriale del 31  agosto  2009  di  recepimento
della direttiva 2008/125/CE relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva  tebuconazolo  nell'allegato  I  del  decreto  legislativo  n.
194/1995; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per la sostanza attiva tebuconazolo; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009  del
Parlamento europeo e del consiglio, al regolamento (UE) di attuazione
n.  546/2011  della  commissione,  e  all'allegato  VI  del   decreto
legislativo n. 194/1995, sulla  base  di  un  fascicolo  conforme  ai
requisiti di cui ai  regolamenti  (UE)  n.  544/2011  e  545/2011  ed
all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995; 
  Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione del  prodotto
in questione al  30  giugno  2012,  data  di  scadenza  assegnata  al
prodotto  di  riferimento,  fatti  salvi  gli   adempimenti   e   gli
adeguamenti  in  applicazione  dei  principi  uniformi  di   cui   al
regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al
regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della commissione; 
  Considerato  altresi'  che  per  il   prodotto   fitosanitario   di
riferimento  e'  stato  gia'  presentato  un  fascicolo  conforme  ai
requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011,  nonche'  ai  sensi
dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 31 agosto 2009, entro
i termini prescritti da quest'ultimo; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  30  giugno
2012, l'Impresa Makhteshim  Agan  Italia  Srl,  con  sede  legale  in
Bergamo, via G.  Falcone  n.  13,  e'  autorizzata  ad  immettere  in
commercio il prodotto fitosanitario denominato DEDALUS 25 WDG con  la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da kg 0,250 - 0,500 - 1  -
5. 
  Il  prodotto  e'  importato  in  confezioni  pronte  all'uso  dallo
stabilimento estero: 
    Sulphur Mills Ltd. - Gujarat (India). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15307. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 15 marzo 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello