IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; Viste le delibere C1PE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009; Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011; Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 14.02.2011, relativo alla societa' WWF Italia ONG Onlus, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa; Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 08.07.2011, relativo alla societa' WWF Italia ONG Onlus, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa; Visti gli assensi delle Regioni Lazio (24.02.2011 e 16.03.2011), Umbria (10.03.2011), Trentino Alto Adige (24.02.2011), Toscana (23.03.2011), Abruzzo (15.03.2011), Basilicata (28.02.2011), Lombardia (15.03.2011), Piemonte (23.02.2011), Campania (23.02.2011), Veneto (22.02.2011), Calabria (08.08.2011), Sicilia (06.09.2011) e Sardegna (19.10.2011), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' WWF Italia ONG Onlus, per il periodo dal 01.01.2011 al 30.06.2011, in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche; Visti gli assensi delle Regioni Lazio (01.08.2011), Umbria (03.08.2011), Trentino Alto Adige (26.07.2011), Toscana (01.08.2011), Abruzzo (25.07.2011), Basilicata (13.07.2011), Lombardia (08.08.2011), Piemonte (01.08.2011), Campania (28.07.2011), Veneto (25.07.2011), Sicilia (27.07.2011) e Sardegna (25.07.2011), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' WWF Italia ONG Onlus, per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011, in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche; Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda WWF Italia ONG Onlus, per il periodo dal 01.01.2011 al 30.06.2011; Vista l'istanza di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda WWF Italia ONG Onlus, per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati; Decreta: Art. 1 Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14.02.2011, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori della societa' WWF Italia ONG Onlus, dipendenti presso le seguenti Regioni: Parte di provvedimento in formato grafico La contrazione dell'orario di lavoro sara' attuata: al 100% in favore di n. 2 lavoratori presso la sede di Roma (RM); al 25% in favore di n. 98 lavoratori. Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 183.589,31 (centoottantatremilacinquecentoottantanove/31). Matricola INPS: 7010837134. Pagamento diretto: SI.