IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
 
  Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
"Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari"; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda presentata in data 29 novembre  2011  dall'impresa
Cerexagri Italia Srl, con sede legale in S. Carlo di Cesena (FC), Via
Temi, 275, intesa  ad  ottenere  l'autorizzazione  all'immissione  in
commercio del prodotto fitosanitario denominato VITASAN WG contenente
le sostanze attive  cimoxanil  e  mancozeb.  uguale  al  prodotto  di
riferimento denominato Nautile DG registrato al n. 10187 con D.D.  in
data 3 novembre 1999 modificato successivamente con  decreti  di  cui
l'ultimo in data 1° luglio 2011, dell'Impresa medesima; 
  Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che 
  - il prodotto e' uguale al citato prodotto di  riferimento  Nautile
DG registrato al n. 10187; 
  Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della
direttiva 2005/72/CE relativa all'iscrizione  della  sostanza  attiva
mancozeb nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95; 
  Visto il decreto ministeriale del 31  agosto  2009  di  recepimento
della direttiva 2008/125/CE relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva cimoxanil nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'Impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato  decreto  di  recepimento  per  entrambe  le  sostanza  attive
componenti; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009  del
Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione
n.  546/2011  della  Commissione,  e  all'Allegato  VI  del   decreto
legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai  requisiti
di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III
del decreto legislativo 194/95; 
  Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione al 30  giugno
2012, data di scadenza assegnata al prodotto  di  riferimento,  fatti
salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei  principi
uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento  Europeo
e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011  della
Commissione; 
  Considerato altresi' che per il prodotto fitosanitario in questione
dovra' essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al
regolamento (UE) n. 545/2011, nonche' ai sensi  dell'articolo  3  del
citato decreto ministeriale del 31 agosto 2009, entro il 28  febbraio
2012, pena la revoca dell'autorizzazione; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  30  giugno
2012, l'Impresa Cerexagri Italia Srl, con sede legale in S. Carlo  di
Cesena (FC), Via Terni, 275, e' autorizzata ad immettere in commercio
il prodotto fitosanitario denominato VITASAN WG con la composizione e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  E'  fatto  salvo-  ogni   eventuale   successivo   adempimento   ed
adeguamento  delle  condizioni   di   autorizzazione   del   prodotto
fitosanitario, anche in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g: 500; Kg 1-5-10-25. 
  Il  prodotto  e'  importato  in  confezioni  pronte  all'uso  dallo
stabilimento estero: Cerexagri BV - Rotterdam (Olanda). 
  Il prodotto e' preparato presso lo stabilimento  dell'Impresa:  Sti
Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA) 
  nonche' confezionato presso gli stabilimenti delle  Imprese:  Torre
S.r.l. - Torrenieri (SI); 
  Diachem S.p.A. - Caravaggio (BG); 
  Chemia S.p.A. - DOSSO (FE); 
  Scam S.r.l. - S. Maria di Mugnano (MO). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15350. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 27 febbraio 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello