IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 974/2011 della Commissione che approva
la sostanza attiva acrinatrina, in conformita'  al  regolamento  (CE)
n.1107/2009 e modifica la decisione 2008/934/CE  con  la  conseguente
cancellazione della sostanza attiva in questione  dall'allegato  alla
decisione stessa; 
  Visto l'art. 2, paragrafo  1,  del  suddetto  regolamento  (UE)  n.
974/2011 della Commissione, che stabilisce i tempi e le modalita' per
adeguare  i  prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva
acrinatrina alle nuove disposizioni in esso riportate; 
  Considerato altresi' che dette informazioni  sono  riportate  anche
nella tabella riepilogativa consultabile sul sito di questo ministero
all'indirizzo   www.salute.gov.it   all'interno   delle   indicazioni
operative per i regolamenti di  approvazione  delle  sostanze  attive
stesse; 
  Considerato  che,  in  particolare,  per  questa  prima   fase   di
adeguamento e' previsto  che  i  titolari  delle  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva  acrinatrina,
siano in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni  di  cui
al regolamento (UE) n. 544/2011, o in alternativa,  possano  comunque
accedervi 
  Considerato inoltre, che l'allegato al regolamento (UE) n. 974/2011
della Commissione, stabilisce, come riportato  nella  parte  A  delle
«disposizioni specifiche», che la sostanza  attiva  acrinatrina  puo'
essere  autorizzata  solo  per  gli  impieghi   come   acaricida   ed
insetticida a dosi non superiori a 22,5 g/ha per applicazione; 
  Considerato  che  l'Impresa  titolare  dei  prodotti  fitosanitari,
riportati in allegato al presente decreto, contenenti detta  sostanza
attiva, hanno ottemperato, nei tempi  e  nelle  forme  stabilite  dal
suddetto regolamento, adeguando le etichette alle nuove  disposizione
in esso stabilite; 
  Considerato  altresi'  che  le  ri-registrazioni  provvisorie   dei
prodotti fitosanitari, riportate nell'allegato  al  presente  decreto
possono essere concesse fino al 31 dicembre 2021,  data  di  scadenza
dell'approvazione della sostanza attiva acrinatrina, fatto  salvo  la
presentazione, entro i termini stabiliti, di un dossier conforme alle
prescrizione del regolamento  (UE)  n.  545/2011  della  Commissione,
nonche'  ai  dati  indicati  nella  parte   B   delle   «disposizioni
specifiche»  dell'allegato  al  regolamento  di  approvazione   della
sostanza attiva stessa; 
  Ritenuto pertanto, di  ri-registrare  provvisoriamente  i  prodotti
fitosanitari, fino al 31  dicembre  2021,  termine  dell'approvazione
della sostanza attiva acrinatrina, fatti salvi gli adempimenti  sopra
menzionati nei tempi e con le modalita' definite dal regolamento (UE)
n. 974/2011 della Commissione, pena la revoca dell'autorizzazione; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto  ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  1. I prodotti  fitosanitari,  riportati  in  allegato  al  presente
decreto, contenenti la sostanza  attiva  acrinatrina,  approvata  con
regolamento (UE) n.  974/2011della  Commissione,  in  conformita'  al
regolamento (CE) n. 1107/2009, sono  ri-registrati  provvisoriamente,
fino al 31 dicembre 2021, data di  scadenza  dell'approvazione  della
sostanza attiva stessa. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei  prodotti
fitosanitari in questione, riportati in allegato, gli  adempimenti  e
gli adeguamenti che prevedono: 
    l'adeguamento delle etichette, allegate al presente decreto, alle
nuove disposizioni specifiche riportate nella parte  A  dell'allegato
al regolamento (UE) n. 974/2011 che prevedono che la sostanza  attiva
puo' essere autorizzata solo  per  gli  impieghi  come  acaricida  ed
insetticida a dosi non superiori a 22,5 g/ha per l'applicazione; 
    la  presentazione,  entro  i  termini  riportati  nella   tabella
riepilogativa consultabile sul sito di questo Ministero all'indirizzo
www.salute.gov.it  all'interno  delle  indicazioni  operative  per  i
regolamenti di approvazione delle sostanze  attive,  di  un  dossier.
Detto dossier deve essere conforme alle prescrizione del  regolamento
(UE) n. 545/2011 della Commissione, nonche' ai  dati  indicati  nella
parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al  regolamento
di esecuzione (UE) n.  974/2011  della  Commissione  di  approvazione
della sostanza attiva acrinatrina. 
  2. I titolari delle autorizzazioni, scaduti i termini concessi  per
lo smaltimento delle scorte con etichette non conformi, sono tenuti a
rietichettare i prodotti fitosanitari alle nuove condizioni d'impiego
e, ad adottare ogni iniziativa,  nei  confronti  degli  utilizzatori,
idonea ad assicurarne un corretto impiego dei prodotti  fitosanitari,
in conformita' alle nuove disposizioni. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 3 aprile 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello