IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, concernente condizioni  per  l'autorizzazione  di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato
I; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi condiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico.  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda presentata in  data  29  marzo  2005  dall'impresa
Terranalisi srl con sede legale in Cento (FE), via Nino  Bixio  n.  6
diretta ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto  fitosanitario
denominato  AVIATOR  contenente  le  sostanze  attive  dimetomorf   e
mancozeb; 
  Visto il decreto del 31 luglio 2007 di  inclusione  della  sostanza
attiva dimetomorf nell'allegato I del decreto  legislativo  17  marzo
1995 n. 194 fino al 30 settembre 2017 in attuazione  della  direttiva
2007/25/CE della Commissione del 23 aprile 2007; 
  Visto il decreto del 7 marzo  2006  di  inclusione  della  sostanza
attiva mancozeb, nell'allegato I del  decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 194 fino al 30 giugno 2016  in  attuazione  della  direttiva
2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005; 
  Vista  la  nota  del  23  dicembre  2008  attestante  il   subentro
dell'impresa Makhteshim Agan Italia Srl con sede  legale  in  Bergamo
via Falcone,  13  all'impresa  Terranalisi  srl  nella  procedura  di
registrazione relativa al prodotto fitosanitario in questione; 
  Visto il parere favorevole espresso in data 12 dicembre 2011  dalla
commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo  17
marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione fino al  30  settembre
2017  data  di  scadenza  dell'inclusione   della   sostanza   attiva
dimetomorf in allegato I, del prodotto fitosanitario in questione; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 16 gennaio  2012  con  la  quale
sono stati richiesti gli atti definitivi; 
  Vista la nota pervenuta in data 19 gennaio 2012 da cui risulta  che
la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999. 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30  settembre
2017 l'impresa Makhteshim Agan Italia Srl con sede legale in  Bergamo
via Falcone, 13 e' autorizzata ad immettere in commercio il  prodotto
fitosanitario  denominato  AVIATOR  con  la   composizione   e   alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, 
  Sono fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti  alle  procedure
comunitarie che saranno stabilite per la conferma della iscrizione in
allegato I delle sostanze componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g 100-200-250-500 e  kg
1-5-10-20-25. 
  Il prodotto in questione  e'  preparato  negli  stabilimenti  delle
imprese STI solfotecnica Italiana Spa - Cotignola  (Ravenna),  Sipcam
SpA, Salerano Sul Lambro - (Lodi) e Kollant Srl - Maniago (Pordenone)
ed il prodotto in questione e'  preparato  negli  stabilimenti  delle
Imprese STI solfotecnica Italiana  Spa  Cotignola  (Ravenna),  Sipcam
SpA, Salerano Sul Lambro - (Lodi) e Kollant Srl - Maniago (Pordenone)
ed importato in confezioni pronte per  l'impiego  dagli  stabilimenti
delle Imprese estere  Makhteshim  Chemical  Works  Ltd.Beer  Sheva  -
Israele e KWIZDA Agro GmbH - Vienna Austria. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12584. 
  E'  approvata  quale  parte   integrarne   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 27 gennaio 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello