IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto-legge 14 novembre 2003,  n.  314,  convertito  con
modificazioni  nella  legge  24  dicembre  2003,  n.   368,   recante
disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio,
in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge  n.  314/2003
che stabilisce misure di compensazione territoriale a favore dei siti
che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile
nucleare; 
  Visto in particolare il comma lbis  del  medesimo  articolo  4,  il
quale  stabilisce  che  l'assegnazione  annuale  del  contributo  sia
effettuata con deliberazione del CIPE,  sulla  base  delle  stime  di
inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione  e  la  Ricerca
Ambientale (ISPRA); 
  Considerato  altresi'  che  il  medesimo  comma  1-bis  del  citato
articolo, come modificato dall'articolo 7-ter della legge n. 13/2009,
di conversione del decreto legge 30 dicembre  2008,  n.  208  recante
misure straordinarie in materia di risorse idriche  e  di  protezione
dell'ambiente, prevede che il contributo sia ripartito,  per  ciascun
territorio, in misura del 50 per cento in favore del Comune  nel  cui
territorio e' ubicato il sito, in misura del 25 per cento  in  favore
della relativa Provincia e in misura del 25 per cento in  favore  dei
Comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito  e
che  il  contributo  spettante  a  questi  ultimi  sia  calcolato  in
proporzione alla superficie e alla popolazione residente  nel  raggio
di dieci chilometri dall'impianto; 
  Visto l'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(legge finanziaria 2005) il quale stabilisce che, a decorrere dal  1°
gennaio 2005, sia versata all'entrata del bilancio  dello  Stato  una
quota pari al 70 per cento degli importi derivanti  dall'applicazione
dell'aliquota della componente della  tariffa  elettrica  di  cui  al
comma 1-bis dell'articolo 4 della richiamata legge n. 368/2003; 
  Visto il decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito  con
modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 che  all'articolo  28
istituisce, sotto la vigilanza del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del  territorio  e  del  mare,  l'Istituto  Superiore  per  la
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) al quale e' attribuito  il
compito di svolgere le funzioni dell'APAT di cui all'articolo 38  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare n. 230 del 12 novembre 2011, con il quale viene
approvata la ripartizione percentuale, per l'anno 2010, delle  misure
di compensazione territoriale relative  ai  Comuni  e  alle  Province
ospitanti  centrali  nucleari  e  impianti  del  ciclo   combustibile
radioattivo,  nonche'  ai  Comuni  confinanti  con  quello  nel   cui
territorio e' ubicato il sito,  ai  sensi  del  citato  comma  1-bis,
dell'art.4 della legge n.  368/2003,  come  modificato  dall'articolo
7-ter della legge n. 13/2009; 
  Vista la  relazione  predisposta  dall'ISPRA  nel  settembre  2011,
concernente le quote di ripartizione  delle  misure  compensative  in
applicazione di criteri relativi all'inventario radiometrico dei siti
nucleari italiani; 
  Vista la nota n. 2673 del 9 giugno  2011  con  la  quale  la  Cassa
conguaglio per il settore elettrico (CCSE)  ha  comunicato  l'entita'
delle risorse  disponibili  per  il  finanziamento  delle  misure  di
compensazione territoriale relative all'anno 2010, pari a  14.668.454
euro, determinate in sede di contabilizzazione dei valori relativi al
bilancio per il medesimo anno; 
  Vista la nota n. 35368  del  9  dicembre  2011,  con  la  quale  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ha
trasmesso a questo Comitato la proposta di riparto per l'anno 2010; 
  Ritenuto opportuno inquadrare le misure  previste  dall'articolo  4
della  richiamata  legge  n.  368/2003  e  successive  modifiche   ed
integrazioni,  nell'ottica   di   compensare   i   disagi   derivanti
dall'effettiva esecuzione delle attivita' per la messa in sicurezza e
lo smantellamento degli impianti dismessi e  per  lo  stoccaggio  dei
rifiuti pregressi nonche' dei  rifiuti  che  saranno  prodotti  dallo
smantellamento degli impianti nucleari; 
  Vista  la  nota  del  19  gennaio   2012,   n.   245,   predisposta
congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato; 
  Ritenuto di dover approvare la richiamata proposta di  ripartizione
relativa all'anno 2010, nelle more della realizzazione  del  Deposito
nazionale dei rifiuti radioattivi previsto dall'articolo 1, comma  1,
della citata legge n. 368/2003; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Criteri di ripartizione 
  Le risorse destinate come misura compensativa  ai  Comuni  ed  alle
Province  che  ospitano  gli  impianti  di  cui  all'articolo  4  del
decreto-legge n. 314/2003, convertito nella legge n. 368/2003, e alle
successive modifiche e integrazioni richiamate in  premessa,  vengono
ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti: 
  - la radioattivita' presente nelle strutture stesse  dell'impianto,
in forma di  attivazione  e  di  contaminazione,  che  potra'  essere
eliminata al termine delle procedure di disattivazione  dell'impianto
stesso; 
  - i rifiuti radioattivi presenti, prodotti da  pregresso  esercizio
dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno; 
  -  il  combustibile  nucleare  fresco  e,  soprattutto,  irraggiato
eventualmente presente. 
  2. Ripartizione tra Comuni e Province 
  In applicazione dei criteri di cui  al  precedente  punto  1  e  di
quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge  n.
314/2003,  convertito  nella  legge  n.  368/2003,  come   modificato
dall'articolo 7-ter del decreto legge n. 208/2008,  convertito  nella
legge n. 13/2009, le risorse disponibili come misure compensative per
l'anno 2010, pari a 14.668.454 euro, sono ripartite per ciascun  sito
e sono suddivise tra gli Enti beneficiari in misura del 50 per  cento
a favore del Comune nel cui territorio e' ubicato il sito, in  misura
del 25 per cento in favore della relativa Provincia e in  misura  del
25 per cento in favore dei  Comuni  confinanti  con  quello  nel  cui
territorio e' ubicato il sito, secondo le percentuali e  gli  importi
riportati  nella  tabella  allegata,  relativa  all'anno  2010,   che
costituisce parte integrante della presente delibera. 
  Il contributo spettante ai Comuni confinanti  con  quello  nel  cui
territorio e' ubicato il sito viene  calcolato  in  proporzione  alla
superficie  ed  alla  popolazione  residente  nel  raggio  di   dieci
chilometri dall'impianto. 
  3. Modalita' di erogazione delle somme 
  Le somme di cui al precedente punto  2  sono  versate  dalla  Cassa
conguaglio  per  il  settore  elettrico  agli   Enti   locali   sopra
individuati, secondo le modalita' previste dal sistema  di  Tesoreria
unica  di  cui  alla  legge  29  ottobre  1984,  n.720  e  successive
modificazioni, sul capitolo all'uopo istituito da ciascun Ente locale
interessato. 
  Le suddette risorse  finanziarie  dovranno  essere  destinate  alla
realizzazione  di  interventi  mirati  all'adozione  di   misure   di
compensazione in campo ambientale. 
  Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
relazionera' a questo Comitato, entro  il  31  dicembre  2013,  sullo
stato di utilizzo delle risorse ripartite con la  presente  delibera,
con particolare riferimento  al  rispetto  del  suddetto  vincolo  di
destinazione delle risorse. 
    Roma, 20 gennaio 2012 
 
                                                 Il Presidente: Monti 
Il segretario: Barca 

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2012 
Ufficio controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  3,
Economia e finanze, foglio n. 383