IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 14, comma 1, della legge 17 febbraio 1982, n. 46,  che
istituisce  presso  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  il  Fondo  speciale  rotativo   per   l'innovazione
tecnologica; 
  Visto il decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n.  297,  recante
«Riordino della disciplina  e  snellimento  delle  procedure  per  il
sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per  la  diffusione
delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»; 
  Vista la direttiva del Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  16  gennaio  2001,  contenente  direttive  per   la
concessione  delle  agevolazioni  del  Fondo  speciale  rotativo  per
l'innovazione tecnologica; 
  Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10  luglio
2008 relativa all'adeguamento della citata direttiva 16 gennaio  2001
alla nuova disciplina comunitaria in materia  di  aiuti  di  Stato  a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 3, della direttiva  10  luglio
2008 che prevede  che  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con
apposito provvedimento, stabilisce per  ciascun  anno,  tenuto  conto
delle  risorse  disponibili,  gli  interventi  da  realizzare,  anche
individuando specifiche  tematiche  tecnologiche  e  territoriali  di
intervento, le procedure e i termini di attuazione; 
  Considerato che risultano disponibili per l'anno 2012 risorse  pari
a circa euro 240.000.000,00, derivanti dai  rimborsi  delle  rate  di
ammortamento e degli interessi  di  preammortamento  da  parte  delle
imprese che hanno usufruito dei benefici del Fondo speciale  rotativo
per l'innovazione tecnologica; 
  Visto inoltre l'art. 2, comma 2, della medesima direttiva 10 luglio
2008 che prevede che, al fine di promuovere  programmi  di  rilevante
interesse per lo  sviluppo  tecnologico  del  Paese,  gli  interventi
possono essere attuati altresi' con  le  modalita'  previste  per  la
procedura negoziale dall'art. 6  del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 123; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  5  febbraio
2009 recante le modalita' di  attuazione  degli  interventi  previsti
dalla piu' volte citata direttiva 10 luglio 2008 con detta  procedura
negoziale; 
  Considerato che, ai sensi dall'art. 2, commi 1 e 2, della legge  23
luglio 2009, n. 99, nelle aree o distretti  in  situazione  di  crisi
industriale, e' possibile assicurare l'efficacia e  la  tempestivita'
delle iniziative di reindustrializzazione tramite appositi accordi di
programma che disciplinano le iniziative di rilevante complessita'  e
con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, nelle
quali sia richiesta l'attivita' integrata e  coordinata  di  regioni,
enti locali e altri soggetti pubblici e privati e di  amministrazioni
statali ovvero la confluenza di risorse  finanziarie  da  bilanci  di
istituzioni diverse; 
  Ritenuto di sostenere la realizzazione di  progetti  di  ricerca  e
sviluppo localizzati in aree  o  distretti  in  situazione  di  crisi
industriale, aventi un rilevante impatto all'interno dei processi  di
reindustrializzazione delle aree stesse; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Accantonamento delle risorse 
 
  1. Al finanziamento mediante la procedura  negoziale  prevista  dal
decreto del Ministro dello sviluppo  economico  5  febbraio  2009  di
progetti di ricerca e  sviluppo  inseriti  in  accordi  di  programma
sottoscritti ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 23 luglio
2009, n. 99, e' destinato l'importo di euro  30.000.000,00  a  valere
sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.