IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
              della sanita' pubblica e dell'innovazione 

 
  Visto l'art. 31 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre  1990,  n.  285,
che prevede che il  Ministero  della  sanita',  ora  Ministero  della
salute, anche su richiesta degli interessati,  sentito  il  Consiglio
superiore di sanita', possa autorizzare, per i trasporti di salma  da
comune a comune, l'uso per le casse di materiali  diversi  da  quelli
previsti dall'art.  30,  prescrivendo  le  caratteristiche  che  essi
devono possedere al fine di  assicurare  la  resistenza  meccanica  e
l'impermeabilita' del feretro; 
  Considerato che, ad avviso dell'ufficio legislativo  del  Ministero
della salute, la fattispecie  concretamente  individuata  dal  citato
art. 31 configura un  provvedimento  formalmente  amministrativo,  ma
sostanzialmente  normativo,  inquadrabile  nella  previsione  di  cui
all'art. 115, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112  del
1998 (inerente ai compiti ed alle funzioni amministrative  conservati
allo Stato): «adozione di norme, linee guida e prescrizioni  tecniche
di natura igienico-sanitaria»; 
  Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2007 di autorizzazione,  in
ambito nazionale, alla produzione e commercializzazione di un  cofano
mortuario in cellulosa bordo legno in monoblocco, per il trasporto di
salme, per l'inumazione e per la cremazione; 
  Vista la richiesta di rinnovo  dell'autorizzazione  avanzata  dalla
ditta «Coccato & Mezzetti S.r.l.», con sede legale a via Ugo  Foscolo
- 12 in Galliate (Novara); 
  Visto il parere favorevole  espresso  dal  Consiglio  superiore  di
sanita', sessione XLVIII - sezione III, nella seduta del  25  gennaio
2012, in ordine al rinnovo dell'uso del manufatto  costituito  da  un
cofano mortuario in cellulosa  bordo  legno  in  monoblocco,  per  il
trasporto di salme, per l'inumazione e per la cremazione, prodotto  e
commercializzato dalla ditta «Coccato & Mezzetti  S.r.l.»,  con  sede
legale a via Ugo Foscolo n. 12 in Galliate (Novara), in  sostituzione
dell'uso della sola  cassa  di  legno,  per  feretri  destinati  alla
inumazione o alla cremazione; 
  Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di  sanita'  nella
medesima seduta del  25  gennaio  2012,  con  il  quale  il  medesimo
Consiglio si riserva di elaborare una scheda volta  alla  rilevazione
dei dati ritenuti necessari per la valutazione delle  caratteristiche
dei materiali utilizzati nella concreta  e  reale  operativita',  sia
nelle inumazioni che nelle  cremazioni,  al  fine  di  effettuare  un
efficace monitoraggio della fase post autorizzazione; 
  Ritenuto, in conformita' delle disposizioni di  cui  al  menzionato
art. 31 di dover provvedere, con atto avente la natura illustrata nel
richiamato parere dell'ufficio legislativo, ad autorizzare l'uso  del
suddetto manufatto,  prescrivendo  le  condizioni  di  impiego  e  le
caratteristiche  idonee  ad  assicurare  la  resistenza  meccanica  e
l'impermeabilita'  del  feretro,  sulla  base  della   documentazione
tecnica prodotta dalla ditta  citata  e  della  relativa  istruttoria
tecnica: 


				 
                              Decreta: 

 
  1.  E'  autorizzato  l'uso  in  ambito  nazionale   del   manufatto
denominato cofano mortuario in cellulosa bordo legno  in  monoblocco,
per il trasporto di salme, per l'inumazione e per  la  cremazione  da
impiegarsi nei seguenti casi e condizioni d'uso: 
  a) inumazione, nel caso di trasporto a distanza inferiore a 100  km
( < 100 km); 
  b) cremazione, nel caso di trasporto a distanza inferiore a 100  km
( < 100 km); 
  c) l'uso del predetto manufatto dovra', comunque, rispettare  tutte
le prescrizioni gia' previste dalla vigente normativa per  l'uso  del
cofano mortuario in legno e, in particolare, ai sensi  del  combinato
disposto dell'art. 30, comma  13  e  dell'art.  25  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  settembre  1990,  n.   285,   deve
escludersi l'uso di tale manufatto, nel caso di deceduti per malattia
infettiva-diffusiva. 
  2.  E'  fatto  obbligo  alla  ditta  «Coccato  &  Mezzetti  S.r.l.»
produttrice del manufatto autorizzato di fornire al  Ministero  della
salute  le  informazioni  richieste  per  mezzo   della   scheda   di
rilevazione dei dati ritenuti  necessari  per  la  valutazione  delle
caratteristiche dei materiali e manufatti utilizzati nella concreta e
reale operativita'; la  predetta  scheda  di  rilevazione  dei  dati,
congiuntamente alle modalita'  ed  ai  tempi  di  trasmissione  della
stessa al Ministero della salute, sara' inviata alla  ditta  medesima
dopo l'approvazione da parte del Consiglio superiore di sanita'. 
  La mancata produzione della scheda di  rilevazione,  opportunamente
compilata, costituira' motivo di revoca della presente autorizzazione
per l'impresa inadempiente. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 

                 
    Roma, 12 aprile 2012 

				 
                                      p. Il capo dipartimento: Ruocco