Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita  della  specialita'
medicinale   TAMIFLU   (oseltamivir)   autorizzata   con    procedura
centralizzata europea dalla Commissione Europea con le decisioni  del
28 novembre 2011 ed inserita nel registro comunitario dei  medicinali
con i numeri: 
      EU/1/02/222/005 «6 mg/ml - polvere per sospensione orale -  uso
orale - flacone (vetro) - 13 g», 1 flacone; 
      Titolare A.I.C.: Roche Registration Limited. 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24 novembre 2003,  n.  326  ,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio Centrale  del  Bilancio  al  Registro  «Visti
Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto  il  Regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.  254  del  31
ottobre 2009; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 8  aprile  2003,  n.  95,  concernente
l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco
di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Visto il Regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Vista la domanda con la quale la ditta Roche  Registration  Limited
ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita'; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta del 6/7 marzo 2012; 
  Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della
distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito  un
numero di identificazione nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
 
  Alla specialita' medicinale TAMIFLU (oseltamivir) nelle  confezioni
indicate vengono attribuiti  i  seguenti  numeri  di  identificazione
nazionale: 
    Confezione: «6 mg/ml - polvere per sospensione orale - uso  orale
- flacone (vetro) - 13 g», 1 flacone, A.I.C. n. 035943051/E (in  base
10) 128WNC (in base 32); 
    Indicazioni   terapeutiche:   Trattamento   dell'influenza.   Nei
pazienti di un anno di eta' e di eta' superiore,  che  manifestino  i
sintomi tipici dell'influenza, quando  il  virus  dell'influenza  sta
circolando nella comunita'. Il trattamento si e' dimostrato  efficace
quando e' iniziato entro due giorni dalla comparsa dei primi sintomi.
Questa indicazione si basa sugli studi clinici condotti  su  casi  di
influenza  verificatisi   spontaneamente,   nei   quali   l'infezione
prevalente era da influenza A. Tamiflu e' indicato per il trattamento
dei lattanti al di sotto dei  12  mesi  di  eta'  nel  corso  di  una
pandemia   influenzale.   Prevenzione   dell'influenza.   Prevenzione
post-esposizione negli individui di un anno di eta' o  piu'  dopo  un
contatto con un caso di influenza diagnosticato  clinicamente  quando
il  virus  dell'influenza  sta  circolando  nella  comunita'.   L'uso
appropriato di Tamiflu per la prevenzione dell'influenza deve  essere
definito caso per caso in base alle circostanze  e  alla  popolazione
che  necessita  della  protezione.  In  condizioni  eccezionali  (per
esempio, in caso di discrepanza tra  il  ceppo  virale  circolante  e
quello presente nel vaccino, e in presenza di una pandemia)  si  puo'
prendere in considerazione una prevenzione stagionale negli individui
di un anno di eta' o piu'. Tamiflu e'  indicato  per  la  prevenzione
post-esposizione dell'influenza nei lattanti al di sotto dei 12  mesi
di eta' nel corso di una pandemia influenzale.