IL DIRETTORE GENERALE 
        per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi 
  
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies c.c.; 
  Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e  l'art.  198  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267; 
  Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 27 gennaio
2011,  effettuate  dal  revisore  incaricato   dalla   Confederazione
cooperative italiane  e  relative  alla  societa'  cooperativa  sotto
indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito  dei
bilanci per piu' di due anni consecutivi; 
  Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies c.c.; 
  Visto  il  parere  espresso  dalla  Commissione  centrale  per   le
cooperative in data 28 settembre  2011  in  merito  all'adozione  dei
provvedimenti di scioglimento per  atto  d'autorita'  con  nomina  di
commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per
almeno due esercizi consecutivi; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies  c.c.,  con  contestuale  nomina  del  commissario
liquidatore; 
  
                              Decreta: 
  
                               Art. 1 
  
  La societa' «Sabina Service 2003 Societa' Cooperativa» con sede  in
Selci (Rieti), costituita in data 4 febbraio 2003, codice fiscale  n.
00944840578, e' sciolta  per  atto  d'autorita'  ai  sensi  dell'art.
2545-septiesdecies c.c. e l'avv. Alessandro Kusturin, nato a Roma  il
14 giugno 1977, con studio in via Carlo Mirabello n. 14 - 00195 Roma,
ne e' nominato commissario liquidatore.