IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
  Visto l'art. 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; 
  Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e  la  n.  70  del  31
luglio 2009; 
  Visti  gli  accordi  in  sede  di  Conferenza  Stato  Regioni   del
12.02.2009 e del 20.04.2011; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, in  data  04.08.2011,  relativo
alla societa' C.E.A.R. SRL, per la  quale  sussistono  le  condizioni
previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale, in  deroga  alla
vigente normativa; 
  Visti gli assensi  delle  Regioni  Sicilia  (07.10.2011)  e  Umbria
(12.08.2011) che  si  sono  assunte  l'impegno  all'erogazione  della
propria quota parte del sostegno al reddito  che  sara'  concesso  in
favore dei lavoratori dipendenti  dalla  societa'  C.E.A.R.  SRL,  in
conformita' agli accordi siglati  presso  il  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali; 
  Vista l'istanza di concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa,  presentata
dall'azienda C.E.A.R. SRL; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13  dicembre  2010,  n.
220, e' autorizzata, per il periodo dal 08.08.2011 al 31.12.2011,  la
concessione del trattamento straordinario di integrazione  salariale,
definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali in data 04.08.2011, in favore  di  un  numero
massimo di 49 lavoratori della societa' C.E.A.R. SRL, con le seguenti
modalita': 
    riduzione oraria media del 20%, con riguardo a n.  12  lavoratori
della sede di Perugia (PG) con contratto part-time del 53%  di  media
dell'orario di lavoro contrattuale; 
    riduzione oraria media del 20%, con riguardo a n.  17  lavoratori
della sede di Catania (CT) con contratto part-time del 50%  di  media
dell'orario di lavoro contrattuale; 
    riduzione oraria media del 55%, con riguardo a n.  15  lavoratori
della sede di Palermo (PA) con contratto part-time del 33%  di  media
dell'orario di lavoro contrattuale; 
    riduzione oraria media del 22%, con riguardo a n.  05  lavoratori
della sede di Siracusa (SR) con contratto part-time del 35% di  media
dell'orario di lavoro contrattuale. 
  Sul Fondo Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  viene  imputata
l'intera contribuzione figurativa e il 60% del  sostegno  al  reddito
spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del
FSE - POR regionale,  connesso  alla  partecipazione  a  percorsi  di
politica attiva del lavoro di misura pari  al  40%  del  sostegno  al
reddito. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  sono  disposti  nel  limite
massimo         complessivo         di         euro         41.248,63
(quarantunomiladuecentoquarantotto/63). 
  Matricola INPS: 9203358303. 
  Pagamento diretto: SI.