IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
che ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni  di
acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma  diretta  sia
indiretta,  da  parte  delle  amministrazioni  inserite   nel   conto
economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  con
l'esclusione degli enti  territoriali,  degli  enti  previdenziali  e
degli enti del servizio sanitario nazionale,  nonche'  del  Ministero
degli  affari  esteri  con  riferimento  ai  beni  immobili   ubicati
all'estero, sono subordinate alla verifica  del  rispetto  dei  saldi
strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. 
  Attesa la necessita' di disciplinare le modalita' di attuazione del
citato art. 12, comma 1, del decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al
fine di rendere  possibili,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2012  le
attivita' di acquisto e di vendita di immobili; 
  Considerato che le operazioni di acquisto e  vendita  di  immobili,
nonche'  le  modalita'  di  utilizzo  delle  disponibilita'   liquide
provenienti dalle vendite dovranno scaturire da modelli  di  gestione
degli investimenti e del patrimonio integrati con  la  struttura  del
passivo, ovvero preordinati alla  definizione,  in  via  sistematica,
delle linee guida strategiche per la gestione e la minimizzazione del
rischio di liquidita' e di patrimonio; 
  Considerato che alcune fattispecie relative  all'acquisto  ed  alla
vendita di immobili non causano variazioni dei saldi  strutturali  di
finanza pubblica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Ambito soggettivo 
 
  1. Il presente decreto disciplina le attivita'  di  acquisto  e  di
vendita di immobili a decorrere dal 1° gennaio 2012, effettuate sotto
qualsiasi  forma  sia  diretta,  sia  indiretta,   da   parte   delle
amministrazioni  inserite  nel  conto  economico  consolidato   della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196,  con  l'esclusione  degli  enti  territoriali,
degli  enti  previdenziali  e  degli  enti  del  servizio   sanitario
nazionale, nonche' del Ministero degli affari esteri con  riferimento
ai beni immobili ubicati all'estero.