IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
  
  Vista l'istanza della sig.ra Ciochina Irina Ionela nata  a  Motatei
(Romania) il 21 settembre 1976, cittadina rumena, diretta a ottenere,
ai sensi dell'art. 16 del  sopra  indicato  decreto  legislativo,  il
riconoscimento del titolo accademico-professionale rumeno di «Inginer
chimie»,  ai  fini  dell'accesso  ed  esercizio   in   Italia   della
professione di «Chimico»; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della
direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  -   relativa   al
riconoscimento della qualifiche professionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005, n. 260,  che  adotta
il regolamento di  cui  all'art.  9  del  decreto  legislativo  sopra
citato, in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio  della
professione di biologo; 
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di «Inginer diplomat in profilul  chimie,  specializarea  stiinta  si
ingineria materialelor oxidice»  conseguito  presso  l'«Universitatea
"Politehnica" din Bucaresti» nella sessione settembre 2009; 
  Preso  atto  che  in  Romania  la   professione   di   chimico   e'
regolamentata nel senso che  il  professionista  per  esercitare  nel
settore sanitario deve ottenere l'autorizzazione del Ministero  della
salute  previa   iscrizione   all'«Ordine   dei   chimici,   biologi,
biochimici» e che con la sola laurea e' possibile, invece, esercitare
la libera professione in tutti gli altri settori, mentre in Italia la
professione di chimico iscritto  nella  sez.  A  contempla  anche  il
settore sanitario; 
  Preso atto altresi' che l'istante non  ha  dimostrato  il  possesso
dell'autorizzazione e che quindi la domanda non puo'  essere  accolta
per la sezione A; 
  Viste le determinazioni della conferenza di  servizi  nella  seduta
del 20 gennaio 2012; 
  Preso atto del parere del rappresentante del consiglio nazionale di
categoria nella conferenza sopra citata; 
  Considerato    che    la    richiedente    ha    una     formazione
accademico-professionale completa ai fini  dell'esercizio  in  Italia
della  professione  di  «Chimico»  -  sez.  B  -,  come  risulta  dai
certificati prodotti, per cui non e' necessario applicare  le  misure
compensative; 
  
                              Decreta: 
  
  Alla sig.ra Ciochina Irina Ionela nata a Motatei  (Romania)  il  21
settembre  1976,   cittadina   rumena,e'   riconosciuto   il   titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo dei «Chimici» - sez. B - e l'esercizio della professione  in
Italia. 
    Roma, 10 aprile 2012 
  
                                     Il direttore generale: Saragnano