IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
  Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191; 
  Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; 
  Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e  la  n.  70  del  31
luglio 2009; 
  Visti  gli  accordi  in  sede  di  Conferenza  Stato  Regioni   del
12.02.2009 e del 20.04.2011; 
  Visto il decreto n. 48294 del 17.11.2009  con  il  quale  e'  stata
autorizzata, ai sensi dell'art. 19,  comma  10-bis,  della  legge  28
gennaio 2009, n. 2 di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185 e dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
per il periodo dall'01.01.2009  al  31.12.2009,  la  concessione  del
trattamento di cui all'art. 19, comma 10-bis, della legge 28  gennaio
2009, n. 2, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 28.05.2009, in
favore di: 
    228 unita' lavorative della societa' Gabetti  Property  Solutions
Agency Spa; 
    28 unita' lavorative della societa'  Gabetti  Property  Solutions
Spa; 
  Visto il decreto n. 54639 del 11.10.2010  con  il  quale  e'  stata
autorizzata,  per  il  periodo  dall'01.01.2010  al  31.12.2010,   la
concessione  del  trattamento  di  mobilita'  in  deroga,  ai   sensi
dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23  dicembre  2009,  n.
191, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali in data 31.03.2010, in favore di: 
    227 unita' lavorative ubicate presso varie unita' aziendali della
societa' Gabetti Property Solutions Agency Spa; 
    28 unita' lavorative ubicate presso varie unita' aziendali  della
societa' Gabetti Property Solutions Spa; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 20.06.2011, relativo ai
lavoratori ex dipendenti delle societa'  Gabetti  Property  Solutions
Agency Spa e Gabetti Property Solutions Spa per le  quali  sussistono
le condizioni previste dalla normativa sopra citata,  ai  fini  della
concessione della proroga del trattamento  di  mobilita',  in  deroga
alla vigente normativa; 
  Visti gli assensi delle Regioni  Piemonte  (07.10.2011),  Lombardia
(25.07.2011),  Lazio  (01.08.2011),  Emilia   Romagna   (24.06.2011),
Campania (29.06.2011), Puglia (23.06.2011), Sardegna  (29.06.2011)  e
Toscana (07.10.2011) che si  sono  assunte  l'impegno  all'erogazione
della propria quota parte del sostegno al reddito che sara'  concesso
in  favore  dei  lavoratori  ex  dipendenti  dalle  societa'  Gabetti
Property Solutions Agency Spa e Gabetti Property  Solutions  Spa,  in
conformita' agli accordi siglati  presso  il  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali; 
  Vista l'istanza  e  gli  elenchi  nominativi  dei  beneficiari  del
trattamento  di  mobilita',  in  deroga   alla   vigente   normativa,
presentati in favore  dei  lavoratori  ex  dipendenti  dalle  Gabetti
Property Solutions Agency Spa e Gabetti Property Solutions Spa; 
  Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la  concessione  della
proroga  del  trattamento  di  mobilita'  in  favore  dei  lavoratori
interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13  dicembre  2010,  n.
220, e' autorizzata, per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011,  la
concessione della proroga  del  trattamento  di  mobilita',  definito
nell'accordo intervenuto presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali in data 20.06.2011, in favore di un numero  massimo
di n. 28 lavoratori dipendenti dalla Gabetti Property Solutions  Spa,
cosi' suddivisi: 
    Regione Lazio - 5 lavoratori; 
    Regione Lombardia - 23 lavoratori. 
  La misura del predetto trattamento e' stata ridotta del 10% per  il
periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011. 
  Sul Fondo Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  viene  imputata
l'intera contribuzione figurativa e il 60% del  sostegno  al  reddito
spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del
FSE - POR regionale,  connesso  alla  partecipazione  a  percorsi  di
politica attiva del lavoro di misura pari  al  40%  del  sostegno  al
reddito. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  sono  disposti  nel  limite
massimo        complessivo         di         euro         432.240,48
(quattrocentotrentaduemiladuecentoquaranta/48). 
  Matricola INPS - 4929545961.